19 Aprile 2024 09:02

Cerca
Close this search box.

19 Aprile 2024 09:02

FALLIMENTO PORTO DI IMPERIA S.P.A. – I CURATORI COMUNICANO I TEMPI E I MODI PER PARTECIPARE ALL’UDIENZA DEI CREDITORI

In breve: La domanda deve essere proposta almeno trenta giorni prima dell'udienza di verifica che si terrà il giorno 22/10/2014, alle ore 10:00 avanti il Giudice Delegato (Ottavio Colamartino) nel suo ufficio presso il Tribunale di Imperia.

Porto di Imperia

IMPERIA – A seguito del fallimento della Porto di Imperia S.p.A. i curatori fallimentari nominati dal Tribunale di Imperia, Stefano Ambrosini e Filiberto Ferrari Loranzi, hanno comunicato gli adempimenti a carico dei creditori per partecipare alla prima udienza di verifica, in programma per il prossimo 22 ottobre, dei crediti al passivo fallimentare e delle domande di restituzione o rivendicazione dei beni. 

IL TESTO DELLA COMUNICAZIONE: 

“Fallimento Porto di Imperia Spa – Num/Anno: 14/2014

E-mail PEC: fl4.2014imperia@pecfallimenti.it

Ai sensi dell’art. 92 L.F. si porta à conoscenza che il Tribunale di Imperia con sentenza nr.14 depositata in Cancelleria il 20/05/2014 ha dichiarato il fallimento della società Porto di Imperia Spa, con sede legale in Imperia, Via Matteotti 15 Cod.Fisc. 01049760083 P.Iva 01049760083, Giudice Delegato Ottavio Colamartino e Curatori i sottoscritti.

Con la medesima sentenza il Tribunale ha disposto l’esercizio provvisorio sino al 30.06.2014. 

Ai fini della presentazione delle domande di ammissione di crediti al passivo fallimentare e delle domande di restituzione o rivendicazione dei beni, s’informa che:

a. la domanda deve essere proposta almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica che si terrà il giorno 22/10/2014, alle ore 10:00 avanti il predetto Giudice Delegato nel suo ufficio presso il Tribunale di Imperia.

b. la domanda di ammissione al passivo di un credito, ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili, si propone con ricorso, sottoscritto anche personalmente dalla parte e formato ai sensi o dell’art. 21. co. 2 firma digitale) o dell’art. 22. co. 3 (scansione digitale – ed. scannerizzazione – della firma apposta sul documento cartaceo) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni;

c. il ricorso deve contenere: 1) l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; 4) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

d. il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3), mentre se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato chirografario;

e. in ogni caso il ricorso contenente la domanda, unitamente alla copia dei documenti che provano la sussistenza del diritto, può essere presentato esclusivamente mediante trasmissione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del curatore fl4.2014imperia@pecfallimenti.it; solo nel caso in cui il diritto si fondi su titoli dì credito (assegni, cambiali) l’originale del titolo allegato al ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale;

f. i ricorsi, in formato cartaceo, depositati o inviati a mezzo posta alla cancelleria, così come anche i ricorsi eventualmente inviati con modalità telematica direttamente alla cancelleria, risulteranno irricevibili e pertanto le domande in essi contenute non saranno esaminate;

g. anche i ricorsi inviati al curatore in formato cartaceo o con posta elettronica non certificata, non potranno essere esaminati in quanto irricevibili;

h. il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui può essere titolare la parte che propone la domanda, ma anche u altro soggetto, come ad esempio un professionista o un’associazione di categoria;

i. nel ricorso deve essere sempre indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale chi propone la domanda intende ricevere la comunicazione dell’integrale progetto di stato passivo e dello stato passivo esecutivo e le successive comunicazioni del curatore fallimentare (tra cui la relazione semestrale sull’andamento del fallimento, i progetti di riparto parziale, il rendiconto, il progetto di riparto finale);

j. in caso di omessa indicazione dell’indirizzo di p.e.c. – nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario – tutte le comunicazioni che la legge o il giudice delegato pongono a carico del curatore sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria, ai sensi del nuovo art. 31- bis, co. 2, L.F. richiamato dall’art. 93 co. 5 L.F.;

k. nel corso della procedura, è onere di chi intenda indicare un diverso indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le successive comunicazioni, comunicare il nuovo indirizzo con messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;

1. anche le osservazioni al progetto di stato passivo e gli eventuali documenti integrativi potranno essere presentati esclusivamente mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore sopra indicato entro il termine di cinque giorni prima del’udienza di verifica.

m. l’invio delle insinuazioni e dei relativi allegati dovranno essere effettuati secondo le seguenti indicazioni tecniche dell’Ufficio PCT: la busta, dovrà contenere allegati costituiti da file PDF immagine esito di scansione in b/n e a risoluzione compresa tra i 150 e i 200 dpi. Non sono ammesse scansioni difformi da quanto sopra riportato.

