28 Marzo 2024 15:04

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28 Marzo 2024 15:04

DIANO MARINA. EX HOTEL “DIVIN MAESTRO”, IL TAR DÀ IL VIA LIBERA ALLO SVINCOLO ALBERGHIERO. ANNULLATO IL DINIEGO DELLA REGIONE LIGURIA/LA SENTENZA

In breve: Lo ha deciso il Tar Liguria, che ha dato mandato alla Regione Liguria per un riesame della domanda di svincolo "alla luce dei principi affermati"

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Via libera allo svincolo alberghiero per l’ex Hotel “Divin Maestro”, chiuso ormai da circa 10 anni. Lo ha deciso il Tar Liguria, che ha accolto il ricorso presentato nel 2013 dalla società Res Mar Srl, proprietaria dell’immobile, contro la deliberazione n.818 della Regione Liguria, datata 2012, con la quale era stata respinta la domanda di svincolo.

L’ex albergo, ubicato in via Filzi, prima di essere chiuso, era di proprietà della Curia (ancora prima era un convitto ecclesiastico) che successivamente lo aveva ceduto alla società Res Mar Srl. All’interno 80 camere, delle quali 15 singole, ampi saloni, sale TV; sale lettura, bar, due sale ristorante, due ascensori, un campo da tennis e un parcheggio.

Lo stesso Comune di Diano Marina aveva espresso parere opposto a quello della Regione Liguria “riconoscendo – si legge nel dispositivo del Tar – che il manufatto in questione per conformazione, ubicazione e orientamento non è più idoneo a svolgere la funzione ricettiva, considerando tra l’altro che esso è inattivo da anni e che deriva dalla trasformazione di un precedente convitto ecclesiastico, cosa che ne ha limitato la possibilità di mutare aspetto e offrire alla clientela dei servizi in linea con le attese del turismo moderno”.

Il Tar, dopo aver annullato il provvedimento di diniego allo svincolo alberghiero, ha dato mandato alla Regione Liguria per un riesame della domanda di svincolo “alla luce dei principi affermati”.

LE MOTIVAZIONI DEL TAR

– La determinazione regionale non ha tenuto conto della invero nutrita serie di controindicazioni al prosieguo dell’esercizio alberghiero che l’interessata aveva sottoposto all’attenzione del comune di Diano Marina, sino ad ottenerne il consenso alla richiesta. Assume la ricorrente che l’atto lesivo contiene una motivazione stringata, che mostra di non aver ponderato le allegazioni della parte, integrando con ciò il vizio di difetto della motivazione.

Il tribunale amministrativo ritiene maggiormente in linea con la disciplina normativa vigente la tesi sostenuta sempre con la doglianza in rassegna, secondo cui sarebbe infondato un primo profilo di giustificazione addotto dalla regione, che attiene alla capacità ricettiva come requisito utile a giustificare la permanenza della destinazione alberghiera.

Contesta in tale condivisibile modo la ricorrente che la dimensione della struttura non può costituire una preclusione in sé all’accoglimento della domanda, posto che il comma ottavo dell’art. 2 della legge regione Liguria 2008, n. 1 prevede espressamente la possibilità di ottenere il mutamento della destinazione d’uso degli immobili destinati ad albergo che hanno capienza superiore a cinquanta posti; ne consegue che il riferimento alla sola capacità ricettiva della struttura come elemento rilevante per negare lo svincolo avrebbe dovuto essere corroborato da altri riferimenti al riguardo.

Tale passo della motivazione della deliberazione della giunta non resiste alla censura dedotta.

– Il provvedimento non tiene conto della realtà economica rappresentata all’amministrazione civica, posto che la ‘…presenza di un’ampia area di pertinenza e della possibilità di eseguire lavori di riqualificazione al fine dell’adeguamento alle caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali al livello degli standard qualitativi del settore alberghiero – tenuto conto dell’originaria classificazione a tre stelle….- ..’ hanno indotto la regione Liguria a denegare il mutamento richiesto.

Si tratta di un’argomentazione che soffre del difetto istruttorio denunciato, posto che le generiche allegazioni citate non sono in grado di contrastare efficacemente le argomentazioni spese dalla ricorrente con la domanda presentata all’amministrazione civica.

E’ per ciò che, anche in questo caso, il collegio ritiene sussistente un incompleto svolgimento della funzione motiva, sì che in accoglimento della prima e assorbente censura il ricorso va accolto, demandando alla regione per un nuovo esame della situazione dedotta alla luce delle osservazioni svolte”.

 

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