28 Marzo 2024 23:54

Cerca
Close this search box.

28 Marzo 2024 23:54

DIVIETO PUBBLICITÀ GIOCHI DI NATURA COMPULSIVA. PROPOSTA DI BASSO E QUARANTA ALLA CAMERA

In breve: Per gli altri giochi con vincita in denaro proposta l'introduzione del divieto di pubblicità nelle fasce protette delle trasmissioni radiotelevisive. "Pensato per la tutela dei minori"

gioco-azzardo

Oggi alla Camera durante la discussione sulla proposta di legge sulla delega in materia fiscale Basso e Quaranta hanno impegnato il governo a norme più restrittive sul gioco d’azzardo a tutela dei minori.

In Aula Lorenzo Basso (primo firmatario, Pd) e Stefano Quaranta (Sel) hanno proposto un ordine del giorno indirizzato soprattutto alla tutela dei minori, che chiede l’introduzione del divieto di pubblicità assoluto, non limitato a
radio e televisione, per i giochi di natura compulsiva, mentre per gli altri giochi con vincita in denaro “appare quantomeno necessaria” l’introduzione del divieto di pubblicità nelle fasce protette delle trasmissioni radiotelevisive. L’ordine del giorno impegna il governo “ad introdurre, con il provvedimento più opportuno, regole volte a vietare tutte quelle forme di gioco che, simulando i meccanismi e le caratteristiche tipiche dei giochi d’azzardo che inducono comportamenti compulsivi, si rivolgano ai minori prevedendo l’erogazione di vincite di qualsiasi natura, ancorché diverse dal denaro“.

Questo ordine del giorno è pensato soprattutto alla tutela dei minori – dichiara Basso – considerato che ogni azione educativa è tanto più efficace quanto più precoce è l’età dei suoi destinatari, dobbiamo impegnarci al massimo nell’azione preventiva e dissuasiva rispetto ai rischi del gioco d’azzardo”.

La proposta di legge è tornata alla Camera dopo avere passato il vaglio del Senato dove ha subito alcune modifiche che ne hanno in qualche modo smorzato la forza – dichiara Quaranta – per questo abbiamo deciso di presentare questo ordine del giorno. Certo speravamo in qualcosa di più, ma è pur sempre un passo avanti“.

Condividi questo articolo: