28 Marzo 2024 16:34

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28 Marzo 2024 16:34

IMPERIA. SI AVVICINANO I SALDI INVERNALI. 45 GIORNI DI SCONTI A PARTIRE DAL 5 GENNAIO FINO AL 18 FEBBRAIO/ECCO LE REGOLE BASE PER UNO SHOPPING SICURO

In breve: le regioni concordano di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando per i saldi invernali il primo giorno feriale antecedente l'Epifania

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Si sta avvicinando uno dei momenti più attesi per gli amanti dello shopping: l’inizio dei saldi. A partire dal prossimo 5 gennaio, infatti, anche in Liguria saranno avviati i periodici sconti di fine stagione, che dureranno fino al 18 febbraio.

La notizia arriva dalla Regione Liguria che ha dato attuazione nella propria normativa fissa la data dei saldi invernali il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, che perciò quest’anno dureranno da giovedì 5 gennaio 2017 a sabato 18 febbraio 2017. I saldi durano 45 giorni e almeno tre giorni prima della data dei saldi deve essere esposto un cartello ben visibile dall’esterno che annunci l’effettuazione dei saldi.

Si ricorda che, secondo le norme vigenti: “Non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi per la medesima merceologia di prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione. Per medesima merceologia di prodotti s’intendono:

  • abbigliamento
  • calzature
  • biancheria intima
  • accessori di abbigliamento
  • pelletterie

Non possono, dunque, essere effettuate le vendite promozionali sopra indicate a partire da sabato 26 novembre 2016. Per questo motivo le vendite di fine stagione non possono essere effettuate dagli esercizi commerciali che svolgono attività di vendita con modalità “Outlet” .

LE REGOLE BASE PER USUFRUIRE AL MEGLIO DEI SALDI

– Nel cartello per mezzo del quale vengono annunciati i saldi devono essere riportati, tra l’altro i prezzi praticati prima della vendita di liquidazione, i prezzi che si intendono praticare durante la vendita stessa e il ribasso espresso in percentuale. Deve, inoltre, essere evidenziata in modo chiaro la separazione delle merci offerte in saldo da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Sono esclusi i prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico;

– In relazione a determinate tipologie di esercizi, nel caso di prodotti d’arte e di antiquariato nonché di oreficeria, si ritiene rispettato l’obbligo di pubblicità del prezzo mediante modalità idonee allo scopo anche tramite l’utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall’interno dell’esercizio e non dall’esterno;

– Nel periodo necessario all’allestimento dell’esposizione è consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico per un tempo massimo non superiore a due giorni;

– Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso prezzo è sufficiente l’uso di un unico cartello;

– negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

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