All’indomani delle perquisizioni della Guardia di Finanza su Rivieracqua e San Lazzaro per la vicenda dell’emergenza idrica ad Andora, arriva un’interrogazione del consigliere comunale del PD Ivan Bracco. Nel mirino non l’inchiesta di Savona, ma una delibera di giunta del novembre scorso che, a suo dire, svuoterebbe di fatto il controllo pubblico sulla partecipata.
Bracco, infatti, contesta la delibera 428 del 17 novembre 2025, con cui la giunta ha stabilito che “Rivieracqua S.p.a. non è assoggettata alla disciplina prevista dall’articolo 19 del TUSP“, il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica. Secondo Bracco, con questa delibera “l’Amministrazione comunale di Imperia, socio di Rivieracqua pari al 28,63% delle quote pubbliche, smentisce il controllo pubblico“.
Il consigliere di minoranza solleva dubbi sulla delibera di giunta che esclude l’applicazione integrale del TUSP. “Possibili violazioni dei decreti del Commissario ATO”
Al Sindaco di Imperia Claudio Scajola e al Presidente del Consiglio Comunale, Simone Vassallo.
Premesso che:
- -la società Rivieracqua s.p.a. gestisce il servizio idrico integrato nella provincia di Imperia
- -la società Rivieracqua s.p.a, è composta dal 52% della quote di parte pubblica e il 48% di parte privata nel caso Acea Acqua
- -il principale Atto istruttorio propedeutico all’ingresso del socio privato in Rivieracqua è costituito senza dubbio dalla relazione ex art. 14 D. Lgs. 201/2022, che stabilisce che ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale deve tenere conto di una serie di fattori (caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, la qualità del servizio e gli investimenti infrastrutturali, la situazione delle finanze pubbliche, i costi per l’ente locale e per gli utenti, ecc.) e di tale percorso motivazionale l’Ente deve dare conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico.
- -tale documento è dunque di fondamentale importanza per il rispetto delle norme
- -nella Relazione approvata il 07/07/2024 al riguardo del controllo pubblico sul Gestore Unico, società mista pubblico /privato, non si lascia spazio a dubbi sull’applicazione della normativa del TUSP, dove a pagina 10 di detta relazione, si chiarisce che il Testo Unico in Materia di società a partecipazione Pubblica (TUSP) si applica alla gestione pubblica privata di tipo istituzionale, mentre alla gestione pubblico privata di tipo contrattuale si applica il codice dei contrati
- – è scritto chiaramente che il fenomeno delle società miste che gestiscono servizi pubblici locali rientra nel tipo istituzionalizzato ed è soggetto al TUSP.
- -alle pagine 32 e seguenti di detta relazione è più volte ribadito che il vantaggio e la forza del modello misto risiede proprio nel controllo pubblico, concetto ripetuto alle pagine 33 e 36.
- -con delibera di Giunta Municipale nr.428 del 17.11.2025 a titolo società controllate
- -obbiettivi specifici in materia di spese di funzionamento ex art.19 D.LGS. 175/2016 monitoraggio dei risultati e aggiornamento per il periodo 2025/2027, citava “Dato atto che Rivieracqua S.p.a.non è assoggettata alla disciplina prevista dall’articolo 19 del TUSP” e ciò in forza dei patti parasociali del 30.12.2024 che hanno attribuito, fra le altre, al socio privato il diritto di veto sulle modifiche statutarie e la riserva di nomina dell’amministratore delegato
Considerato che
- -tali patti sembrano contrastare irrimediabilmente con i principi sopra richiamati nella Relazione istruttoria ex art.14 D. Lgs 201/2022 approvata senza modiche dal Commissario ad acta con il decreto del 07.07.2024
- -con detta deliberazione di Giunta Comunale l’Amministrazione comunale di Imperia, socio di Rivieracqua pari al 28,63 % delle quote pubbliche, smentisce il controllo pubblico, tanto da far fuoriuscire la società mista dall’applicazione integrale del TUSP
- -tutto ciò premesso, potrebbero essere violati i principi che il Commissario ATO aveva stabilito per l’affidamento e si potrebbe ipotizzare la violazione dei decreti n. 20 e 21 del 10/7/2024 con conseguente valutazione circa la procedura di decadenza della concessione da parte della Provincia, Ente di Governo dell’Ambito o la dichiarazione di inefficacia dei patti parasociali del 30.12.2024 con evidenti ricadute sugli atti nel frattempo compiuti dalla società (assunzioni, appalti, ammontare degli stipendi e delle indennità ecc) e conseguente esposizione a responsabilità erariale.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CHIEDE:
- -Al Sindaco di spiegare al Consiglio comunale le motivazioni con le quali la Giunta ha deciso di ritenere che Rivieracqua non sia assoggettata alla disciplina dell’art.19 del TUPS.
- -quali provvedimenti intende adottare per modificare detta decisione al fine di tutelare l’interesse pubblico in particolare che la gestione del servizio idrico integrato rimanga sotto il controllo pubblico.






