29 Marzo 2024 14:29

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29 Marzo 2024 14:29

IMPERIA. NOTTE DI CAPODANNO. DOPO I BOTTI, STOP ANCHE A VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO/ECCO PERCHÉ

In breve: Dopo i botti, stop anche alle bottiglie di vetro la notte di Capodanno. Lo ha deciso il Sindaco di Imperia Carlo Capacci, firmando un'apposita ordinanza il 23 dicembre scorso che vieta la vendita e il consumo delle bottiglie di vetro nei luoghi pubblici...

capacci stop a bottiglie
Dopo i botti, stop anche alle bottiglie di vetro la notte di Capodanno. Lo ha deciso il Sindaco di Imperia Carlo Capacci, firmando un’apposita ordinanza il 23 dicembre scorso che vieta la vendita e il consumo delle bottiglie di vetro nei luoghi pubblici per il periodo che va dalle ore 20 del 31 dicembre 2015 alle ore 08 del 1° gennaio 2016. Chi viola l’ordinanza rischia pene pecuniarie severissime, da 25 a 500 euro.

Il motivo? Motivi di sicurezza pubblica dovuti al fatto che le bottiglie rischiano di essere utilizzate come “strumenti idonei a minacciare od offendere” e che più in generale il loro abbandono “può costituire pericolo per l’incolumità cittadina”.

Nel dettaglio, l’ordinanza stabilisce:

su tutto il territorio del Comune di Imperia ed a tutti i soggetti a qualunque titolo legittimati a vendere bevande per asporto (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari), è fatto divieto di vendita per asporto in contenitori di vetro a partire dalle ore 20 del 31 dicembre sino alle ore 08 del 1° gennaio.

– a tutti, indistintamente, il divieto di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.

– a tutti, indistintamente, il divieto di detenere o abbandonare, in luogo pubblico, bottiglie vuote.

LE SANZIONI

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti e nel rispetto dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

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