19 Aprile 2024 22:42

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19 Aprile 2024 22:42

IMPERIA. AL PRESIDIO NO BORDER CON UN COLTELLO DA CAMPEGGIO, SCATTA IL FOGLIO DI VIA. 32ENNE VINCE RICORSO AL TAR: “ATTO ILLOGICO DELLA QUESTURA”/LA SENTENZA

In breve: Il 32enne era stato ritenuto dalla Questura un soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica in quanto "identificato come appartenente al presidio e trovato in possesso di un coltello"

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Espulso dal comune di Ventimiglia perché considerato “persona dedita alla commissione di reati e pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica”, vince il ricorso al Tar e potrà nuovamente rientrare nella città di confine. Protagonista della vicenda, A.S., 32 anni, di Vallecrosia, difeso dall’avvocato Alessandra Ballerini del foro di Genova.

Nel dettaglio, l’attivista aveva presentato ricorso contro il provvedimento con cui il Questore di Imperia aveva ordinato l’allontanamento dal Comune di Ventimiglia, per il periodo di tre anni, e il rimpatrio nel comune di residenza, Vallecrosia, con foglio di via obbligatorio.

L’allontanamento rientrava nelle misure adottate dalla Questura a seguito, si legge nel provvedimento,  “del presidio no border spontaneamente costituitosi nel mese di maggio 2016 per fornire sostegno ai numerosi migranti che stazionavano presso il confine italo-francese di Ventimiglia”.

In particolare, il 32enne era stato ritenuto dalla Questura un soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica in quanto “identificato come appartenente al presidio e trovato in possesso di un coltello”.

Il Tar ha accolto il ricorso, definendo il provvedimento della Questura “infondato”.

I MOTIVI

La difesa aveva contestato il provvedimento riferendo che:

– il coltello trovato in suo possesso è un “Opinel n. 8” che la stessa azienda produttrice definisce “concepito per il campeggio e il trekking”;

– egli utilizza questo strumento per lo svolgimento di lavori agricoli;

nessun procedimento penale risulta essere stato avviato in relazione agli episodi contestati dalla Questura;

– non risulta alcun precedente penale a suo carico

I giudici, lette le controdeduzioni, per altro non contestate dalla controparte, ha sentenziato:

“Tale complesso di circostanze, non contestate dalla controparte, rivela l’inconsistenza del giudizio di pericolosità sociale formulato nei confronti dell’odierno ricorrente che, sulla base delle contestazioni contenute nell’impugnato provvedimento di applicazione del foglio di via, non è certamente riconducibile alla categoria di persone socialmente pericolose.

In particolare, la mera detenzione di un coltellino marca ‘Opinel’, peraltro giustificata con riferimento all’attività lavorativa svolta in campagna, non può essere ragionevolmente considerata rivelatrice di una personalità incline a comportamenti antisociali o dell’attitudine del soggetto a commettere reati, atteso che tale strumento, notoriamente utilizzato da campeggiatori ed escursionisti, ha un’attitudine lesiva estremamente ridotta.

Inoltre, l’Amministrazione non ha indicato eventuali condotte violente o minacciose poste in essere dall’interessato né risulta che questi fosse coinvolto in episodi di danneggiamento.

Le circostanze riferite dall’Amministrazione procedente, pertanto, si appalesano del tutto inidonee a dimostrare che la presenza del prevenuto nel Comune di Ventimiglia possa essere elevata a condizione di pericolosità per la sicurezza pubblica.

Ne deriva l’incongruenza della motivazione del provvedimento impugnato e l’illogicità della misura di prevenzione applicata nei confronti del ricorrente.

Per completezza, va soggiunto che l’applicazione del divieto di rientro nel Comune di Ventimiglia per la durata massima prevista dalla legge (anni tre) esigeva, in ragione della protratta incidenza della misura sulla libertà personale del prevenuto, una motivazione rafforzata che, non risolvendosi nel mero riferimento alle denunce presentate, si fondasse su una più approfondita indagine in ordine alla pericolosità concreta e attuale del prevenuto.

Per tali ragioni, il provvedimento impugnato è illegittimo e, pertanto, deve essere annullato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta”.

 

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