28 Marzo 2024 09:34

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28 Marzo 2024 09:34

“IL CONSULENTE DEL LAVORO RISPONDE…”. MODELLO 730. IL DATORE DI LAVORO QUANTO TEMPO HA PER RIMBORSARE IL CREDITO D’IMPOSTA?/ IL PARERE

In breve: Le domande dovranno essere inviate alla mail di redazione: redazione@imperiapost.it con Oggetto: Consulenza lavoro.

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Nuova puntata della rubrica di ImperiaPost curata dal Consulente del Lavoro, Dott.ssa Aurora Bellomia, che si occuperà di questioni di diritto del lavoro che interessano Imprese e Lavoratori. Questa settimana ci occuperemo del modello 730.

La domanda:

“In quante rate il datore di lavoro può rimborsare al lavoratore in busta paga il credito derivante dal Mod. 730?”

Parere:

Il riferimento normativo cui attenersi è l’art. 19, 2 comma, del D.M. 164/1999 secondo cui:

“Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla retribuzione di competenza del mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo (relativo alla totalità dei lavoratori, ndr) delle ritenute operate dal medesimo sostituto (il datore di lavoro, ndr). Nel caso che anche l’ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d’acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d’imposta”.

Il datore di lavoro provvederà quindi al rimborso delle somme spettanti fino alla sua cosiddetta “capienza”.
Egli rimborserà, con la retribuzione di competenza del mese di luglio e poi, eventualmente, con le successive retribuzioni, tanto credito quanta è l’imposta che in quel mese lui stesso ha trattenuto dalle retribuzioni dei lavoratori e che deve versare all’Erario in quanto sostituto d’imposta di questi ultimi.

Un esempio esplicativo:

Ipotizziamo che un lavoratore presenti la dichiarazione dei redditi da cui emerga un credito pari a 100€. Il lavoratore è l’unico dipendente in forza.
Supponiamo che nel periodo di paga di competenza del mese luglio il datore di lavoro debba versare un ammontare di ritenute (Irpef e varie addizionali dell’Irpef) complessivo pari ad € 80 (ritenute che vengono effettuate sulla retribuzione lorda e che il datore di lavoro versa per conto di tutti i lavoratori, in quanto ne è, appunto, il sostituto d’imposta).

In questo caso il lavoratore otterrà un rimborso pari ad € 80 nella busta paga di competenza del mese di luglio, ed il restante credito verrà rimborsato nel mese successivo (o nei mesi successivi), sempre tenendo conto della capienza del datore di lavoro (per cui il credito non necessariamente verrà integralmente rimborsato per intero nel mese successivo).
Qualora il datore di lavoro dovesse procedere al rimborso di crediti per più di un lavoratore, e non ci fosse la capienza necessaria, egli procederà a riproporzionare le somme dovute.

Il datore di lavoro provvederà a rimborsare il credito fino alla busta paga di competenza del mese di dicembre, e se anche con quest’ultima busta paga, non riuscisse a restituire integralmente il credito, indicherà il rimanente credito non rimborsato nella Certificazione Unica (CU), ed il lavoratore dovrà dichiararlo nella successiva dichiarazione dei redditi.

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Le domande dovranno essere inviate alla mail di redazione: redazione@imperiapost.it con Oggetto: Consulenza lavoro.

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