20 Aprile 2024 01:10

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20 Aprile 2024 01:10

IMPERIA. ACQUA PUBBLICA, IL COMUNE PERDE LA CAUSA. ADDIO AMAT, IL SERVIZIO IDRICO SARÀ GESTITO DA RIVIERACQUA

In breve: Lo ha deciso il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso, proposto da Amat e Comune di Imperia, unitamente a Aiga, Iren Acqua e Gas, contro gli atti con cui la Provincia di Imperia ha affidato il servizio ad un gestore unico a livello di ambito territoriale"

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Sarà Rivieracqua (compagine societaria a totale partecipazione pubblica composta da Comuni della provincia di Imperia) a gestire il servizio idrico nel comune di Imperia. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso, proposto da Amat e Comune di Imperia, unitamente a Aiga, Iren Acqua e Gas, contro gli atti con cui la Provincia di Imperia (e prima di questa la ora soppressa Autorità d’ambito territoriale ottimale) ha affidato il servizio ad un gestore unico a livello di ambito territoriale, coincidente con il territorio provinciale, alla società consortile per azioni Rivieracqua, appositamente costituita allo scopo, disponendo contestualmente la cessazione degli affidamenti su base comunale in corso di esecuzione“.
Con il ricorso Comune di Imperia e Amat richiedevano il riconoscimento del “diritto a proseguire il servizio sino alla scadenza naturale, nonché dell’avvenuta scadenza dell’affidamento in favore della controinteressata al 31 dicembre 2013 per violazione delle norme europee sull’affidamento di servizi pubblici”.
La sentenza del Consiglio di Stato segue quella, identica, del Tra Liguria.

Deve escludersi – si legge nella sentenza del Consiglio di Stato – che, tanto in virtù della normativa di settore quanto di quella generale sui servizi pubblici locali, Aiga ed Amat possano vantare un diritto a proseguire nella gestione del servizio idrico integrato loro rispettivamente affidato dai Comuni di Ventimiglia e di Imperia“.

“Se deve riconoscersi che è vero quanto le società appellanti deducono sul punto, e cioè che l’unitarietà della gestione del servizio idrico a livello di ambito non presuppone necessariamente l’unicità del gestore – si legge ancora – è altrettanto indiscutibile che la riorganizzazione dello stesso a livello di ambito territoriale ottimale costituisce una scelta coerente con gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità e di superamento della frammentazione delle gestioni esistenti fissati dalla legislazione sopra esaminata, che, invece, la continuazione delle gestioni a livello di singolo Comune compreso nell’ambito perpetuerebbe“.

61 Comuni sui 67 inclusi nell’ambito territoriale hanno aderito alla convenzione stipulata in data 28 novembre 2012 da 17 di tali Comuni e volta a conseguire l’esercizio congiunto del controllo analogo sull’affidataria, affinché siano pertanto rispettati i principi sull’in house providing – si legge – Ciò nell’ambito di un processo di superamento delle gestioni esistenti e di compiuta realizzazione della riorganizzazione del servizio a livello di ambito ottimale inevitabilmente graduale, perché comportante l’adesione di più enti pubblici e l’unificazione delle dotazioni di mezzi e strutture fino ad ora suddivise in più gestioni a base comunale o sovracomunale. Tale adesione, poi, è consentita a tutti gli enti locali compresi nell’ambito territoriale imperiese in modo progressivo, secondo il paradigma dei contratti plurilaterali ex art. 1332 cod. civ., cui è informata la convenzione per il controllo congiunto di Rivieracqua. Non vi è poi dubbio alcuno sull’autenticità degli atti di adesione dei Comuni imperiesi prodotti, che invece le appellanti pongono in discussione per il fatto che alcune sottoscrizioni dei sindaci o loro delegati firmatari sono illeggibili. La prova dell’avvenuta adesione è infatti ricavabile aliunde, in base alle altre produzioni documentali della Provincia appellata, ed in particolare dagli inviti formulati dalla medesima amministrazione provinciale ai Comuni a ratificare le adesioni alla convenzione già espresse“.

PER LA SENTENZA INTEGRALE CLICCA QUI

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