29 Marzo 2024 07:32

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29 Marzo 2024 07:32

IMPERIA. VIA LIBERA AL PLANETARIO DEL MUSEO NAVALE. IL TAR BOCCIA IL RICORSO DELLA SKYPOINT. CAPACCI:”BELLA NOTIZIA, PARTONO I LAVORI”/LA SENTENZA

In breve: Il Comune di Imperia tira un sospiro di sollievo sul fronte della querelle giudiziaria relativa al planetario del Museo Navale

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Il Comune di Imperia tira un sospiro di sollievo sul fronte della querelle giudiziaria relativa al planetario del Museo Navale. Il Tar Liguria, infatti, ha respinto il ricorso presentato dalla ditta Skypoint contro l’esclusione dalla gara per la “fornitura, progettazione, posa in opera e messa in esercizio del planetario del Museo navale di Imperia”, condannando la società al pagamento delle spese legali per un totale di 4 mila euro.

In giudizio si erano costituiti il Comune di Imperia e la R.S.A. Cosmos, ditta aggiudicataria dell’appalto, che ha presentato ricorso incidentale. 

Il Tar aveva respinto già una prima volta il ricorso della Skypoint contro l’aggiudicazione dell’appalto alla Cosmos. La società esclusa aveva però presentato un nuovo ricorso al Consiglio di Stato che, a sua volta, aveva accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento di aggiudicazione, rimandando gli atti al Tar per la fissazione dell’udienza di merito.

Soddisfatto il Sindaco Carlo Capacci: “Un’altra bella notizia per il Comune di Imperia. Ora possono partire i lavori”.

IL RICORSO INCIDENTALE DELLA R.S.A. COSMOS

“Secondo la ricorrente incidentale l’offerta della ricorrente principale sarebbe inammissibile in quanto non sarebbe in grado di realizzare una proiezione ‘fulldome’.

Il motivo è fondato.

L’esigenza di una proiezione a intera cupola è intrinseca alla fornitura de qua. Il planetario, infatti, realizzando una simulazione della volta celeste, richiede una proiezione a cupola intera.

E ciò indipendentemente dai requisiti di minima previsti dal bando.

La mancata proiezione a cupola completa frustra la finalità del planetario e come tale è inammissibile. Orbene la ricorrente principale nella propria offerta afferma che avrebbe utilizzato due nuovi proiettori Sony VPL GTZ 280 (doc n. 25 prod. Controinteressata RSA Cosmos 11 settembre 2017). La stessa ricorrente principale, nella propria offerta, afferma che avrebbe utilizzato lenti Sony (doc n. 27 prod. controinteressata 11 settembre 2017). E tuttavia la stessa ditta produttrice sia dei proiettori che delle lenti ha precisato che le lenti prodotte dalla Sony ed utilizzabili sui due proiettori offerti non consentono la proiezione a cupola intera con soli due proiettori (doc.n. 28 prod. controinteressata 11 settembre 2017).
Ne consegue l’inidonietà dell’offerta della ricorrente principale, che doveva essere esclusa.

Né si può sostenere, come fa la ricorrente principale, che il bando non prevedesse la proiezione a cupola intera come requisito di minima, atteso che tale caratteristica è intrinsecamente connessa alla natura e funzione del planetario.

Né è possibile sostenere che tutti i produttori di planetari utilizzino lenti diverse da quelle Sony, ed in particolare lenti GOTO che consentirebbero la funzionalità cupola intera anche con due soli proiettori, atteso che ciò rileva è l’espressa dichiarazione in sede di offerta.

Né, infine, rileva che in sede di lista delle forniture la ricorrente principale si sia limitata ad indicare genericamente l’offerta di lenti senza specificarne la ditta produttrice atteso che la precisazione contenuta nella offerta tecnica integra e specifica l’indicazione contenuta nella lista forniture.

In conclusione il ricorso incidentale deve essere accolto.

I RICORSI DELLA SKYPOINT

PRIMO MOTIVO 

Con il primo motivo si sostiene che la aggiudicataria avrebbe strutturato la propria offerta sulla base di una serie di prestazioni che avrebbero configurato un subappalto senza, tuttavia, farne espressa menzione e senza indicare la terna di subappaltatori come previsto dall’art. 105 d.lgs 50/16.

Il motivo è infondato.

La aggiudicataria possiede i requisiti per lo svolgimento dell’appalto de quo il cui possesso neppure è stato contestato dalla ricorrente.
Trova, pertanto, applicazione alla fattispecie l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui nelle gare pubbliche, la mancata preventiva indicazione del nominativo del subappaltatore costituisce causa di legittima esclusione quando il concorrente è sfornito della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare. (CDS V 23 febbraio 2015 n. 846).
Né in questa sede è possibile dare ingresso alla censura secondo la quale il bando avrebbe dovuto prevedere una qualificazione obbligatoria dell’offerente per i lavori connessi alla fornitura atteso che tale censura non è stata dedotta tempestivamente con il ricorso.

Da altro punto di vista occorre precisare come l’indicazione del nome del subappaltatore sia obbligatoria esclusivamente nel caso di subappalto necessario e non già nel caso di subappalto facoltativo, come è quello oggi sub iudice.
Da ulteriore e diverso punto di vista deve rilevarsi come la giurisprudenza abbia ammesso l’operatività della nuova disciplina del soccorso istruttorio anche alla mancata indicazione del subappaltatore necessario (TAR Palermo III 24 ottobre 2015 n. 2475).
Ne consegue l’infondatezza del motivo.

SECONDO MOTIVO

Parimenti infondato è il secondo motivo con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità della verifica di anomalia dell’offerta conclusasi positivamente.

Il modesto ribasso offerto dall’aggiudicataria e la minima differenza rispetto all’offerta della ricorrente consente di escludere la presenza di macroscopiche illegittimità nelle verifica dell’anomalia dell’offerta. Deve, pertanto, conclusivamente rilevarsi come le censure appaiano finalizzate a sostituire alla valutazione della commissione quella propria della ricorrente.
Il ricorso deve essere respinto.

 

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