27 Aprile 2024 05:43

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27 Aprile 2024 05:43

IMPERIA. PORTO TURISTICO. APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE IL NUOVO REGOLAMENTO /ECCO IL TESTO

In breve: Il porto di Imperia ha un nuovo regolamento, la Giunta Comunale lo ha approvato questa mattina. A comunicarlo il sindaco Carlo Capacci, con una nota stampa.

PORTO IMPERIA CAPACCI

Imperia. Il porto di Imperia ha un nuovo regolamento, la Giunta Comunale lo ha approvato questa mattina. A comunicarlo il sindaco Carlo Capacci, con una nota stampa.

REGOLAMENTO INTERNO PORTO TURISTICO DI PORTO MAURIZIO

TITOLO I – NORME GENERALI

ARTICOLO 1
L’osservanza del presente Regolamento interno dell’ “Approdo Turistico di Imperia” redatto in attuazione dell’atto formale di concessione demaniale marittima di cui alla licenza n° 114/2014 di cui al Rep. n° 3384 del 24 dicembre 2014 alla Società Go Imperia srl (che in appresso sarà denominata soltanto “Società”), per la gestione dell’approdo turistico nel Comune di Imperia, località Porto Maurizio ed approvato dal Consiglio Comunale di Imperia con Deliberazione n. … del……… vincola tutti coloro (non solo Utenti) che a qualsiasi titolo, utilizzano ormeggi, banchine, beni ed infrastrutture e/o che prestino la loro opera nell’ambito portuale e/o che godano, a qualsiasi titolo, dei servizi portuali e dei beni che comunque ricadano nell’ambito di detto approdo turistico. Il presente Regolamento, inoltre, vincola tutte le unità, di qualunque bandiera, che attraccano nel porto stesso (qualunque soggetto, insomma, che per qualsiasi ragione, anche transitoria, si trovi in detto ambito).
ARTICOLO 2
La Società, di concerto con il Comune di Imperia, si riserva il diritto di aggiornare, integrare o modificare il presente Regolamento al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l’efficienza dell’Approdo.
1 La Società, di concerto con l’ Amministrazione Comunale, si riserva di aggiornare, integrare o modificare il presente Regolamento al fine di renderlo coerente con i Regolamenti Comunali per l’utilizzo di quei beni che saranno destinati, a diverso titolo, alla fruizione pubblica collettiva (pista ciclabile, vie pedonali, passeggiate poste lungo i moli, area verde realizzata a corona della zona cantieristica, parcheggi pubblici ecc.)
ARTICOLO 3
La Società provvede alla gestione dell’approdo direttamente e/o affidando parte dei servizi ad un soggetto terzo, il quale dovrà effettuare la gestione secondo quanto stabilito nel presente Regolamento e nel Codice della Navigazione, art. 45-bis.
Dovranno in ogni caso essere gestiti direttamente dalla Società, senza poter far ricorso all’affidamento in gestione, in deroga all’art. 45-bis del Codice della Navigazione, le seguenti attività e servizi:
– Infrastrutture di accoglienza dei diportisti;
– Servizi di uso pubblico o comune: servizi igienici, docce, etc.;
– Posti barca destinati al transito e alla nautica sociale;
– Servizi inerenti la fornitura di energia, acqua, telefono, illuminazione;
– Beni e servizi destinati ad uso collettivo dei diportisti.
Quanto precede non esime il concessionario dal rispetto delle prescrizioni relative al Codice della Navigazione, ove ricorrano i presupposti di applicabilità di dette norme.
Restano esclusi dal presente articolo i beni di cui precedente articolo 2, secondo capoverso.
ARTICOLO 4
Ferme restando le competenze degli Organi dell’Amministrazione dello Stato, l’applicazione e l’osservanza del presente Regolamento e di tutte le norme civilistiche ed amministrative ad esso riconducibili, vengono assicurate e controllate, nell’ambito dell’approdo, dalla Direzione del porto tramite il personale alle dipendenze della Società.
Resta salva la prevalente potestà di regolamentazione, direzione, gestione e controllo del Comune di Imperia negli ambiti di utilizzo pubblico di cui all’art. 2, secondo capoverso.
La Direzione, tramite il proprio personale, provvederà alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di tutti i servizi ed attività attinenti la gestione del marina.
ARTICOLO 5
Le eventuali infrazioni rilevate e contestate dal personale, saranno immediatamente comunicate alla Direzione, la quale, in conseguenza della gravità delle stesse, si riserva il diritto di darne tempestivamente segnalazione agli organismi competenti.
Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati, in ordine all’infrazione rilevata, la Società potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti, come l’eventuale allontanamento sia dell’imbarcazione che dei responsabili.
ARTICOLO 6
La Società provvede a dare pubblicità alle norme di comportamento mediante affissione del presente Regolamento nei locali della Direzione, presso le unità locali operanti sul porto e attraverso ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.
Gli Utenti ed i frequentatori dell’approdo sono tenuti all’osservanza delle norme del presente Regolamento.
Il solo fatto di accedere e/o utilizzare strutture dell’approdo, comporta l’implicita accettazione delle norme contenute nel Regolamento.
La Direzione curerà altresì l’esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio disciplinare le norme di comportamento rivolte agli utilizzatori dell’approdo.
ARTICOLO 7
L’Utente è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi e dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza.
Egli deve, inoltre, mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili. Tutte le unità che entreranno in porto dovranno avere i documenti amministrativi e di sicurezza in corso di validità nonché essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi e per rischio contro gli incendi.
La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione, che potrà richiederne l’integrazione di valore, qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione potrà negare l’accesso nell’ambito dell’Approdo.
L’Utente deve mettere in atto tutte le misure idonee ad ormeggiare l’imbarcazione in condizioni di sicurezza tenendo conto delle mutevoli condizioni meteo marine e/o metereologiche e conservare in sicurezza le attrezzature e le dotazioni dell’imbarcazione ivi compreso il contenuto della stessa.
Per quanto previsto dagli articoli 483 – 484 – 488 del Codice della Navigazione concernenti le responsabilità dei danni derivanti da: avverse condizioni meteomarine e/o metereologiche, deficienze di ormeggio o qualsiasi altra causa, rispondono direttamente, verso l’unità, le attrezzature, le persone o le cose danneggiate, i proprietari dell’unità che ha causato i danni.
La Società non è responsabile per danni causati agli Utenti o a terzi da altri Utenti e/o terze persone. La Società non risponde altresì di eventuali furti: a bordo delle imbarcazioni, sui veicoli, nelle unità immobiliari e più in generale verificatisi nell’ambito portuale.
La Società non è responsabile per danni causati agli Utenti o a terzi da altri Utenti e/o terze persone. La Società non risponde altresì di eventuali furti: a bordo delle imbarcazioni, sui veicoli, nelle unità immobiliari e più in generale verificatisi nell’ambito portuale.
Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, autoveicoli, motocicli, biciclette ed oggetti o parti di essi, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino nell’ambito del porto, da persone che non siano loro dipendenti o da cose ed animali non di loro proprietà.
È vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale nell’ambito dell’approdo turistico che non rientri tra quelle attinenti all’esercizio dell’approdo stesso, predisposte e autorizzate dalla Direzione.
A meno di specifica autorizzazione della Società, nell’area portuale, è vietato esporre bandiere o altri supporti aventi finalità commerciali o, comunque, non in linea con l’immagine del Porto. In caso di violazione delle norme previste, il personale della Società provvederà alla rimozione dei materiali a spese dell’Utente inadempiente.

