24 Aprile 2024 12:53

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24 Aprile 2024 12:53

Elezioni Imperia: Pd e Laura Amoretti, Commissione Garanzia respinge ricorso “dissidenti”. Ecco le motivazioni

In breve: Nel dettaglio, il ricorso è stato respinto con 3 voti favorevoli a 2. In particolare, hanno votato a favore del respingimento Albana Scarinci, Alessandro Leuzzi e Renzo Donzelli. Voto contrario, invece, per il presidente della Commissione, Mauro Lazzaretti, e Marina Gori.

La commissione di garanzia del Partito Democratico di Imperia ha respinto il ricorso presentato dai “dissidenti” AntonioDe Bonis, Domenico Abbo, Riccardo Giordano e Diego Staccioli contro la deliberazione con la quale il direttivo cittadino del Pd aveva individuato Laura Amoretti quale candidato Sindaco in vista delle elezioni comunali della prossima primavera. 

Laura Amoretti, dunque, viene confermata quale candidato Sindaco del Pd a Imperia. Il ricorso dei “dissidenti” dovrà passare al vaglio della Commissione Regionale.

Imperia: caos Pd, bocciato dalla Commissione di Garanzia ricordo dei “dissidenti”

Nel dettaglio, il ricorso è stato respinto con 3 voti favorevoli a 2. In particolare, hanno votato a favore del respingimento Albana Scarinci, Alessandro Leuzzi e Renzo Donzelli. Voto contrario, invece, per il presidente della Commissione, Mauro Lazzaretti, e Marina Gori.

Il ricorso

I “dissidenti”, rappresentati dall’avvocato Giancarlo Giordano dello studio Andracco,  chiedevano alla Commissione di Garanzia di dichiarare illegittima la deliberazione del direttivo cittadino per tre motivi. Perchè l’individuazione del candidato Sindaco, Laura Amoretti, avvenuta senza lo strumento delle Primarie, contravvenendo allo Statuto del Pd, perché Laura Amoretti soggetto estraneo al Pd e espressione di altra forza politica e per l’assenza del numero legale dei componenti del direttivo.

La sentenza

“La Commissione, pronunciandosi definitivamente, alla luce della condiderazioni articolate sul ricorso sollevato dai ricorrenti, lo respinge perché:

  • non vi è prova dell’avvenuta violazione dell’articolo 24 ricadendo la fattispecie in questione oggetto di esame di questa Commissione in quanto previsto dal comma 7 dello stesso articolo;
  • non vi è prova dell’avvenuta formalizzazione nei tempi e modi previsti dalle norme regolamentali e statutarie richiamate di altre candidature per la carica di Sindaco alle prossime elezioni comunali della Città di Imperia;
  • non sono state fornite prove a sostegno e attestanti il contrasto della candidatura della signora Amoretti con le norme statutarie e con il codice etico del Partito Democratico;
  • non è stato violato il quorum strutturale calcolato sull’attuale composizione numerica di coloro che essendo iscritti e in carica compongono il Direttivo di Circolo del PD di Imperia;
  • non è stato violato il quorum funzionale o deliberativo in occasione della votazione espressa a maggioranza da parte di presenti con la quale il Circolo cittadino ha espresso la propria volontà di candidare alla carica istituzionale di Sindaco alle prossime elezioni la sig.ra Amoretti”.

Le motivazioni

Primarie

“Non esiste, agli atti, l’adozione di un Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione definito d’intesa con le forze politiche alleate e formalizzato nel rispetto dell’art. 24 dello Statuto Nazionale”.

“Questa Commissione non ritiene […] essere stata perfezionata la candidatura richiamata nel ricorso e asserita da parte dell’iscritto Abbo Domenico — contrariamente a quanto asserito nel ricorso laddove si parla di ‘sua accettazione della candidatura’, giacché di essa si può cogliere esclusivamente la notizia riportata per tramite di una notizia apparsa sulla pagina on line di una testata di informazione locale. Notizia che peraltro riporta la mera disponibilità a candidarsi Sindaco di una coalizione unitaria qualora tale espressa disponibilità fosse stata ‘ritenuta utile a rafforzare il fronte progressista’. Questo passaggio, riportato dall’articolo del citato sito on line, porta questa Commissione a ritenere la disponibilità del sig. Abbo da intendersi — in mancanza di atti e documenti ufficiali idonei e conformi a quanto previsto dalle norme regolatrici le modalità di avanzamento delle candidature – non come accettazione di una proposta di candidatura a lui rivolta o dallo stesso avanzata, bensì come mera offerta della propria disponibilità qualora fosse ritenuta utile a rafforzare una determinata forzo politica.

Questa Commissione, pertanto, ritiene non sussistere, alla luce delle considerazioni esposte, la violazione del richiamato articolo 24 (‘Elezioni Primarie per le cariche istituzionali’, ndr) dello Statuto Nazionale poiché quanto obggetto della presente deliberazione, in ordine alla prima eccezione sollevata dai ricorrenti, ricade nella fattispecie di cui all’art. 24 comma 7 (‘non si svolgono le elezioni primarie di coalizione o di partito nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento al comma 2, sia avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione. Tale candidatura diventa automaticamente quella del PD alle elezioni’, ndr) non essendo stato possibile accertare nei fatti storici o diacronici nonché nelle documentazioni allegate diverse volontà se non quella — non sindacabile nel merito da parte di questa Commissione, assunta dal Circolo Pd di Imperia nella seduta del direttivo del Circolo del 9 febbraio 2023″. 

