29 Marzo 2024 12:03

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IMPERIA. ALLUVIONI DICEMBRE 2013, GENNAIO E NOVEMBRE DEL 2014. STANZIATI OLTRE 62 MILIONI PER RISARCIRE LE VITTIME / ECCO COME ACCEDERE AGLI AIUTI

In breve: Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i soggetti privati che hanno subito danni, già segnalati a suo tempo con il modello di segnalazione del danno (mod. “D” – dgr n.1562/2011).
ALLUVIONE SOLDIImperia. Buone notizie sul fronte aiuti per le vittime degli eventi alluvionali verificatesi tra il dicembre del 2013 e il novembre dell’anno successivo in provincia di Imperia. Numerose le abitazioni e le attività produttive che subirono danni ingenti.

La legge di stabilità 2016 (legge n.208 del 28 dicembre 2015, art. 1 comma 422/428) ha previsto di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive. L’attuazione di tale norma è avvenuta con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 376 del 16 agosto 2016, pubblicata in GU n. 194 del 20 agosto 2016.

Per la Liguria gli stati di emergenza in argomento sono:

  • evento fine 2013/inizio 2014
  • alluvione 9/13 ottobre 2014
  • alluvione 3/18 novembre 2014
  • evento 13/14 settembre 2015 (non ha interessato i comuni dell’imperiese, ndr)

L’ordinanza n. 376/2016, dando attuazione alla delibera approvata dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio, individua i termini, i criteri e la modulistica da seguire; per la Regione Liguria le risorse ammontano complessivamente a 62,5 milioni di euro.

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i soggetti privati che hanno subito danni, già segnalati a suo tempo con il modello di segnalazione del danno (mod. “D” – dgr n.1562/2011).

C’è tempo fino al 29 settembre per presentare al Comune in cui è avvenuto il danno le apposite domande di rimborso, accompagnate da relativa perizia asseverata, per i danni subiti dalle famiglie alluvionate a seguito degli eventi in oggetto.

I contributi sono finalizzati:

  1. alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte
  2. alla delocalizzazione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito dello stesso Comune o di un Comune confinante, se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:alla delocalizzazione di abitazioni non distrutte, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi di cui trattasi, a causa di fattori di rischio esterni, anche relativi alle vie d’accesso, e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d’accesso
    1. in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti
    2. in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio
  3. al ripristino delle abitazioni danneggiate
  4. al ripristino di parti comuni danneggiate di edifici residenziali
  5. a parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati in abitazioni distrutte o allagate a esclusione di quelli ubicati nelle abitazioni ricadenti nella precedente lettera c)

Entro i successivi 30 giorni i Comuni devono ultimare l’istruttoria sulle domande pervenute e trasmettere alla Regione gli elenchi degli ammessi, sulla cui base viene individuato il rimborso massimo concedibile per ciascuna domanda rispetto alle risorse disponibili: per le abitazioni principali viene riconosciuto al massimo l’80% del valore più basso tra quello comunicato a suo tempo nella segnalazione dei danni e quello indicato nella perizia asseverata, con tetto a 187.500 Euro; per le seconde case è fino al 50% con limite massimo a 150.000 Euro.

Limitatamente alle abitazioni principali distrutte o allagate è previsto un contributo per il ripristino o la sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati a favore del relativo proprietario.

Tale contributo è determinato nella misura massima di 300 euro per ciascun vano catastale distrutto o allagato e comunque nel limite massimo di 1.500 euro. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera, sala.

CLICCA QUI PER SCARICARE LA MODULISTICA NECESSARIA.

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