23 Aprile 2024 19:23

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23 Aprile 2024 19:23

“COMUNE DI IMPERIA IN GRAVE CRISI FINANZIARIA”. LA CORTE DEI CONTI LANCIA L’ALLARME: “AMAT PESO PRINCIPALE SUL BILANCIO, MA…”/LA RELAZIONE

In breve: Il Comune di Imperia "continua a trovarsi in condizioni di grave crisi finanziaria, il cui principale indicatore è rappresentato dalla persistente sofferenza di liquidità"

 

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Il Comune di Imperia “continua a trovarsi in condizioni di grave crisi finanziaria, il cui principale indicatore è rappresentato dalla persistente sofferenza di liquidità. L’estrema criticità della situazione, che sembra pericolosamente destinata ad assumere carattere strutturale, emerge dai rilievi concernenti l’entità del fondo di cassa finale, l’andamento delle anticipazioni di tesoreria e l’utilizzo per il pagamento di spese correnti di risorse di cassa relative ad entrate vincolate o destinate al finanziamento di spese in conto capitale”.

È preoccupante la valutazione della Corte dei Conti sulla situazione finanziaria del Comune di Imperia. Lo si evince dal verbale dell’ultimo controllo eseguito in contraddittorio con l’amministrazione. Una situazione di profonda difficoltà sotto il profilo finanziario (bilancio in rosso per 3 milioni di euro), che secondo la Corte dei Conti troverebbe spiegazione anche in errori di gestione, sotto il profilo della gestione economica, commessi dagli ultimi anni da parte del Comune di Imperia.

In particolare, con riferimento all’inesatta e ridotta determinazione del FCDE (Fondo crediti di dubbia esigibilità) negli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione del 2015, la Corte dei Conti scrive “tale riflessione induce evidentemente a presumere che anche i bilanci di previsione degli esercizi successivi al 2015 siano stati costruiti con le stesse irrcgolarità, dando luogo all’individuazione per l’Amministrazione di una capacità di spesa superiore alla reale disponibilità e contribuendo, in definitiva, ad acuire invece che contrastare la crisi finanziaria dell’Ente. Delle predette considerazioni, pertanto, l’Amministrazione in esame dovrà obbligatoriamente tener conto nella predisposizione dei futuri documenti di bilancio”.

Sul fronte delle cause della crisi finanziaria, la Corte dei Conti punta il dito sulle annose querelle con Amat (circa 7 milioni di euro) e Rivieracqua (il peso principale che grava sulla gestione di cassa del Comune, determinandone lo stato di assoluta criticità, continua a derivare dalla mancata realizzazione finanziaria delle posizioni creditorie maturate nei confronti di alcune società partecipate del Comune stesso, in particolare di AMAT S.p.A“. ), Go Imperia (circa 350 mila euro) e Ministero di Giustizia (circa 3 milioni di euro anticipati dal Comune per la gestione del Palazzo di Giustizia).

A riguardo, però, l’ente di controllo non risparmia qualche critica sul fronte della gestione della società partecipate.

“Gli elementi finora introdotti in ordine ai rapporti con organismi partecipati […] – scrive la Corte dei Conti – fanno ritenere che il relativo sistema di gestione rappresenti un aspetto problematico per il Comune di Imperia. Ciò non soltanto per l’eccessivo grado di dipendenza che gli equilibri finanziari dell’Ente mostrano, anche in un’ottica di prospettive a breve-medio periodo, rispetto alle gravi difficoltà finanziarie in cui si dibattono alcune società, ma anche per altre valutazioni che denotano presumibili carenze nell’esercizio di un ruolo effettivo di comando e di direzione da parte del Comune nelle società in cui è socio unico o di maggioranza”.

La Corte dei Conti, come già avvenuto in passato, avanza anche delle contestazioni al Comune sul fronte delle anticipazioni inestinte per importi rilevanti e delle entrate vincolate utilizzate per pagamenti di spesa corrente e non ricostituite nella giacenza di cassa”.

Un’ultima contestazione riguarda poi “la non conformità delle operazioni di acquisto di carburante” per i mezzi comunali, in particolare l’organo di controllo contestato il fatto che il Comune di Imperia utilizzerebbe non i distributori convenzionati Consip, ma piuttosto quelli “più prossimi alla sede di stazionamento e degli interventi”. Il motivo? Risparmi di spesa e di tempo si è difeso il Comune. Per la Corte dei Conti, però, si tratta di “procedure non conformi al quadro normativo”.

per autotrazione rispetto alle disposizioni normative in materia di acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche”.

