29 Marzo 2024 00:17

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29 Marzo 2024 00:17

DIPENDENTI COMUNE. NIENTE PIÙ CAFFÈ AL BAR, SERVIZIO ISPETTIVO E GIRO DI VITE SU REGALI E INCARICHI ESTERNI – Approvato dalla Giunta il codice di comportamento/I DETTAGLI

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La Giunta Capacci ha approvato nei giorni scorsi il codice di comportamento del Comune di Imperia. Una sorta di giro di vite per dipendenti e dirigenti comunali, sia per quanto concerne l’attività lavorativa a Palazzo Civico, sia per quanto riguarda i rapporti, lavorativi e non, al di fuori del Comune di Imperia.
Il codice, suddiviso in articoli, 33 per l’esattezza, è orchestrato in tre capitoli.

– Disposizioni di carattere generale
– Comportamenti trasversali
– Disciplina delle incompatibilità, cumulo impieghi ed incarichi, autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali.

Spulciando l’intero codice, si scopre che l’art. 3 (regali, compensi e altre utilità) stabilisce, per i dipendenti, che “i doni ricevuti oltre il limite massimo di 150 euro nell’anno solare, complessivamente valutato anche in caso di cumulo, al di fuori dei casi consentiti, se trattasi di oggetti materiali, sono trattenuti dall’Amministrazione“.

L’art. 4 (Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi) stabilisce che “il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti terzi che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente la gestione di un servizio per conto del Comune conferito dal Settore di appartenenza del dipendente, anche se quest’ultimo non sia stato responsabile delle procedure di affidamento del servizio o abbia avuto direttamente funzioni di vigilanza o controllo sull’attività dell’ente in questione; la titolarità di un appalto di lavori, di servizi, di forniture sia come capofila che come azienda subappaltatrice, di lavori assegnati da parte del Settore di appartenenza.

L’art. 11 (Comportamento in servizio) stabilisce che “il dipendente non abbandona il proprio posto di lavoro anche per periodi brevi, fatte salve ragioni imprescindibili, qualora il proprio allontanamento provochi l’assenza completa di custodia di uffici o aree in quel momento accessibili da parte degli utenti. Il dipendente è comunque tenuto ad informare i propri responsabili della necessità di abbandono temporaneo del posto di lavoro. Il dipendente, durante l’attività lavorativa, salvo casi motivati ed autorizzati, non lascia l’edificio in cui presta servizio“.

L’art. 18 (incompatibilità assoluta) stabilisce che “i dipendenti comunali con prestazione lavorativa a tempo pieno o superiore al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno, non possono in nessun caso:
a) esercitare un’attività lavorativa autonoma di tipo commerciale, artigianale, industriale o professionale legata a particolari titoli di studio. Sono considerate tali le attività imprenditoriali di cui all’articolo 2082 del codice civile e le attività libero professionali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o registri;
b) instaurare altri rapporti di lavoro subordinato sia alle dipendenze di altre Amministrazioni sia alle dipendenze di privati;
c) assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro, nonché assumere la qualità di socio in società commerciali se alla titolarità di quote di patrimonio sono connessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell’oggetto sociale; fare parte di impresa familiare ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile;
d) esercitare attività di imprenditore agricolo a titolo principale, secondo il disposto di cui all’articolo 12 della Legge n. 135/1975, e di coltivatore diretto. Nel caso di partecipazione in società agricole a conduzione familiare, tale attività rientra tra quelle compatibili solo se l’impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l’anno.

L’art. 28 (attività incompatibili) sancisce che “ai dipendenti con rapporto di lavoro part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno è permesso l’esercizio di attività di lavoro subordinato o libero professionale, anche mediante l’iscrizione ad Albi professionali. In ogni caso non possono essere autorizzati:
a) l’esercizio di attività libero professionali effettuate a favore di soggetti privati, nell’ambito del territorio comunale, nel caso in cui il dipendente interessato ricopra all’interno dell’ente un profilo professionale di natura tecnica (architetto, ingegnere, geometra, geologo, o simili) il cui servizio di appartenenza svolge funzioni nell’ambito di procedimenti finalizzati al rilascio di provvedimenti conclusivi, autorizzativi e/o di controllo;
b) altra attività analoga o in concorrenza con quella svolta presso il Comune (insegnante, o simili);
c) incarichi professionali a dipendenti iscritti agli appositi Albi a favore dell’Amministrazione dalla quale dipendono;
d) l’esercizio dell’attività legale secondo quanto disposto dalla normativa vigente (articolo 1, Legge 25.11.2003, n. 339).

L’art. 30 (responsabilità e sanzioni) sancisce che “in caso di inosservanza delle norme, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza la preventiva autorizzazione deve essere versato – dal dipendente se il pagamento è già avvenuto, o dal soggetto erogante se il corrispettivo non è stato ancora pagato – al Comune di Imperia che lo destinerà ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.

Il codice, infine, attraverso l’art.31, stabilisce la nascita di un servizio ispettivo che ha come compito l’accertamento dell’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità da parte del personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato. L’attività di controllo si espleta attraverso:
– una verifica annuale a campione: in tal caso il controllo si svolge con riferimento al biennio precedente l’anno in cui è eseguito il sorteggio;

– verifiche sul singolo dipendente, anche non ricompreso nel campione estratto, nel caso in cui vi siano fondati elementi per presumere l’avvenuta violazione: in tal caso il controllo può riferirsi anche a periodo diverso”.

Testo-16(11) QUI IL CODICE DI COMPORTAMENTO IN PDF. SCARICALO

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