28 Aprile 2024 21:40

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28 Aprile 2024 21:40

Imperia: sequestro yacht Predator, Cassazione rinvia gli atti al Tribunale. Udienza in autunno per una presunta maxi evasione fiscale/Il caso

In breve: Il Tribunale di Imperia aveva respinto la richiesta di sequestro dello yacht avanzata dalla Guardia di finanza

La Cassazione ha annullato i provvedimenti del Gip e del Tribunale di Imperia con i quali era stata respinta la richiesta di sequestro dello yacht Predator, accogliendo il ricorso del Procuratore Europeo e rimandando gli atti al Tribunale di Imperia per un nuovo esame. L’udienza è fissata per il prossimo autunno.

Il Tribunale di Imperia aveva respinto la richiesta di sequestro dello yacht avanzata dalla Guardia di finanza

Il mega yacht, da anni ormeggiato sia nel porto turistico di Porto Maurizio che in quello di Oneglia, è infatti finito al centro di un’indagine per una presunta evasione fiscale da 13 milioni di euro.  

L’inchiesta della Guardia di finanza è legata soprattutto alla permanenza pressoché stabile dello yacht e del suo comandante a Imperia, che condurrebbe alla necessità di pagare l’Iva sull’importazione del Predator. Per questo le Fiamme gialle avevano chiesto il sequestro dello yacht, che il Tribunale di Imperia aveva negato. Ora la partita si riapre.

Secondo i giudici della Cassazione infatti, “nel caso di specie vi sarebbero una serie di indizi concreti e rilevanti in ordine alla circostanza che il comandante del natante possa qualificarsi come titolare del regime doganale, ovvero il soggetto che effettua l’operazione di importazione come tale destinatario degli obblighi doganali, e che egli sia di fatto stabilito all’interno del territorio doganale con conseguente inapplicabilità del regime di ammissione temporanea e ciò indipendentemente dalla circostanza dell’avvenuto superamento del periodo di 18 mesi.

In relazione a tale aspetto, il Procuratore europeo sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal GIP, costui non è il semplice comandante dell’imbarcazione, ma risulta essere stato investito di tutti i poteri e le decisioni in ordine alla stessa assumendo un potere di fatto che lo rende pienamente responsabile in ordine agli spostamenti del natante e alle connesse dichiarazioni doganali.

In particolare il procuratore europeo valorizza il contenuto di un documento datato 8 febbraio 2021, e rinvenuto nel corso dell’attività di perquisizione in forza del quale il comandante, attuale indagato, è autorizzato a trasferire lo yacht presso qualsiasi località, firmare documenti ed effettuare pagamenti necessari alla gestione della medesima imbarcazione”.

Tale conferimento di pieni poteri manleva l’armatore e ogni suo ufficiale da e contro tutte le azioni legali, procedimenti, rivendicazioni o richieste di ogni tipo da o a causa dell’esercizio del potere conferito e di qualsiasi costo assicurato dal proprietario. Per dimostrare che il comandante è stabilmente insediato in territorio europeo, il Procuratore europeo delegato richiama gli accertamenti della Guardia di finanza da cui emerge che il comandante è stabilmente dimorante, e di fatto residente, ad Imperia sin dal 2008 in quanto locatario di un immobile in tale città con la stipula di un contratto di affitto 3+2 e dove ha indicato il proprio domicilio fiscale sin dall’anno 2010, potendosi pertanto sostenere che almeno a far data dal 10 ottobre 2018 il comandante abbia dimorato abitualmente in Italia, il che renderebbe inapplicabile il regime di importazione temporanea sin dall’inizio dell’importazione dell’imbarcazione nel territorio dell’Unione, con conseguente sottrazione al pagamento dell’Iva all’importazione“.

Concludono i giudici della Cassazione: “Il Procuratore europeo ricorrente, infatti, ha chiarito che la condotta illecita oggetto della vicenda processuale in esame, come emerge dall’attività di indagine, è cronologicamente proseguita rispetto al momento iniziale conclusosi con la impugnazione dichiarata inammissibile da questa Corte con la sentenza richiamata, essendo stata accertata la presenza del natante nelle acque territoriali anche in un tempo successivo alla prima vicenda cautelare”. 

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