24 Aprile 2024 03:03

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24 Aprile 2024 03:03

Diano Marina: demolizione antenne, RTL 102.5 vince causa contro il Comune

In breve: Il TAR Liguria ha accolto il ricorso dell'emittente, annullando il provvedimento del Comune di Diano Marina.

Il Tar Liguria ha accolto il ricorso presentato da RTL 102.5 contro l’ordinanza emanata dal Comune di Diano Marina che prevedeva la demolizione di una serie di manufatti in località Pini del Rosso (Capo Berta), dove sono presenti anche le antenne di diffusione dell’emittente radiofonica.

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) – si legge nella sentenza – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, limitatamente alla posizione di RTL 102.500 Hit Radio s.r.l.”.

Diano Marina: demolizione antenne su Capo Berta, RTL vince causa contro il Comune

Il Comune di Diano Marina aveva ordinato la demolizione di vari manufatti (box in lamiera metallica e in muratura, armadi e cassettiere in pvc, battuti in c.a., pali e tralicci in ferro) ospitanti anche gli impianti di diffusione radiotelevisiva (tra cui quelli di RTL 102.5), in quanto realizzati in assenza di titoli edilizi e paesistici. 

Il TAR Liguria, però, ha accolto il ricorso dell’emittente, annullando il provvedimento, per i seguenti motivi.

“[…] Risulta evidente l’illegittimità dei provvedimenti gravati – si legge nella sentenza  giacché non solo il Comune non ha indicato a quale titolo RTL sarebbe responsabile degli abusi edilizi e paesaggistici, ma è al contrario emerso che la ricorrente non è proprietaria dell’infrastruttura, né, tantomeno, ha commissionato o realizzato direttamente i manufatti, dei quali si limita a detenere alcune porzioni in qualità di conduttrice.

Per completezza – si aggiunge – si osserva che la deducente non potrebbe nemmeno essere ritenuta passibile della sanzione ripristinatoria in forza dell’indirizzo pretorio secondo cui gli ordini di demolizione, avendo carattere reale e tendendo a ripristinare il regolare assetto del territorio, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione ma, al momento dell’irrogazione, sia titolare di un collegamento qualificato con il bene, idoneo a permettere un intervento sulla res funzionale alla rimozione dell’abuso […]

La ratio di tale orientamento risiede infatti nell’esigenza di riconoscere la legittimazione passiva in capo al soggetto che, pur non avendo commesso l’abuso, si trovi comunque nel possesso del bene e abbia, conseguentemente, la materiale possibilità di dare corso all’esecuzione dell’ordine demolitorio.

RTL, invece, essendo semplice detentrice della res in forza di contratto di locazione ed avendo oltretutto la disponibilità solamente di limitate porzioni dell’infrastruttura tecnologica, non si trova nelle condizioni per potersi concretamente attivare ai fini del ripristino dello stato dei luoghi.

In relazione a quanto precede – concludono i giudici – il ricorso si appalesa fondato e va, quindi, accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla posizione della società ricorrente”.

Anche un’altra associazione, l’Associazione Culturale Radiofonica Comunitaria – A.C.R.C., ha presentato il medesimo ricorso contro il Comune di Diano Marina, accolto anch’esso dal Tar Liguria.

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