7 Maggio 2024 23:33

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7 Maggio 2024 23:33

Imperia, Ape Confedilizia: “Assemblee di condominio in presenza sono lecite, ma è meglio la forma a distanza”

In breve: Il presidente di Ape Confedilizia Imperia, Paolo Prato: "Già a marzo il Governo spiegò che le assemblee condominiali potevano tenersi in modalità telematica. Com'è noto, però, la convocazione di un'assemblea on-line, presenta più di qualche elemento di difficoltà

A seguito di diverse richieste di chiarimento sulla questione delle Assemblee condominiali, da parte di iscritti all’Associazione e non, interviene il presidente di Ape Confedilizia di Imperia, l’avvocato Paolo Prato.

Spiega Prato: “E’ bene premettere che la posizione della Confedilizia di Imperia è stata sino ad oggi volta alla prudenza, facendo presente che, sebbene le assemblee in presenza fossero lecite, la forma a distanza fosse fortemente raccomandata dal Ministero degli Interni e desumibile dalle disposizione dei D.P.C.M. Viste le difficoltà oggettive dal punto di vista normativo e tecnico-pratico relative allo svolgimento delle assemblee a distanza ed i rischi per la salute dei condomini, sarebbe corretto che lo svolgimento o il rinvio ad altra data delle assemblee potesse essere deciso caso per caso in maniera discrezionale da ciascun Amministratore di Condominio“.

Il D.P.C.M. del 18 ottobre, integrando quello del 13 ottobre, inseriva in quel provvedimento la lettera n-bis, che recitava: «sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza».

Il decreto datato 24 ottobre, prevede che «sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza».

Circolare del Ministero dell’Interno: “Assemblee di condominio in presenza lecite, ma meglio la forma a distanza

Il Ministero dell’Interno, con una propria circolare del 20 ottobre, ha evidenziato che tra le riunioni private sono annoverabili le assemblee di condominio: “Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio”.

Conclude il presidente di Ape Confedilizia Imperia, paolo Prato: “Già a marzo il Governo spiegò che le assemblee condominiali potevano tenersi in modalità telematica. Com’è noto, però, la convocazione di un’assemblea on-line, di recente normata dal D.L. Agosto, presenta più di qualche elemento di difficoltà, posto che non tutti i condomini sanno utilizzare o possiedono l’hardware ed il software per partecipare all’assemblea in remoto. Per non parlare dei problemi relativi alla verifica della regolare convocazione e della validità del consenso espresso per via telematica. La disposizione che prevede questa possibilità è l’art. 63 del D.L. Agosto, così come modificato in sede di conversione. La norma va a modificare l’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile che dal 14 ottobre recita così : “L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l’ora della stessa. Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, è trasmesso all’Amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”. E’ possibile anche svolgere assemblee in modalità mista, vale a dire in parte in presenza e in parte telematica con tutti i condomini muniti di regolare delega per il voto. Ci troviamo dunque in una sorta di limbo giuridico e tecnico, laddove l’unica certezza sono le pesanti e gravi responsabilità di legge per gli Amministratori di condominio. Come rappresentante locale della storica Associazione della proprietà edilizia, in conclusione, mi pare corretto che lo svolgimento o il rinvio ad altra data delle assemblee ben possa essere deciso, caso per caso, in maniera discrezionale, da ciascun Amministratore di condominio”.

Ape Confedilizia Imperia è disponibile per esaminare con gli interessati le problematiche che dovessero presentarsi.

 

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