Si è concluso con un’assoluzione il procedimento a carico di un 56enne originario di Napoli, accusato di indebita percezione di erogazioni pubbliche in relazione ai contributi straordinari stanziati durante il periodo dell’emergenza Covid.
Secondo quanto emerso in aula, la richiesta del contributo non sarebbe stata presentata direttamente dall’uomo, ma inoltrata in modo autonomo dal sindacato al quale era iscritto, nell’ambito di una procedura collettiva predisposta per tutti gli associati aventi diritto. L’imputato avrebbe infatti dichiarato di essersi “stupito” nel venire a sapere della domanda presentata a suo nome.
Al centro della vicenda vi era l’obbligo, previsto dai bandi, di dichiarare eventuali condanne pregresse. Il 56enne risultava avere una condanna risalente al 2015, ormai espiata, circostanza che, come emerso in aula, non era stata indicata nella domanda. L’uomo – difeso dall’avvocato Luca Brazzit – ha spiegato di non essere a conoscenza dell’obbligo di dichiarare la condanna, precisando che, al momento dell’erogazione e della successiva contestazione, non si trovava neppure nelle condizioni economiche per restituire le somme percepite.
Al termine della discussione, il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero gli elementi soggettivi necessari a configurare il reato, assolvendo il 56enne poiché: “il fatto non costituisce reato”.






