20 Aprile 2024 02:12

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20 Aprile 2024 02:12

CONFESERCENTI IMPERIA. CHIARIMENTI IN MERITO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA SUL LAVORO

In breve: Ultimamente riceviamo dai nostri soci telefonate allarmate su presunte “novità” normative in tema di sicurezza in riferimento alla formazione dei dipendenti e/o all’aggiornamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Confesercenti

Imperia – La Confesercenti di Imperia, ha inviato un comunicato per fare chiarezza su alcuni punti in merito alle normative di sicurezza:

“Ultimamente riceviamo dai nostri soci telefonate allarmate su presunte “novità” normative in tema di sicurezza in riferimento alla formazione dei dipendenti e/o all’aggiornamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Per far chiarezza in merito ribadiamo quanto segue.

E’ tenuto ( pena sanzioni ) a frequentare il corso RSPP il datore di lavoro che abbia lavoratori subordinati e che voglia svolgere direttamente le funzioni del RSPP. I lavoratori subordinati, in base agli artt. 36 37 del D.Lgs 81/08 devono essere altresì formati, o direttamente dal datore di lavoro stesso, nel caso esso svolga funzioni di RSPP (comprovato con attestato di frequenza al relativo corso) da almeno 3 anni , oppure frequentando apposito corso di formazione .

La durata dei corsi è stabilita dal decreto in base alla tipologia di rischio dell’attività individuabile dal cod.ATECO indicato sulla visura camerale. Si va quindi per il datore di lavoro dalle 16 ore in su (prescritte per le attività a basso rischio quali la maggior parte di quelle commerciali operanti nel nostro territorio) e per i dipendenti dalle 4 ore di formazione generale più le 4 di specifica a corsi più articolati in caso di livelli di rischio di fascia più elevata.

Ricordiamo inoltre che il datore di lavoro che ha frequentato il corso di formazione con i contenuti conformi all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 non è tenuto a frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole e cioè con i contenuti e la durata in base alla classe di rischio dell’attività svolta, deve svolgere solo il corso di aggiornamento entro gennaio 2017 come previsto dall’accordo Stato Regioni del 2011. Dopo tale data è previsto che l’aggiornamento del RSPP avvenga con durata quinquennale.

C.S.

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