25 Aprile 2024 17:18

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IMPERIA. IMU E TASI RIDOTTE SE L’AFFITTO È A CANONE CONCORDATO NEI COMUNI DELLA PROVINCIA. UPPI:”NECESSARIO IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA DEI CONTENUTI ECONOMICI”

In breve: in provincia di Imperia, con le modifiche apportate dal DM 16.01.2017 (pubblicato in G.U. il 17 marzo 2017) al DM 30/12/2002, i contratti di locazione a canone concordato si possono stipulare in qualsiasi Comune

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Dopo la firma ed il deposito, dicembre 2016, dei nuovi accordi territoriali provinciali per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato in 19 Comuni, 8 ATA (Alta tensione abitativa) Imperia, Diano Marina, Taggia, Sanremo, Bordighera, Vallecrosia, Camporosso e Ventimiglia e 11 Comuni non ATA Civezza, Diano Arentino, Diano Castello, Dolcedo, Ospedaletti, Pieve di Teco, Pontedassio, Riva Ligure, Santo Stefano, San Lorenzo al Mare, Vasia da parte dei presidenti provinciali delle Associazioni della proprietà edilizia e i segretari/responsabili provinciali delle Associazioni degli inquilini che hanno sostituito i precedenti che risalivano al 2003, in provincia di Imperia, con le modifiche apportate dal DM 16.01.2017 (pubblicato in G.U. il 17 marzo 2017) al DM 30/12/2002, i contratti di locazione a canone concordato si possono stipulare in qualsiasi Comune.

Tra i criteri definiti nei nuovi accordi territoriali in provincia di Imperia è altamente raccomandato l’inserimento della scheda di calcolo, opportunamente compilata, nel contratto o l’allegazione al medesimo affinchè sia evidenziata e resa più facile la verifica della conformità del canone di affitto pattuito.

Inoltre, le Organizzazioni firmatarie del nuovo accordo territoriale possono fornire alle parti contrattuali la loro assistenza e ciascuna Organizzazione firmataria ha la facoltà di rilasciare a propria cura e con assunzione di responsabilità, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto al nuovo accordo territoriale anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.

Il fatto che in tutti i Comuni si possano stipulare contratti a canone concordato e si possa fare anche nei Comuni dove non si è sottoscritto alcunchè prendendo a campione l’Accordo territoriale più vicino, NON SIGNIFICA che si possa godere delle agevolazioni fiscali della cedolare secca e/o in alternativa la riduzione del 30% dell’imponibile su cui tassare il reddito da fabbricato.

“Tuttavia, -conclude Camonita-, per le abitazioni affittate a canone concordato e definiti dalla legge 431/98, ai sensi dell’articolo 1 della legge 208/2015, commi 53 e 54, i due tributi come IMU e TASI si determineranno applicando l’aliquota stabilita dal Comune nella misura ridotta al 75 per cento. Presso l’UPPI, attraverso le proprie delegazioni provinciali, è possibile ottenere il rilascio dell’Attestazione di rispondenza dei contenuti economici e normativi del contratto non assistito all’Accordo territoriale del Comune in cui i contratti stessi siano stati stipulati e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per ottenere la riduzione IMU e TASI nel Comune di competenza per gli immobili concessi in locazione a canone concordato”.

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