29 Marzo 2024 07:21

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29 Marzo 2024 07:21

IMPERIA. EX COMANDANTE DELLA POLIZIA STRADALE NEI GUAI PER OLTRE 17 MILA MULTE “FANTASMA”. IL TAR RESPINGE IL RICORSO CONTRO LA SANZIONE DISCIPLINARE/LA SENTENZA

In breve: Dopo la condanna delle Corte dei Conti al pagamento di 150 mila euro come risarcimento allo Stato, anche il Tar ha respinto il ricorso presentato dal vice questore aggiunto della Polizia di Stato Andrea Frumento.

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Dopo la condanna delle Corte dei Conti al pagamento di 150 mila euro come risarcimento allo Stato, anche il Tar ha respinto il ricorso presentato dal vice questore aggiunto della Polizia di Stato Andrea Frumento, dirigente della sezione della Polizia stradale di Imperia.

Nel dettaglio, Frumento chiedeva l’annullamento della sanzione disciplinare inflitta dal Capo della Polizia consistente nella pena pecuniaria di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, per non aver rispettato l’articolo 126 bis del codice della strada, ovvero l’obbligo di comunicare, dopo una contravvenzione con tutor o autovelox, i dati di chi era alla guida. In totale i verbali contestati sarebbero oltre 17 mila tra il 2007 e il 2011.

Presentando ricorso, Frumento ha affermato che la condotta sanzionata non sarebbe stata “oggetto di puntuale contestazione”, ma, nel documento pubblicato dal Tar, si legge che l’ispezione presso l’ufficio verbali ha accertato, oltre a “gravi carenze di carattere gestionale ed organizzativo, l’assoluta mancanza di controllo e verifica dell’attività e dei compiti del personale preposto, l’omessa verifica della trattazione, funzionalità, correttezza e definizione della gestione delle singole pratiche amministrative”.

Tra i motivi di ricorso, Frumento ha affermato anche che “l’irregolarità nella trattazione degli affari si realizzerebbe soltanto quando non si trattano le pratiche secondo la loro importanza”. Il Tar ha considerato questo motivo “palesemente infondato” perché l’irregolarità non si realizza solo in questo caso, ma anche nel caso in cui “le pratiche, od alcune di esse, non vengano affatto trattate, omettendone la contestazione in favore della verbalizzazione di altri illeciti, anche se più recenti e/o meno gravi”.

Anche l’ultimo motivo di ricorso, che faceva leva sul fatto che Frumento fosse un “funzionario di provata esperienza nel settore”, e la “particolare situazione lavorativa connessa all’enorme carico di lavoro”, è stato ritenuto infondato. Queste circostanze, secondo il Tar, “sono state evidenziate dalla deliberazione del consiglio di disciplina in chiave soltanto attenuante delle rilevate responsabilità, e dunque, sul piano motivazionale, non si pongono affatto in contraddizione con l’irrogazione di una sanzione di obiettiva tenuità rispetto alla gravità dei fatti contestati”.

Clicca qui per la sentenza completa. 

 

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