28 Marzo 2024 19:02

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28 Marzo 2024 19:02

L’AVVOCATO RISPONDE… OMICIDIO STRADALE. ECCO COSA RISCHIA CHI CAUSA UN INCIDENTE MORTALE O CON LESIONI / LA LEGGE

In breve: Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi/questioni che si trovano a dover affrontare.

omicidio stradale

IMPERIA – Questa settimana la rubrica di consulenze legali di ImperiaPost si occuperà della nuova legge sull’omicidio stradale. Grazie alla collaborazione dell’avvocato Ramadan Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi/questioni che si trovano a dover affrontare.

“Con la legge n. 41 del 23 marzo 2016, entrata in vigore lo scorso 25.03.2016, sono stati introdotti nel codice penale i reati autonomi di omicidio stradale (art. 589-bis) e di lesioni personali stradali (590-bis).
L’art 589 -bis al comma 1 prevede testualmente “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”.

Lo stesso articolo prevede altri due livelli di pena che corrispondono a comportamenti di diversa gravita:
-la pena viene aumentata per chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe, rischierà da 8 a 12 anni di carcere.
– la pena da 5 a 10 anni di reclusione per l’omicidio stradale in stato di ebbrezza il cui tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).

Quanto riguarda le lesioni personali stradali, l’art 590-bis prevede “chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”, anche in questo caso nei commi successivi la fascia sanzionatoria varia in base al tasso alcolemico rilevato e della gravità della violazione:
– in caso di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e uso di stupefacenti, per le lesioni gravi la pena va da 3 a 5 anni e per quelle gravissime da 4 a 7 anni;
– in caso di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 gr e per comportamenti particolarmente gravi (eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua) le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo a 3 anni e per le gravissime da 2 a 4 anni;

Inoltre, se il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aggravante con l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà essere comunque inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni.
In caso di omicidio stradale è prevista la revoca della patente per una durata variabile, da un minimo di 10 anni per l’omicidio “semplice” fino a 30 anni in caso di fuga.
E’ previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per l’omicidio stradale commesso da chi guida in stato di ebbrezza grave (sopra 1,5gr/litro) e sotto l’effetto di stupefacenti.
Si ricorda ai lettori che le norme in oggetto non sono retroattive e quindi verranno applicate ai fatti avvenuti dopo l’entrata in vigore della norma.

Avv. R. Tahiri

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Mandate le vostre domande, ogni settimana saranno pubblicati i pareri dell’avvocato Tahiri.

Le domande dovranno essere inviate alla mail di redazione: redazione@imperiapost.it  con Oggetto:“Consulenza legale”. 

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