Vi avvisiamo che dovranno essere prodotti tutti i documenti idonei a provare l’esistenza del diritto reale, del credito e del privilegio richiesto, e tra l’altro:

 

Spese di giustizia:

• precetto e verbale di pignoramento mobiliare positivo.

Prestatori di lavoro subordinato:

• listini paga non soddisfatti e/o dettagliato calcolo differenze retributive, TFR e ratei fine rapporto.

 

Prestatori d’opera intellettuale: 

• nota spese e competenze per l’ammontare del credito con l’indicazione degli acconti in precedenza ricevuti (con

suddivisione per anno);

• lettera di incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione con data certa anteriore al fallimento;

• dettagliata relazione dell’attività in concreto svolta, completa della documentazione probatoria ovvero degli atti più

significativi posti in essere.

 

Rapporti di agenzia:

• certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;

• copia del contratto di agenzia con data certa ex artt. 2704 cod. civ. e 45 L. fall.;

• copia delle fatture emesse dalla società fallita che hanno originato i crediti provvisionali ovvero estratto conto

analitico delle vendite;

• estratto conto delle singole voci creditorie.

 

Coltivatori diretti: 

• prova della qualifica di coltivatore diretto rilasciata dalla C.C.I.A.A.;

• contratto con data certa anteriore al fallimento che ha originato il rapporto;

• copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

 

Artigiani:

• certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all’albo delle imprese artigiane;

• copia delle dichiarazioni annuali dei redditi (modello Unico/dichiarazione Iva) degli ultimi due anni e comunque di quelle relative agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito;

• copia del libro matricola e dichiarazione attestante il numero dei dipendenti all’epoca in cui sono sorte le ragioni di credito;

• indicazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, così come individuati dalla legge quadro del settore.

 

Enti o cooperative di produzione e di lavoro: 

• certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e lavoro;

• copia integrale dell’atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore, con l’elenco dei soci dipendenti della cooperativa;

• copia del libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci;

• copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito,

 

Cooperative agricole: 

• certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola;

• copia integrale dell’atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore con l’elenco dei soci aventi tutti qualifica di imprenditore agricolo;

• copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

 

Società difornitura di lavoro temporaneo:

• contratto di fornitura di lavoro temporaneo;

• copia delle fatture inerenti alle prestazioni svolte;

• copia di cedolini paga dei lavoratori.

 

Fornitori: 

• copia delle fatture di vendita e/o delle prestazioni effettuate;

• documenti di trasporto delle merci;

• estratto conto delle operazioni intervenute.

 

Società di leasing concedenti; 

• contratto di leasing con data certa anteriore al fallimento;

• copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;

• estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della

dichiarazione di fallimento.

 

Istituti di credito:

• copia del contratto di conto corrente;

• copia degli estratti conto delle operazioni compiute nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento.

 

Creditori ipotecari:

• copia della nota di iscrizione ipotecaria;

• copia del contratto o dell’atto che ha originato l’iscrizione ipotecaria;

• atto di erogazione della somma e contabile di accredito;

• piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolute distinte per quota capitale e per quota interessi così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 cod. civ..

 

Creditori pignoratizi:

• copia del contratto o dell’atto di pegno;

• prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.

 

Domande di rivendica:

• copia del titolo avente data certa anteriore al fallimento attestante la proprietà del bene (immobile o mobile) in possesso del fallito.

Vi avvisiamo, infine, che con la domanda in esame o comunque in forma scritta potrete manifestare la disponibilità ad assumere l’ufficio di componente del comitato dei creditori.

Nel caso in cui non venga dichiarato formalmente l’indisponibilità a far parte del comitato dei creditori, il Vs nominativo potrà essere considerato dal Giudice delegato fra quelli suscettibili di essere nominati.

Ai sensi della Legge 221/2012, con la presente:

• Vi comunichiamo che l’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura di cui sopra, al quale rivolgervi in futuro, è il seguente: fl4.2014imperia@pecfallimenti.it ;

• Vi avvertiamo di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Avviso importante:

È stato predisposto un sistema informativo che permetterà ai creditori di acquisire notizie sulla procedura mediante internet. Per ottenere ciò è necessario che ogni creditore che lo desideri si registri nell’area riservata ai creditori del sito www.portalecreditori.it.

Condividi questo articolo: