29 Marzo 2024 08:15

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29 Marzo 2024 08:15

IMPERIA: TAR BOCCIA IL RICORSO, DEMOLIZIONE PIÙ VICINA PER L’OFFICINA DELL’AZIENDA “DE LUCA GOMME”

In breve: È stato respinto il ricorso al Tar Liguria presentato dell'azienda "De Luca Gomme" in opposizione al provvedimento del Comune di Imperia che ordina la demolizione di un'officina, di proprietà della ditta, sita sull'Argine Destro a Imperia dal 1970.

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È stato respinto il ricorso al Tar Liguria presentato dell’azienda “De Luca Gomme” in opposizione al provvedimento del Comune di Imperia che ordina la demolizione di un’officina, di proprietà della ditta, sita sull’Argine Destro a Imperia dal 1970.

Nel dettaglio, nel maggio 2017, a seguito della bocciatura della richiesta di condono, il Comune ha notificato ai proprietari il provvedimento di demolizione del manufatto, a distanza di 48 anni dalla sua realizzazione, in quanto costruito “in un’area sottoposta a vincolo autostradale”.

Il ricorso dell’azienda al Tar Liguria

A seguito della notifica di demolizione del fabbricato, i proprietari hanno deciso di presentare ricorso con l’obiettivo di evitare lo smantellamento della struttura. Il caso è quindi approdato davanti al Tar, dove si sono costituiti in giudizio il comune di Imperia, il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e la Autostrada dei Fiori spa, tutti chiedendo il respingimento della domanda.

La sentenza del Tar Liguria in merito al ricorso presentato dall’azienda

Il giudici del Tribunale Amministrativo, il 28 marzo, hanno deciso di rigettare il ricorso fornendo numerose motivazioni. Nel dettaglio, nella sentenza si legge che il divieto di costruzione, sancito nel 1961, “non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, pregiudizio alla sicurezza del traffico e all’incolumità delle persone, attesa la loro prossimità alla sede autostradale; esso appare invece correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile all’occorrenza dal concessionario per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni. Ne deriva che le distanze previste vanno osservate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti”. 

Spunta una lettera del sindaco di Imperia Giorgio Luciano Verda del 1970

La sentenza del Tar fa riferimento a “un atto che il sindaco di Imperia adottò l’1.6.1970 con cui asseriva che la costruzione del manufatto non avrebbe dovuto essere assistita da titolo”. Si tratta di una lettera che l’allora sindaco, Giorgio Luciano Verda, aveva inviato all’azienda in risposta a un’interrogazione in cui veniva chiesto se fosse necessario un’autorizzazione edilizia per la realizzazione di un manufatto in quella posizione. A tal proposito, “il collegio può solo richiamare quanto osservato a proposito dell’imposizione del vincolo assoluto di inedificabilità nel 1964, dal che l’infondatezza del motivo”.

Nel dettaglio, nella sentenza si legge che “l’amministrazione ha disatteso l’istanza dopo aver constatato che la proprietà dell’autostrada non ha rilasciato il necessario nulla-osta alla regolarizzazione del manufatto, benché più volte richiesta in tal senso: in particolare la censura si appunta sulla mancata assunzione dell’iniziativa dell’amministrazione, che si sarebbe dovuta far carico di sollecitare l’autostrada dei fiori spa perché rilasciasse il parere”.

La conclusione della sentenza del Tar

“Il ricorso va pertanto disatteso – concludono i giudici – mentre le spese possono essere equamente compensate, atteso l’affidamento che fu ingenerato nel ricorrente dalla dichiarazione risalente al 1970 del sindaco di Imperia con cui si asseriva che l’edificazione dell’originario manufatto poteva essere realizzata senza titolo”.

I proprietari del fabbricato, quindi, potranno opporsi alla sentenza ricorrendo al Consiglio di Stato.

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