28 Marzo 2024 21:47

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28 Marzo 2024 21:47

IMPERIA. IN CONSIGLIO APPROVATA ALL’UNANIMITÀ LA MOZIONE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO. SALUZZO:”UN PASSO AVANTI VERSO L’AUTODETERMINAZIONE”/ECCO LE LINEE GUIDA

In breve: È stata approvata all'unanimità la mozione sul testamento biologico presentata dal gruppo Imperia Di Tutti Imperia Per Tutti durante la seduta di ieri, martedì 6 giugno, del Consiglio Comunale.

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È stata approvata all’unanimità la mozione sul testamento biologico presentata dal gruppo Imperia Di Tutti Imperia Per Tutti durante la seduta di ieri, martedì 6 giugno, del Consiglio Comunale.

Nella mozione, il gruppo ha chiesto l‘istituzione di un registro di raccolta dei testamenti biologici (“dichiarazioni anticipate di volontà”), riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Imperia, al fine di consentire il deposito in busta chiusa e sigillata del proprio testamento biologico, sottoscrivendo un autodichiarazione in cui vengono indicati i nominativi del fiduciario e del depositario, allo scopo di individuare il soggetto abilitato al ritiro della busta. La pratica ora dovrà passare in Giunta per poter istituire il regolamento che disciplini il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento Sanitario.

“La mozione approvata ieri – afferma il consigliere Roberto Saluzzo contattato da ImperiaPost – è un passo avanti nella direzione giusta per spingere il Parlamento a legiferare in fretta dando libertà di scelta e consentendo l’autodeterminazione. Su questi argomenti la politica dimostra di essere in ritardo rispetto alla consapevolezza diffusa nella popolazione”.

ECCO LE LINEE GUIDA PER L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

1. Premessa
Il Comune di Imperia nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro per la raccolta delle Dichiarazioni di volontà anticipata denominato

REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI.

2. Testamento biologico: definizione
 Con l’espressione Dichiarazione Anticipata di Volontà o “Testamento Biologico” si fa riferimento ad un documento scritto contenente la manifestazione di volontà di una persona che, capace di intendere e di volere, indica in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposto nel caso in cui si trovasse nella condizione di incapacità a poter esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire ai trattamenti proposti.

3. Soggetti legittimati a chiedere l’iscrizione
Sono legittimati a chiedere l’iscrizione nel Registro dei Testamenti Biologici i cittadini residenti nel Comune di Imperia, maggiorenni e che non siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire. Il venir meno della residenza nel Comune di Imperia non comporta la cancellazione dal Registro.

4. Modalità di deposito del Testamento Biologico e relativa iscrizione nel Registro
. Le iscrizioni nel Registro avvengono sulla base di un’istanza alla quale è allegata una dichiarazione in “busta chiusa” del Testamento Biologico già predisposto e sottoscritto, contenente l’indicazione del Fiduciario, controfirmata dallo stesso per accettazione, con lo scopo di garantire l’autenticità e la
provenienza.

Il Fiduciario, maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nel Testamento Biologico e che può conoscerne il contenuto, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele rappresentazione della volontà del Dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire, ove lo stesso si trovasse nell’incapacità di agire.
Con le stesse formalità il Dichiarante può altresì nominare uno o più Fiduciari supplenti che assolveranno alle funzioni sopra riportate qualora il primo Fiduciario si trovi nell’impossibilità di assolvere i suoi compiti.

Il Dichiarante dovrà predisporre altrettante dichiarazioni in “busta chiusa” da consegnare al Fiduciario o ai Fiduciari designati.

Il Fiduciario individuato nel Testamento Biologico è tenuto a rendere edotti i medici curanti dell’esistenza del Testamento Biologico medesimo.

Nel caso in cui il Dichiarante abbia già depositato il proprio Testamento Biologico presso un Notaio di fiducia, può chiedere l’iscrizione al Registro attraverso la presentazione dell’atto notarile comprovante tale azione.

Il deposito della “busta chiusa” contenente il Testamento, sarà oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che sarà parte della documentazione registrata con la quale il Dichiarante e il Fiduciario (o più fiduciari) dichiareranno di aver depositato la “busta” contenente il testamento biologico.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale l’interessato dichiara di aver compilato e sottoscritto il proprio Testamento Biologico, avrà un numero progressivo e verrà annotato sul Registro.

Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del Testamento Biologico e l’elenco dei soggetti Dichiaranti e relativi fiduciari.

Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante e al Fiduciario l’attestazione dell’avvenuto deposito del Testamento Biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro e copia del presente Regolamento.

Nel documento rilasciato sarà riportato che: “il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso”.
L’ufficio comunale al quale fare riferimento sarà l’ufficio di Stato Civile.

5. Cancellazione e modifica di iscrizione dal Registro. 
1. L’iscrizione al Registro potrà essere revocata o modificata dal Dichiarante in qualunque momento.
2. La modifica consisterà nel ritiro della busta chiusa consegnata e il ripristino di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura iniziale.

6. Iscrizione/cancellazione: modalità particolari. 
La raccolta della richiesta di iscrizione nel Registro o di cancellazione, con la relativa documentazione, potrà avvenire anche presso il domicilio indicato dal Dichiarante, o presso la struttura sanitaria presso la quale il Dichiarante si trovi ricoverato, purché situata nel Comune di Imperia, nel caso di comprovata impossibilità a recarsi personalmente presso l’ufficio di Stato Civile per gravi impedimenti (malattia, invalidità, impedimenti fisici).

7. Soggetti che possono prendere visione del Registro. 
Il Registro dei Testamenti Biologici non è pubblico.
Possono accedere ai dati contenuti nel Registro ed ottenere attestazione relativa alla data di registrazione della dichiarazione, il soggetto che ha chiesto l’iscrizione nel Registro medesimo, il Fiduciario e i Fiduciari supplenti eventualmente nominati e gli altri soggetti a tal fine eventualmente designati dal dichiarante anche in modo generico (ad esempio “medico curante”, “medici ospedalieri”) nell’impossibilità di individuarne le generalità in anticipo.

8. Pubblicizzazione e informazione
. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella home page per il primo mese dopo l’approvazione e poi nella normale sezione dei regolamenti.
Altre forme di pubblicizzazione/informazione ai cittadini potranno essere assunte preferibilmente coordinandosi con l’Ordine dei Medici.

9. Conservazione e responsabilità. 
Le buste contenenti i testamenti biologici dovranno essere conservate a cura del Comune con la massima cautela in modo da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni anche parziali.
In nessun caso il Comune ed i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro potranno consentire che alcuno acceda al testamento eccezion fatta per le ipotesi espressamente previste dal presente Regolamento.
Il Comune di Imperia e i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro non possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l’efficacia, l’opponibilità e qualsiasi altro effetto dei testamenti conservati

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