28 Marzo 2024 16:42

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28 Marzo 2024 16:42

Imperia: revocate le misure di prevenzione e sicurezza all’imprenditrice Vincenza Piccinini. “Condotta illecita non provata”

In breve: Vincenza Piccinini era stata raggiunta dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di anni tre, dalla misura di sicurezza patrimoniale del sequestro inaudita altera parte, con successiva confisca di prevenzione dei beni.

Il Tribunale di Genova, Sezione per le Misure di Prevenzione, ha revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e la misura di sicurezza patrimoniale applicate, nel novembre scorso, dallo stesso Tribunale, su richiesta della Procura di Imperia,  all’imprenditrice imperiese Vincenza Piccinini, 40 anni.

Imperia: Vincenza Piccinini, revocate tutte le misure

Vincenza Piccinini era stata raggiunta dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di anni tre, dalla misura di sicurezza patrimoniale del sequestro inaudita altera parte, con successiva confisca di prevenzione dei beni. Nel dettaglio, erano stati confiscati un’attività commerciale (centro telefonini) in via Des Geneys e un immobile, a uso abitazione.

Le misure erano stato disposte in quanto la Piccinini considerata, dagli inquirenti, persona pericolosa […] in quanto soggetto che, per condotta e tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, sia vissuta nel tempo e viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e quale soggetto dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e tranquillità pubblica, in termini riconducibili alla pericolosità generica”.

Un’impostazione che il Tribunale di Genova non ha più ritenuto condivisibile accogliendo in toto, il 25 gennaio scorso, le memorie del difensore di Vincenza Piccinini, l’avvocato Luigi Patrone, presentate nell’udienza di contraddittorio tenutasi il 14 dicembre.

La sentenza

Alla base della decisione del Tribunale di Genova, Sezione per le Misure di Prevenzione, la mancata fondatezza delle prove a carico della Piccinini per il reato di appropriazione indebita a danno di un anziano per un importo pari a 100 mila euro, contestazione alla base del provvedimento di confisca dei beni. E le precedenti condanne, e denunce, a carico dell’imprenditrice, secondo il Tribunale, “non paiono sufficienti per affermarne la pericolosità sociale”.

“A fondamento del sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca dei beni di cui alla proposta del P.M. – si legge nel provvedimento – vi era, quale attività lucrogenetica protrattasi nell’arco di un considerevole lasso di tempo, l’appropriazione indebita continuata di somme dell’anziano […], contestata alla Piccinini come commessa dal 2013 al 2019 per un importo prossimo a 100 mila euro e oggetto di un’annotazione della Squadra Mobile della Questura di Imperia del 22/11/2019. Nell’impostazione dell’accusa, tali somme in parte sarebbero state utilizzate dalla proposta per pagare l’acquisto, con patto di riservato dominio, dell’abitazione sita in […] e in parte reimpiegate nell’attività economica da lei esercitata.

Ora, valutate le difese della Piccinini come esposte nel contradditorio fra le parti [….] ritiene il Collegio che non possa ritenersi adeguatamente provata la condotta illecita allegata a fondamento della proposta e del conseguente sequestro. Non può, ritenersi allo stato, in difetto di ulteriori allegazioni probatorie,  adeguatamente supportata sotto il profilo istruttorio la denuncia a carico della Piccinini relativa alla commissione, da parte della stessa, del reato di appropriazione indebita continuata, a far data dal 2013 e sino al 2019, per l’elevato importo di quasi 100 mila euro. E se è così, i provvedimenti irrevocabili di condanna e le ulteriori denunce sporte a carico della proposta non paiono sufficienti per affermarne la pericolosità sociale.

Si tratta, con riferimento ai soli reati lucrogenetici, di due condanne irrevocabili per fatti risalenti […] e di tre denunce non sfociate in provvedimenti di condanna aventi a oggetto profitti assai modesti […] V’è poi una condanna in primo grado per il reato di cui all’art. 73, co. 50 , D.p.r. 309/1990 (in relazione alla detenzione di 100 grammi di hashish) commesso nel 2015. La disamina dei precedenti penali e delle notizie di reato a carico di Pibccinini, se si esclude per l’appunto la denuncia di appropriazione indebita continuata per le ragioni di cui sopra, non consente di affermare, in capo alla proposta, né una pericolosità attuale […] stante l’epoca remota dei suoi comportamenti illeciti (l’ultimo reato produttivo di reddito risalirebbe all’anno 2014), né una sua pericolosità ‘storica’, necessaria per legittimare l’apprensione dei beni acquistati in sproporzione rispetto alle sue condizioni economiche nel preteso periodo di pericolosità proprio perché frutto di un’accumulazione illecita.

Non si ravvisa, infatti, la ricorrente consumazione da parte della proposta di delitti lucrogenetici produttivi di reddito tali da consentire di affermare che si tratta di persona che abbia ricavato dagli stessi, anche solo in parte, quanto necessario per vivere […]  Esclusa, dunque, una pericolosità sia storica, sia attuale della Piccinini […] va rigettata sia la proposta di adozione di una misura di prevenzione personale, sia quella di adozione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, senza che occorra, evidentemente, analizzare le condizioni economiche della proposta al momento degli acquisti e verificare la sussistenza di una sproporzione in quanto difetta il requisito pregiudiziale della sua pericolosità sociale”.

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