LE CONCLUSIONI DELLA CORTE DI CONTI

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria,

accerta

con riferimento alla gestione contabile e finanziaria del Comune di Imperia:

la situazione di squilibrio della gestione di cassa, contraddistinta negli esercizi del periodo 2012-2016 dal consistente e protratto ricorso all’anticipazione di tesoreria e dall’utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate o genericamente destinate al finanziamento di spese in conto capitale per il pagamento di spese correnti, nonché dall’esistenza al 31 dicembre 2015 di un fondo di cassa pari zero, di anticipazioni inestinte per importi rilevanti e di entrate vincolate utilizzate per pagamenti di spesa corrente e non ricostituite nella giacenza di cassa in base all’art. 195, comma 3, T.U. E. L.;

la mancata adozione, da parte del responsabile finanziario, della determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015 […] del principio applicato della contabilità finanziaria di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la correlata mancata comunicazione formale al tesoriere dell’importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014 prevista dallo stesso principio, nonché la non avvenuta regolarizzazione di tali inadempimenti con riferimento a data successiva;

le irregolaritità nella procedura di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 […] dalle quali consegue l’inesatta e sottostimata determinazione del maggior disavanzo a tale data rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014;

l’irregolare formazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 in relazione, segnatamente, alla mancata applicazione della quota di disavanzo da riaccertamento straordinario da ripianare, all’inesatta e ridotta determinazione dello stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, alla scelta di escludere talune entrate dal calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità in difformità al principio contabile generale della prudenza, alla mancata redazione della Nota integrativa di bilancio;

la grave situazione di disavanzo sostanziale di amministrazione al 31 dicembre 2015, da quantificarsi nell’importo secondo le osservazioni in parte motiva;

– la mancata conciliazione tra le risultanze contabili del Comune di Imperia e quelle di diversi organismi partecipati in ordine ai crediti e debiti reciproci al 31 dicembre 2015;

il mantenimento in contabilità, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2015, di impegni di spesa reimputati ad esercizi successivi o conservati come residui passivi, per i quali non è dimostrata la corrispondenza ad un’obbligazione giuridicamente perfezionata;

la non conformità delle operazioni di acquisto di carburante per autotrazione rispetto alle disposizioni normative in materia di acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche;

LE RICHIESTE DELLA CORTE DEI CONTI AL COMUNE

dare concreta attuazione alle misure programmate per rimuovere le criticità riscontrate nella gestione di cassa, nonché ad assumere allo stesso scopo nuove iniziative e provvedimenti anche sul versante della spesa, dandone comunicazione alla Sezione con cadenza semestrale;

– trasmettere le deliberazioni di Giunta adottate ai sensi dell’art. 222, comma 1, e dell’art. 195, comma 2, T.U.E.L. con le quali sono stati autorizzati, rispettivamente per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria e l’utilizzo di entrate vincolate;

monitorare la riscossione dei crediti vantati, rispettivamente, verso la società partecipata AMAT S.p.A. per i canoni di depurazione incassati dalla società per conto dell’Ente e verso la società partecipata Go Imperia S.r.l. per quanto incassato per conto dell’Ente, comunicando alla Sezione le misure adottate in caso di protratto mancato riversamento delle somme spettanti;

– fornire la nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, riguardante gli esiti della verifica dei crediti e debiti con i propri organismi partecipati al 31 dicembre 2017, nonché, in caso di discordanze rilevate, ad assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

procedere al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2017 in conformità al principio per cui non possono essere conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate, fornendo prontamente copia della relativa deliberazione;

trasmettere la relazione dell’organo di controllo interno che ha segnalato le irregolarità riguardanti le forniture di carburante per autotrazione, nonché a dimostrare che la corrente gestione si sia conformata alla disciplina vigente in materia di acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

comunicare con cadenza annuale gli esiti del monitoraggio da compiersi dall’Amministrazione stessa e dal Collegio dei revisori sull’andamento del piano di recupero delle somme indebitamente erogate per il finanziamento della contrattazione collettiva integrativa del personale, anche al fine di verificare ex post l’effettivo conseguimento dei risparmi attesicon la rimodulazionc del piano medesimo per il triennio 2017-2019.

LA CORTE DEI CONTI AL COMUNE: “PRUDENZA NEI PAGAMENTI NEL PROSSIMO FUTURO”

“La reale situazione finanziaria in cui versa il Comune di Imperia – scrive la Corte dei Conti – induce  questa Sezione a suggerire all’Amministrazione l’adozione di adeguata prudenza nel procedere ad impegni e pagamenti di spese nel prossimo futuro. In particolare, fino al momento in cui saranno valutati dalla Sezione i provvedimenti richiesti con questa deliberazione, sembrerebbe opportuno che la gestione finanziaria dell’Ente si conformi alle stringenti regole della gestione provvisoria di cui all’art. 163, comma 2, T.U.E.L. e, pertanto, si limiti quanto più possibile ad assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, o tassativamente regolate dalla legge o necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente, nonché disponga pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge (per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse), oltre a quelli necessari ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente”.

 Clicca qui per la relazione completa.

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