17 Aprile 2024 01:44

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17 Aprile 2024 01:44

IMPERIA. “GUERRA” DELL’ENERGIA ELETTRICA”. IL COMUNE DOVRÀ VERSARE OLTRE 500 MILA EURO ALLA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA/ECCO PERCHÈ

In breve: Il Comune di Imperia ha raggiunto un accordo per la definizione della vertenza, iniziata nel lontano 2009, con International Factors Italia per il mancato...

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Il Comune di Imperia ha raggiunto un accordo per la definizione della vertenza, iniziata nel lontano 2009, con International Factors Italia per il mancato pagamento, da parte dell’ente, delle fatture per il consumo di energia elettrica.

Nel dettaglio, l’accordo prevede la corresponsione da parte del Comune di Imperia a International Factors Italia di 525 mila euro,da pagare in tre rate di pari importi, al 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020.

LA STORIA

– nell’anno 2009, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale, il Comune, per convenienza economica e gestionale, cambiò il Gestore per la fornitura di energia elettrica – in precedenza Enel Energia Spa- aderendo, per il tramite del Consorzio Energia Veneto (C.E.V.), cui il Comune di Imperia è consorziato, al contratto quadro stipulato con Global Power SPA;

– Enel Energia, nel periodo antecedente il passaggio al nuovo Gestore, non fatturò correttamente i consumi di diverse utenze facenti capo al Comune o non ne trasmise correttamente e sistematicamente i relativi documenti contabili;

– numerose fatture di Enel Energia non furono mai recapitate all’Ente;

– si venne conseguentemente a creare una situazione particolarmente confusa, tale da non consentire all’Ente di pagare nei tempi e per gli importi effettivamente dovuti tutti i consumi di energia elettrica fornita da Enel Energia sino al passaggio al nuovo gestore;

– in data 09.11.2012 International Factors Italia, cessionaria di credito di Enel Energia, depositava nanti il Tribunale di Roma ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune di Imperia per la somma di 357.272,46 euro, oltre interessi convenzionali maturati e maturandi pari a Euribor 1 mese (base 360) maggiorato del 7,00% su base annua a decorrere dalle singole scadenze al saldo effettivo, ovvero in subordine al tasso di interesse di cui al D.Lgs. 231/2002, oltre spese, competenze ed onorari e rimborso forfettario ex art. 14 T.F.;

– in data 30.11.2012 l’Autorità giudiziale adita emetteva il decreto ingiuntivo notificato al Comune in data 15.01.2013 per la somma di 357.272,46 euro, oltre interessi convenzionali, nonché spese di procedura, liquidate in 536 euro per spese, 2 mila euro per onorari, oltre I.V.A. e C.A.P;

– in data 19.02.2013, a seguito Deliberazione del Commissario straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale, il Comune di Imperia notificava ad International Factors Italia atto di opposizione al predetto decreto ingiuntivo radicando nanti il Tribunale di Roma il contenzioso giudiziario chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l’improponibilità della domanda avversaria per essere parte convenuta in corsa nel divieto di parcellizzazione del proprio credito e, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 30.11.2012 poiché infondato in fatto ed in diritto;

– con ordinanza in data 20.11.2013 il Tribunale di Roma concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.23864/2012 concedendo altresì alle parti i termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c.;

– in ossequio a ciò le parti redigevano e depositavano i propri scritti difensivi;

– con ordinanza in data 10.07.2014 il Giudice disponeva il licenziamento di idonea CTU nella persona della Dott.ssa Valeria Letizia Todaro di Roma la quale redigeva e depositava nei termini concessi il proprio elaborato peritale da cui si evinceva che i corrispettivi a cui si riferivano le fatture emesse dalla Global Power nei confronti del Comune di Imperia non fossero riferibili a forniture per le quali risultasse che anche Enel Energia Spa ne avesse richiesto il pagamento e che i corrispettivi richiesti soltanto da quest’ultima risultavano essere pari ad euro 357.272,46;

– la causa veniva dunque rinviata per tentare una definizione bonaria della stessa con udienza fissata per il 21.12.2017;

– in tale data, come comunicato dal Difensore dell’Ente, la causa è stata trattenuta a sentenza e il Giudice ha concesso i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche, che andranno rispettivamente a scadere, salvo errori, il 19.02.2018 ed il 12.03.2018, ed ha specificato che un’eventuale intesa transattiva dovrà perentoriamente essere perfezionata entro detti termini;

Dopo lunghe e laboriose trattative si è raggiunto un accordo con la controparte che abbandonerebbe la causa radicata nanti il tribunale di Roma a fronte di un importo omnicomprensivo di 525 euro, da corrispondere in tre rate di pari ammontare alle scadenze del 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020, a completa composizione in via transattiva di ogni reciproca pretesa;

– L’importo concordato è  inferiore alla somma degli importi di seguito specifiati che il Comune potrebbe vedersi addebitati dal Giudice di merito per un totale di 665.772,46 euro circa: 357.272,46 euro per corrispettivi dei quali il CTU ha confermato la fondatezza, cui vanno aggiunti gli interessi convenzionali maturati e maturandi sui corrispettivi fatturati dalla data di fatturazione alla data di pagamento che, calcolati come sopra indicato, ammonterebbero a 281.530 euro circa, 12 mila euro circa per CTU e 15 mila euro circa come specificato nella richiamata noto dell’Avvocato difensore dell’Ente;

 

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