19 Aprile 2024 20:27

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19 Aprile 2024 20:27

IMPERIA. COLPO DI SCENA, IL CHIOSCO “U TECCIU DE MA” NON E’ ABUSIVO. IL TAR BACCHETTA IL COMUNE:”ORDINANZA DEMOLIZIONE ILLEGITTIMA”/LA SENTENZA

In breve: Ancora una sconfitta per il Comune di Imperia al Tar. Argomento del contendere, qyesta volta, il chiosco "U Tecciu de Ma" sul lungomare di Oneglia

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Ancora una sconfitta per il Comune di Imperia al Tar. Argomento del contendere, questa volta, il chiosco “U Tecciu de Ma” sul lungomare di Oneglia. Il Tribunale, infatti, ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Luca Saguato e Davide Carpano contro le ordinanze di demolizione del chiosco e di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, notificate dal Comune di Imperia.

Nel dettaglio, i giudici, dopo aver sospeso i provvedimenti, con una prima sentenza (a seguito della quale il Chioscho aveva riaperto i battenti temporaneamente, anche se in ritardo rispetto alle previsioni), li hanno definitivamente annullati, ritenendoli “illegittimi” e condannando il Comune al pagamento delle spese legali, 2.500 euro.

Respinta invece la richiesta di risarcimento danni.

ILLEGITTIMITÀ DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 10/1977, infatti, la concessione edilizia (ed ora il permesso di costruire, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001) non è un atto revocabile, ossia non può essere ritirata per una sopravvenuta valutazione di opportunità da parte della pubblica amministrazione, ma può essere esclusivamente annullata per motivi di legittimità.

E’ pacifico, peraltro, che il titolo edilizio del 1997, con cui era stata assentita la ristrutturazione del manufatto, non aveva carattere di provvisorietà né riguardava una costruzione “in precario”.

La permanenza dell’immobile, quindi, non può essere messa in discussione in ragione del suo mancato adeguamento ai parametri previsti dalla normativa urbanistica sopravvenuta e, segnatamente, perché difforme dalle caratteristiche tipologiche e costruttive che possono essere imposte soltanto alle strutture da realizzare ovvero a quelle completamente abusive.

La sanzione demolitoria applicata nella fattispecie, d’altronde, non è prevista dal regolamento comunale, ma è stata applicata in quanto il manufatto, non possedendo più le caratteristiche che definiscono normativamente la categoria dei “chioschi”, costituirebbe un semplice “volume”, come tale privo di titoli legittimanti agli effetti edilizi e paesaggistici.

Il mancato adeguamento ai requisiti previsti dal nuovo regolamento avrebbe fatto venir meno, in sostanza, l’efficacia dei precedenti titoli di assenso.

Tali conclusioni non possono essere condivise, poiché la conformità al progetto assentito costituisce condizione necessaria e sufficiente per il mantenimento dell’immobile, essendo irrilevante che esso coincida o meno con caratteristiche tipologiche definite a posteriori.

La sopravvenienza normativa, in definitiva, non può certo trasformare un’opera regolare in opera abusiva, sicché va formulata una diagnosi di radicale illegittimità dell’ordinanza di demolizione.

E’ illegittimo anche il provvedimento di sospensione della licenza che fonda sull’unico presupposto concernente la pretesa irregolarità urbanistica del manufatto nel quale viene esercitata l’attività commerciale.

RESPINTA LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI

Rimane da valutare l’istanza risarcitoria, relativa ai danni cagionati dall’impossibilità di utilizzare l’immobile di proprietà, perlomeno fino al momento della concessione della tutela cautelare (circa due mesi).

La ricorrente propone di liquidare il danno sulla base del canone applicabile, secondo i valori OMI, per la locazione di un pubblico esercizio di analoga superficie nel Comune di Imperia.

L’onere di fornire la prova della quantificazione del pregiudizio economico cagionato dai provvedimenti illegittimi, però, incombe rigorosamente sul danneggiato il quale, nel caso di specie, avrebbe potuto agevolmente assolverlo attraverso l’allegazione di elementi idonei a dimostrare il mancato guadagno sofferto nel periodo di forzata chiusura dell’attività commerciale.

Ad esempio, la dimostrazione degli incassi realizzati nei corrispondenti periodi degli anni precedenti ovvero del reddito tratto della gestione del chiosco sarebbe stata sufficiente a provare, con sufficiente grado di approssimazione, l’ammontare del danno.

In difetto di tali elementi, rientranti nell’esclusiva disponibilità della parte ricorrente, non è possibile che l’entità del pregiudizio economico sia determinata dal Tribunale in via equitativa ovvero mediante criteri indiretti di prova, sicché non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni.

 

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