Laura Amoretti estranea al Pd

“Questa Commissione non ritiene fondata l’eccezione sollevata poiché:

  • l’articolo 4 ‘Presentazione delle candidature’ del richiamato Regolamento Quadro, al comma 1 recita ‘possono essere candidati alle primarie per la carica di Sindaco, Presidente di Provincia o Presidente di Regione, cittadini in possesso dei requisiti di legge che li rendano eleggibili a tali cariche, la cui candidatura non sia in contrasto con il Codice Etico e lo Statuto Nazionale del Partito Democratico”;
  • i ricorrenti non hanno fornito documentazione idonea a comprovare il contrasto della candidatura della sig.ra Amoretti con il Codice Etico e lo Statuto Nazionale del Partito Democratico come elementi o fatti ostativi alla sua candidatura, in assenza dei quali, questa Commissione non può formulare né prendere decisioni ricadenti nelle fattispecie di propri competenza;
  • La candidatura della sig.ra Amoretti è stata formalizzata da 15 iscritti in occasione dell’adunanza del Direttivo di Circolo richiamata i quali hanno sottoscritto un documento attestante la volontà degli stessi di indicare nella persona della sig.ra Amoretti l’unica candidatura emersa a seguito delle azioni — insindacabili da questa Commissione — adottate nel rispetto di una linea politica di esclusiva competenza del Circolo cittadino.
  • Giova ai fini della presente fattispecie richiamare il pronunciamento della Commissione di Garanzia Nazionale in merito alla sussistenza di ipotesi di contrasto tra la posizione del/la cittadino/a ‘appartenente ad altri movimenti politici’ e l’appartenenza al PD. Tale locuzione volutamente molto ampia, ha inteso superare la precedente disposizione che faceva unicamente riferimento alla iscrizione ai partiti politici e ricomprende pertanto anche le associazioni che abbiano dato vita a liste civiche. Ciò comporterebbe la sanzione dell’esclusione dall’anagrafe degli iscritti e dall’albo degli elettori che vale pertanto anche per i candidati di tali associazioni qualora esse abbiano presentato liste in alternativa a quelle presentate dal PD e senza essere state a ciò autorizzate dal PD stesso. Da quanto esposto dai ricorrenti tale fattispecie non è emersa dai motivi addotti per confutare la legittimità della candidadibilità della sig.ra Amoretti”.  

Numero legale

“Giova richiamare quanto la Commissione Nazionale di Garanzia ha pronunciato in materia di quorum come può vedersi nella pagina pubblica a ciò dedicata sul sito web del Partito Democratico Nazionale: ‘nei territori con un solo circolo si deve fare riferimento ai quorum previsti per gli iscritti  […] in mancanza di una esplicita norma statutaria che disciplini tale evenienza, per quanto concerne le modalità di sostegno alle candidature per le primarie ovvero di ricorso ad un diverso metodo di selezione rispetto alle primarie, la Commissione ha ritenuto che la volontà degli iscritti può essere raccolta in occasione di apposite riunioni regolarmente verbalizzate ovvero, in loro mancanza, mediante sottoscrizioni verificate e controllate dagli organi competenti’.

E’ palese come il riferimento sia esplicitamente agli iscritti. I ricorrenti eccepiscono — contrariamente – che nel computo del quorum si dovesse tenere conto della composizione originaria del Direttivo, di 24 unità. Gli stessi riconoscono che a seguito di eventi succeduti nel corso degli ultimi anni tale composizione si è ridotta a 15. Pertanto questa Commissione nel pronunciarsi sulla fondatezza dell’eccezione ritiene che si debba procedere al calcolo del quorum strutturale — come descritto sopra — partendo dalla base numerica di 15 e non di 24, come eccepito, poiché gli iscritti attualmente facenti parte del Direttivo sono 15 e non 24. 

Questa Commissione ritiene rispettato il numero legale del c.d. quorum strutturale in occasione della deliberazione assunta dal Direttivo del Circolo del PD di Imperia in data 09.02.2023 poiché calcolabile sulla base numerica di 15 membri in carica ed effettivi del collegio rendendo pertanto pienamente valida l’adunanza. I 9 presenti all’atto dell’avvio della sessione collegiale rappresentavano ampiamente la soglia richiesta della metà più uno degli attuali componenti in carica del Direttivo.

Questa Commissione rileva tuttavia che tale aspetto non è chiaramente esposto nel ricorso. Infatti i ricorrenti non eccepiscono la violazione del quorum strutturale, bensì di quello deliberativo o funzionale. Ciò è, alla luce della distinzione concettuale operata tra le due tipologie di quorum, palesemente infondata in ragione del fatto che la votazione assunta a maggioranza assoluta dei presenti rispetta la soglia minima deliberativa prevista nelle decisioni collegiali avendo votato favorevolmente il documento oggetto di delibera tutti e 8 i presenti. Non influisce, in ogni caso, sull’esito legittimo della votazione l’allontanamento dalla riunione del sig. Staccioli poiché ininfluente sulla soglia del quorum deliberativo pari a 5″.

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