29 Marzo 2024 15:51

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29 Marzo 2024 15:51

Imperia: dopo il ricorso al Tar, studentessa viene promossa alla Maturità/I dettagli

In breve: Dopo aver vinto il ricorso al Tar, nella giornata di venerdì 20 settembre, la giovane ha potuto sostenere nuovamente l'esame orale.

È stata promossa la giovane studentessa che aveva vinto il ricorso al Tar per contestare la bocciatura all’esame di maturità. 

Vince ricorso al Tar e rifà l’esame orale: promossa studentessa

La giovane, difesa dall’avvocato Matteo Andracco del foro di Sanremo, aveva presentato ricorso al Tar lo scorso 29 luglio, impugnando i provvedimenti e gli atti scolastici relativi all’esame di Stato conclusivo del suo quinto anno di scuola superiore.

Nel dettaglio, la studentessa al primo colloquio orale aveva ottenuto 5 punti su 20, punti che, aggiungendosi ai 29/40 (credito scolastico) e ai 25/40 (prima e seconda prova scritta), l’avevano portata alla votazione finale di 59/100, insufficiente per superare l’esame (necessario almeno 60/100).

Dopo aver vinto il ricorso al Tar, nella giornata di venerdì 20 settembre, la giovane ha potuto sostenere nuovamente l’esame orale e questa volta ha ottenuto i punti necessari per passare la maturità, ottenendo la votazione di 62/100 e l’omologazione Esabac del titolo di studio.

Ecco perché il Tar ha accolto ricorso

Il Tar ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, in quanto:

  • …esaminando il testo dei verbali, che dovrebbero contenere tanto i criteri di conduzione e valutazione dell’orale, quanto i criteri di scelta dei materiali, e comparandoli con i predetti moduli prestampati è possibile notare che il verbale non contiene la sezione del prestampato ‘destinata’ alle precisazioni della commissione e, infatti, è privo dell’indicazione esauriente e specifica dei criteri di conduzione e valutazione dell’orale;
    – la Commissione non ha riempito in modo puntuale e specifico la sezione destinata alla individuazione dei precisi criteri di scelta del materiale destinato al colloquio.
  •  …la Commissione è incorsa in un vizio procedurale rilevante perché concernente la corretta predeterminazione dei criteri di conduzione e valutazione dell’orale, necessaria per garantire la trasparenza, non discriminazione e correttezza dell’agire della Commissione medesima nei confronti degli studenti, e funzionale alla specificazione del mero punteggio numerico.
  • …l’avere la Commissione nell’ambito dello specifico esame della ricorrente, allegato una scheda valutativa della prova orale non è circostanza idonea a superare il vizio predetto, proprio perché si tratta di adempimento che ponendosi ‘a valle’ della prova non garantisce la trasparenza, correttezza e non discriminazione tra gli studenti da parte della Commissione.
  • …dalla scheda di valutazione emerge come la Commissione non si sia correttamente attenuta alla previsione dell’art. 19 dell’ordinanza ministeriale n. 205 del 2019 laddove prevede che l’orale si svolga in quattro momenti distinti:
    – una trattazione pluridisciplinare che investe tutte le materie;
    – una relazione sui percorsi per le competenze traversali e l’orientamento (la c.d. “alternanza scuola-lavoro”);
    – l’accertamento delle conoscenze nella materia “Cittadinanza e Costituzione” (nuova denominazione della materia di educazione civica);
    – la discussione delle prove scritte.
  • …manca, infatti, la specifica ‘relazione sui percorsi per le competenze traversali e l’orientamento” (la c.d. “alternanza scuola-lavoro”), posto che il criterio di valutazione ‘abilità nell’utilizzo dei concetti e degli strumenti delle discipline, traendo spunto dalle esperienze personali per analizzare e comprendere la realtà anche in chiave di cittadinanze’, oltre ad essere scarsamente intellegibile, non è aderente al parametro sopra ricordato.
  • per quanto la ricorrente fosse stata ammessa agli orali con un voto non particolarmente elevato, ai fini del mero superamento dell’esame di Stato (cioè con il minimo dei voti) sarebbe stato sufficiente il voto di 6/20 (pari a 3/10), pari comunque ad una grave insufficienza. E’ evidente, quindi, che il mancato superamento dell’esame per solo 1/20 avrebbe dovuto essere in primo luogo conseguenza di un più che preciso e predeterminato agire della Commissione, e, ‘a valle’, attesa l’eccezionalità della fattispecie, avrebbe dovuto fondarsi su una motivazione stringente e particolarmente pregnante.

 

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