25 Aprile 2024 07:17

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25 Aprile 2024 07:17

IMPERIA: SPIAGGIA BORGO PRINO, GAME OVER. IL CONSIGLIO DI STATO BOCCIA IL RICORSO PER “REVOCAZIONE” DEL COMUNE/LA SENTENZA

In breve: Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine all’infinita querelle giudiziaria sulla spiaggia libera attrezzata di Borgo Prino

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Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine all’infinita querelle giudiziaria sulla spiaggia libera attrezzata di Borgo Prino, dichiarando “inammissibile” il ricorso per revocazione presentato dal Comune di Imperia contro la sentenza emessa dallo stesso organo costituzionale nel dicembre scorso.

Il ricorso per revocazione

Secondo i legali del Comune, infatti, nonostante si tratti di una pratica “eccezionale”, poteva essere applicabile al caso giudiziario in esame. Il motivo? “Risulterebbe provato dalla motivazione della sentenza che il Collegio non ha considerato né la memoria né il documento decisivo (un certificato penale, ndr) ai fini della pronuncia, depositati in giudizio in vista dell’udienza di discussione”.

Il Consiglio di Stato, lo ricordiamo, aveva respinto il ricorso del Comune contro la sentenza del Tar Liguria che nel marzo scorso aveva accolto il reclamo presentato dall’associazione Sea Beach&Sport, difesa dall’avvocato Nicla Tallone, contro la decisione del Comune di escluderla dalla gara d’appalto, annullandone l’aggiudicazione, per la gestione dal 2016 al 2020 della spiaggia libera attrezzata di Borgo Prino. Il motivo? “La stazione appaltante in un’ottica di leale collaborazione avrebbe dovuto, prima di disporre l’esclusione, ricorrere al soccorso istruttorio, invitando la concorrente alla regolarizzazione della dichiarazione”.

Ricorso “Innammissibile”

“Il richiamo al soccorso istruttorio processualescrivono i giudici – costituisce un’argomentazione rafforzativa contenuta nello stesso capo di sentenza nel quale era già stata confermata l’illegittimità dell’esclusione per il mancato invito all’integrazione della domanda di partecipazione alla gara nell’ambito della procedura di affidamento. Pertanto, quand’anche fondata la censura revocatoria ora in esame, la sentenza resisterebbe all’impugnazione per quanto riguarda la fase rescindente.

Ad ulteriore sostegno dell’inammissibilità del motivo va evidenziato che l’omesso esame del certificato penale versato agli atti di causa sulla cui base – secondo il Comune di Imperia – il soccorso istruttorio processuale non poteva essere riconosciuto non può essere ricondotto sic et simpliciter ad una svista.

Come infatti controdeduce l’associazione sportiva resistente, il certificato penale relativo al proprio precedente presidente è stato depositato in giudizio tardivamente. Più precisamente, la produzione avvenuta il 27 novembre 2017, a fronte dell’udienza di discussione del merito fissata per il 14 dicembre successivo. Non risulta pertanto rispettato il termine di 40 ‘giorni liberi prima dell’udienza’”

Del pari, non rileva in contrario il fatto che il certificato penale in questione sarebbe indispensabile ai fini della decisione. L’indispensabilità del documento costituisce infatti motivo per derogare al divieto di prove nuove in appello, ai sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., ma non anche per derogare ai termini perentori di cui all’art. 73, comma 1, del medesimo codice, sopra citato.

Per completezza nessun elemento a supporto dell’esistenza dei prospettati vizi revocatori può ricavarsi, in mancanza di idonei elementi probatori, anche solo indiziari, dalla pronuncia di appello su un motivo di appello che era stato espressamente rinunciato”.

 

 

 

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