19 Aprile 2024 14:21

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19 Aprile 2024 14:21

IMPERIA. A PROCESSO PER FRODE IN COMMERCIO. ASSOLTO L’IMPRENDITORE OLEARIO CARLO ISNARDI/ECCO PERCHÈ

In breve: Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

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Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. È questa la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice Anermi in Tribunale a Imperia nell’ambito del processo che vedeva sul banco degli imputati Carlo Isnardi (difeso dall’avvocato Erminio Annoni), 41enne, rappresentante legale dell’azienda olearia Pietro Isnardi Srl, accusato di frode in commercio.

Durante la requisitoria finale, il PM ha chiesto l’assoluzione in quanto: “Il prodotto non era genuino per essere venduto come extra vergine di oliva, ma poteva essere venduto come normale olio, dato che non era pericoloso per la salute. Il danno provocato sarebbe stato esiguo così come l’eventuale guadagno per Isnardi”.

L’avvocato di Carlo Isnardi ha chiesto l’assoluzione sostenendo la non punibilità per la tenuità dei fatti: “L’evento non è né dannoso né pericoloso. Abbiamo formulato una sola ipotesi, legata a un problema alla macchina. Probabilmente il macchinario non era stato sufficientemente lavato a lungo. Il fatto però non è  più accaduto dopo l’episodio incriminato”. Ipotesi quest’ultima che è stata sostenuta anche dai testimoni della difesa, il responsabile della produzione e un operaio.

LA VICENDA.

A Carlo Isnardi veniva contestato (i fatti sono del 2015) il reato di frode in commercio (oltre alla violazione dell’art. 5 della legge 283/62) in quantonella qualità di legale rappresentante della ditta Pietro Isnardi Srl, confezionava, deteneva per vendere e distribuiva in bottiglie per il consumo, olio indicato in etichetta come ‘Etravergine di Oliva – Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici – prodotto ottenuto con gli extravergini di oliva dell’Unione Europea – confezionato da Pietro Isnardi srl’ risultato irregolare”.

L’irregolarità, secondo il capo di imputazione, consisteva in “un contenuto di stigmastadieni (0,37 nell’analisi di prima istanza e 0,45 mg/kg nella successiva revisione) superiore al limite massimo di 0,05 mg/kg previsto dalla normativa vigente per la categoria di olio dichiarata, trattandosi invece di ‘miscela con oli di oliva raffinati’, che ne variano la composizione naturale”.

In particolare a Isnardi, sempre nella qualità di rappresentante legale della Pietro Isnardi Srl, veniva contestato il reato di frode in commercio perché “consegnava agli acquirenti (nel caso specifico Ipermercato ad insegna Carrefour) una partita di bottiglie di olio diverso, per qualità, rispetto a quello dichiarato”.

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