19 Aprile 2024 18:57

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19 Aprile 2024 18:57

IMPERIA. TRAGEDIA VELE D’EPOCA. TUTTA LA VERITÀ SULL’ASSICURAZIONE DA 6 MILIONI DI EURO DI MCINNES/ECCO COSA COPRE

In breve: La polizza, depositata in Tribunale, ha un massimale pari a 6 milioni di euro e, secondo i legali dell'armatore americano, coprirebbe interamente i danni patiti da Salvagno, ipotesi respinta, al contrario, dalla moglie dell'agronomo imperiese

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“L`assicuratore garantisce per l’Assicurato e per le persone co-assicurate nel caso di responsabilità verso terzi in caso di danni fisici, materiali o patrimoniali conseguenti alla proprietà o all’utilizzo dell’imbarcazione indicata in polizza”. 

Eccola la polizza cui da settimane fanno riferimento Tito Schivo e Andrea Artioli, legali di William Michael McInnes, l’armatore americano che nel settembre scorso colpì al volto con un razzo, nel corso dello sbarco dei pirati, nell’ambito delle Vele d’Epoca,  l’agronomo imperiese Sergio Salvagno,  tutt’ora ricoverato in gravi condizioni presso una clinica specializzata a Sarzana.

La polizza, depositata in Tribunale, ha un massimale pari a 6 milioni di euro e, secondo i legali dell’armatore americano, coprirebbe interamente i danni patiti da Salvagno, ipotesi respinta, al contrario, dalla moglie dell’agronomo imperiese. Gli avvocati del 71enne statunitense, inoltre, hanno depositato una seconda polizza assicurativa che, a quanto pare, avrebbe un massimale nettamente inferiore e coprirebbe i danni alla sola imbarcazione.

Tornando, invece, alla polizza assicurativa da 6 milioni di euro, è stata stipulata con la Pantaenius, uno dei più importanti agenti assicurativi, che offre assicurazioni nautiche agli armatori di tutto il mondo e conta 80 mila clienti. Resta da capire, appunto, se copra o meno i danni patiti da Sergio Salvagno vista la dinamica, decisamente anomala e controversa, del sinistro avvenuto.

La polizza copre anche:

“la responsabilità civile derivante dalla proprietà o dall’utilizzo dei tenders di pertinenza dell’imbarcazione, di attrezzature per sport acquatici o immersioni subacquee, di pertinenza dell’imbarcazione, la responsabilità civile derivante dalla pratica dello sci nautico o del paracadutismo ascensionale, la responsabilità civile derivante dalle conseguenze dirette o indirette dell’inquinamento accidentale delle acque e delle falde acquifere, la responsabilità civile derivante dai danni occorsi agli appaltatori e agli operai nello svolgimento dei lavori sull’imbarcazione”. 

“i costi per ricerca e salvataggio derivanti dall’attivazione involontaria di misure di soccorso e di emergenza quali EPIRB o GMDSS, quando non esiste situazione di emergenza, purché gli stessi costi non possano essere recuperati altrimenti”. 

COSA NON COPRE LA POLIZZA

Le richieste di risarcimento per responsabilità civile se al momento dell’evento che dà luogo alla responsabilità, l’imbarcazione è usata a scopi diversi da quelli sportivi o di piacere (incluso l’intrattenimento aziendale), a meno che tale altro uso (es. noleggio a scafo nudo/noleggio skipper) sia stato specificatamente concordato con l’Assicuratore in anticipo;

tutti i sinistri avvenuti al di fuori della zona di navigazione prevista dalla legislazione in vigore per la categoria di navigazione alla quale appartiene l’imbarcazione assicurata. Questa esclusione non si applica nel caso in cui l’imbarcazione assicurata abbia lasciato la zona di navigazione al fine di prestare assistenza;

le perdite e i danni risultanti da dolo o colpa grave;

– Le richieste di risarcimento per responsabilità civile, se al momento dell’evento che dà luogo alla responsabilità l’imbarcazione:
a) è condotta da una persona che non possiede la necessaria licenza richiesta dalle competenti autorità, laddove i doveri dell’Assicuratore verso le altre persone assicurate continuano, e l’Assicurato o il proprietario hanno ragionevoli motivi di credere che l’imbarcazione fosse guidata da una persona non autorizzata;

b) partecipa o si allena a gare per motoscafi che comportano unicamente il raggiungimento di elevate velocità;

– Le richieste di risarcimento per la responsabilità civile derivanti dall’utilizzo dell’attrezzatura per immersioni subacquee, se la persona che utilizza detta attrezzatura non è in possesso di idoneo brevetto;

– Le richieste di risarcimento per responsabilità civile dell’Assicurato o dell’armatore nei confronti delle persone egualmente assicurate ai sensi delle presente polizza;

– Le richieste di risarcimento per la responsabilità civile fra persone egualmente assicurate ai sensi della presente polizza inerenti ai danni materiali inferiori a € 150,00. Ciò si applica anche alle richieste di risarcimento per responsabilità civile promosse dalle persone egualmente assicurate ai sensi della presente polizza nei confronti dell’Assicurato o dell’armatore;

– Le richieste di risarcimento per responsabilità assunte in base ad un impegno contrattuale o extra contrattuale che superano il limite della responsabilità civile;

– Le richieste di risarcimento per responsabilità civile per un risarcimento di natura sanzionatoria, in particolare i Danni Punitivi;

– Le richieste di risarcimento per responsabilità civile derivanti in particolare da incidenti sul lavoro, promossi dai membri dell’equipaggio impiegati sull’imbarcazione nei confronti dell’Assicurato o dell’armatore. Tuttavia, i diritti di regresso da parte delle assicurazioni sociali sono coperti in conformità alle presenti condizioni e termini;

– Le richieste di risarcimento per responsabilità civile derivanti da inquinamento delle acque, come indicato nell’art. 1.1.1.a), se detto inquinamento è causato dall’emissione o dallo scarico di sostanze dannose nelle acque o da qualsiasi azione intenzionale che le inquini, dallo sgocciolamento o dalla fuoriuscita di olio o altri liquidi dai tappi dei serbatoi, dagli ingranaggi o macchine dell’imbarcazione in funzione dell’imbarcazione e del tender, da violazione intenzionale delle leggi, regolamenti e direttive ufficiali a salvaguardia dell’acqua come pure le richieste di risarcimento derivanti da guerre, insurrezioni civili o sommosse, atti emanati da autorità pubbliche o terremoti;

Le richieste di risarcimento da parte di tutte le persone che hanno intenzionalmente o illecitamente causato danni a terzi.

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