26 Aprile 2024 01:35

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26 Aprile 2024 01:35

Imperia: vuole cambiare cognome per recuperarne l’antica forma. No della Prefettura e del Tar/La storia

In breve: Secondo l'uomo "il suo cognome costituirebbe un’evoluzione ortografica dell’antica forma [...] nella versione originale in lingua greca [...] la quale, nel corso dei secoli e per effetto delle trascrizioni dei compilatori degli atti anagrafici redatti in Sicilia, avrebbe assunto l’attuale grafia italianizzata". Una tesi che non ha convinto Prefettura e Tar.

Chiede di modificare il cognome per recuperare la forma grafica delle origini, ma si vede respingere la richiesta prima dalla Prefettura di Imperia e successivamente dal Tar Liguria, cui aveva presentato ricorso. Protagonista un imperiese. 

Imperia: vuole cambiare cognome, no di Prefettura e Tar Liguria

Nel dettaglio, secondo l’uomo, rappresentato dagli avvocati Gea Mostardini e Domenico Benussi, “il suo cognome costituirebbe un’evoluzione ortografica dell’antica forma […] nella versione originale in lingua greca […] la quale, nel corso dei secoli e per effetto delle trascrizioni dei compilatori degli atti anagrafici redatti in Sicilia, avrebbe assunto l’attuale grafia italianizzata”.

Dopo il no della Prefettura di Imperia (“non risulta dimostrata la presenza del cognome […] nella forma accentata, in capo ai suoi ascendenti e non si riscontrano valide giustificazioni di carattere affettivo-familiare per superare l’interesse pubblico al mantenimento del cognome […] invariato da molte generazioni“) è scattato il ricorso al Tar. Il Ministro dell’Interno si costituito in giudizio.

L’uomo, tramite i suoi avvocati ha sostenuto che:

  •  i cittadini potrebbero ottenere il cambio del cognome anche per motivi non tipizzati, configurandosi il diritto all’identità personale come parte essenziale ed irrinunciabile della personalità;
  • l’interesse pubblico alla stabilità del cognome sarebbe oggi meno forte, perché i moderni strumenti telematici di registrazione dei dati anagrafici della popolazione assicurerebbero con immediatezza la riconoscibilità dei soggetti;
  • l’interesse dell’esponente a recuperare il cognome nella forma grafica delle origini sarebbe meritevole di condivisione e non confliggerebbe con esigenze pubblicistiche.

Il Tar Liguria ha respinto il ricorso. Il motivo?

“Nelle fattispecie di cognome ridicolo, vergognoso o rivelante l’origine – si legge – l’Autorità ha il potere-dovere di disporre la modifica, salvo il vaglio della congruità del cognome desiderato; negli altri casi, invece, l’eccezionale potere prefettizio può essere esercitato solo in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti e di motivazioni significative, non sussistendo un diritto dell’istante a scegliere il proprio nome […] In tali ipotesi, quindi, l’indagine della P.A. deve indirizzarsi, da un lato, all’accertamento delle circostanze di fatto poste a base della domanda; dall’altro, alla valutazione della serietà dei motivi e della loro pregnanza, tale da sopravanzare l’interesse generale alla stabile identificazione delle persone nel corso del tempo […] è in ogni caso necessario che il nuovo nome sia idoneo alla funzione di identificazione dell’individuo e non crei confusione, come accade nel caso particolare codificato nel comma 3 dell’art. 89 cit., che vieta l’attribuzione di cognomi di importanza storica, o appartenenti a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo di nascita o di residenza del richiedente”.

“Con specifico riguardo alle domande di variazione del cognome fondate su ragioni di carattere personale-storico-familiare – si legge ancora – è stato sancito che l’intento di perpetuare il cognome di un ramo della famiglia e la sua fruizione può integrare l’interesse individuale legittimante il cambiamento o l’aggiunta, in assenza di contrarie esigenze di pubblico interesse o di prevalenti posizioni di controinteresse: ciò, tuttavia, a condizione che l’istanza non sia dettata da motivi puramente estrosi e/o estetici, bensì da ragioni affettive e dal significato che quel cognome riveste nella comunità sociale in cui il richiedente è inserito, elementi da valutarsi secondo le circostanze del caso concreto”.

“La richiesta del deducente – conclude il Tar – non appare sorretta da motivi tali da prevalere sull’interesse pubblico alla stabilità dei dati anagrafici ed alla certezza nell’identificazione della persona, sia perché la forma grafica […] è immutata da tre secoli, sia in quanto la pronuncia del cognome è […] abimmemorabili […] La sostituzione […] ingenererebbe pericolo di confusione per l’individuazione e la riconoscibilità sociale dell’interessato”.

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