28 Marzo 2024 22:58

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28 Marzo 2024 22:58

L’AVVOCATO RISPONDE… HO COMPRATO CASA MA QUANDO SONO ENTRATO HO NOTATO DEI DIFETTI, COME POSSO TUTELARMI?/IL PARERE

In breve: Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi che si trovano a dover affrontare

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Questa settimana la rubrica di consulenze legali si occuperà della tematica riguardante le difformità urbanistiche dopo l’acquisto di un immobile. Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi che si trovano a dover affrontare.

LA DOMANDA

“Buongiorno, ho comprato sei mesi fa un immobile e mi sono accorto che ci sono difformità urbanistiche gravi che vorrei sanare rivalendomi sul venditore: come posso fare?”

LA RISPOSTA

“Il nostro lettore ci sottopone una domanda di estrema attualità e di frequente realizzazione – purtroppo- Vediamo di seguito cosa può fare il compratore di un immobile che si accorga di difformità gravi rispetto a quanto dichiarato davanti al notaio.

Il Codice Civile ci dà le risposte negli artt. dal 1490 al 1495. Trattando la questione per sommi capi in questa sede – occorre infatti una attenta analisi della situazione caso per caso – il primo passo dovrà essere del compratore che avrà l’onere di dimostrare l’esistenza e la consistenza dei vizi lamentati che dovranno essere tali da rendere l’immobile acquistato inidoneo all’uso al quale era destinato, ovvero tali da comportarne una apprezzabile diminuzione di valore.

Una volta dimostrato quanto sopra (magari mediante un accertamento tecnico preventivo che attesti lo stato dei luoghi), si potrà pensare a una eventuale azione di risoluzione del contratto di vendita o a una riduzione del prezzo e un risarcimento del danno.

Il nostro lettore ci dice di essersi accorto dell’esistenza di vizi occulti: tuttavia, non ci dice quando ciò è avvenuto.

Il dato temporale è essenziale: il vizio occulto- sempre secondo il Codice Civile- va denunciato entro otto giorni preferibilmente mediante raccomandata A.R. e, inoltre, il termine per radicare l’azione è di un anno, a pena di decadenza.

Pertanto, certamente il nostro lettore ha potenzialmente a disposizione degli strumenti per attivare i suoi diritti asseritamente lesi: attenzione solo alla tempistica per evitare di passare rapidamente dalla ragione al torto”.

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Mandate le vostre domande, ogni settimana saranno pubblicati i pareri dell’avvocato Tahiri.

Le domande dovranno essere inviate alla mail di redazione: redazione@imperiapost.it con Oggetto:“Consulenza legale”.

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