26 Aprile 2024 02:03

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26 Aprile 2024 02:03

IMPERIA. STOP A TABACCHI E LOTTO NEL BAR DELL’EX STAZIONE DI PORTO MAURIZIO. IL TAR: “MANCA CORRELAZIONE CON FRUITORI SERVIZIO FERROVIARIO”/LA SENTENZA

In breve: Stop a lotto e tabacchi nel bar della vecchio stazione a Porto Maurizio. Lo ha deciso il Tar Liguria, respingendo il ricorso presentato da...

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Stop a tabacchi e lotto nel bar della vecchia stazione a Porto Maurizio. Lo ha deciso il Tar Liguria, respingendo il ricorso presentato dalla titolare dell’esercizio commerciale, Amelia Assunta, contro il provvedimento disposto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Nel dettaglio, l’Agenzia, il 3 aprile del 2017, aveva disposto la decadenza dalle concessioni della rivendita/ricevitoria nei confronti della sig.ra Amelia Assunta con conseguente soppressione della rivendita speciale […] e della ricevitoria del lotto […] in Imperia”.

Il motivo? “Il mantenimento di tali attività all’interno di una stazione ferroviaria non più esistente consentirebbe l’accesso ad una clientela indifferenziata, venendo così meno i requisiti previsti dall’art. 53 del d.P.R. n. 1074/1958″ (‘le rivendite speciali sono istituite dall’Ispettorato compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino’).

Il provvedimento dell’Agenzia era stato sospeso nel maggio del 2017 dallo stesso Tar, che aveva accolto la richiesta di sospensiva presentata dai titolari della tabaccheria, in attesa della discussione nel merito.

All’udienza nel merito, tenutasi il 31 gennaio scorso, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei MonopoliPaolo Monari, titolare di una tabaccheria ubicata nelle vicinanze della ex stazione ferroviaria, e la Federazione Italiana Tabaccai.

L’UDIENZA

I giudici del Tar, dopo aver dichiarato “l’inammissibilità dell’intervento della Federazione Italiana Tabaccai” per questioni di carattere burocratico-amministrativo,  hanno respinto il ricorso di Amelia Assunta, rappresentata dall’avvocato Corrado Mauceri.

LE MOTIVAZIONI DELLA RICORRENTE AMELIA ASSUNTA

“L’esponente sostiene, con il primo motivo di ricorso – si legge nella sentenza che il contratto di locazione dei locali della ex stazione ferroviaria, oggetto di successivi rinnovi e avente asserita scadenza al 31 marzo 2019, contemplerebbe il diritto della conduttrice di trasferire la propria attività presso la nuova stazione di Imperia: sarebbe irragionevole, pertanto, la decisione di sopprimere una rivendita speciale che potrà essere riattivata quanto prima nei locali della nuova stazione, tanto più che la tempistica del trasferimento non dipende certo dalla ricorrente.

La rivendita speciale, infatti, era stata istituita in ragione della stazione ferroviaria e ‘segue il destino’ della stazione medesima, sicché dovrà essere trasferita nei locali della nuova stazione, non appena resi disponibili, e, nel breve tempo intercorrente, potrà essere mantenuta presso l’attuale sede.

Le previsioni normative in materia e le disposizioni del capitolato d’oneri per la vendita di generi di monopolio confermano, del resto, che una rivendita speciale può essere trasferita altrove previa autorizzazione”.

LE REPLICHE DEL TAR

“La documentazione versata nel corso del giudizio rivela l’insussistenza dei presupposti fattuali su cui fonda la (prima facie persuasiva) prospettazione di parte ricorrente:

– premesso che non è stata dimostrata la perdurante efficacia del contratto di locazione dei locali ove l’interessata esercita la propria attività commerciale, la nota di Ferservizi in atti precisa che, pur essendo ancora in corso la procedura per il rinnovo, il contratto è stato disdettato per la scadenza del 31 marzo 2013;

– in ogni caso, il contratto di locazione stipulato in data 10 febbraio 2003 con Metropolis S.p.a., mandataria di RFI S.p.a., non prevedeva affatto che la locatrice fosse tenuta a garantire il trasferimento dell’esercizio commerciale nei locali della nuova stazione ferroviaria, ma soltanto la facoltà di ‘sostituire in tutto o in parte l’immobile locato con altro idoneo, nell’ambito della medesima area ferroviaria’;

– infine, la concessione rilasciata alla ricorrente era già scaduta ed è stata rinnovata sotto forma di gerenza provvisoria limitatamente alla data del 31/12/2016 (quest’ultima circostanza segna una differenza essenziale rispetto al caso definito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3000 del 28 febbraio 2012, richiamata dalla parte ricorrente, ma riferita ad una concessione in essere).

Tanto precisato, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 53, primo comma, del d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, le rivendite speciali possono essere istituite ‘nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino’.

La possibilità di istituzione delle rivendite speciali riguarda, pertanto, una serie di luoghi elencati esemplificativamente dalla previsione regolamentare ed è finalizzata a rispondere alle esigenze del pubblico determinato che vi afferisce.
Ne consegue la legittimità della decisione di sopprimere una rivendita speciale che, in ragione dell’intervenuta chiusura della stazione, non ha più alcuna correlazione con i fruitori del servizio ferroviario”.

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