TITOLO II – ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO
E NORME DI COMPORTAMENTO

ARTICOLO 8
Il bacino suddiviso nelle seguenti aree: Darsena San Lazzaro.
1. Hall del Mare.
2. Yacht Club (Molo Pastorelli).
3. Molo Lungo (Molo Cap. L. Corso G. N. Salvo).
4. Banchina Medaglie d’Oro L. Nav. Mer.
5. Passeggiata Petren Aicardi (via Scarincio).
fornisce ormeggi per navi da diporto, imbarcazioni e natanti aventi lunghezza fuori tutto (d’ora in poi lunghezza f.t.) da 5 a metri 90.
Inoltre sono a disposizione al di fuori di tali ormeggi:
⁃ banchina a disposizione delle Autorità Militari;
⁃ n. 6 posti da 15 mt. a disposizione delle imbarcazioni da pesca;
⁃ n. 2 posti a disposizione per battelli turistici;
⁃ Calata Anselmi, per cui si rimanda alla specifica normativa d’uso di cui all’allegato “A” al presente Regolamento.

ARTICOLO 9
I posti di ormeggio sono identificati da settore, pontile o banchina e la lunghezza del posto barca, con numerazione araba progressiva indicante l’ormeggio assegnato. I contrassegni sono riportati sulle fronti di approdo in modo ben visibile.
I posti di ormeggio sono elencati, con l’indicazione del nominativo dell’avente diritto, del nome e delle dimensioni dell’imbarcazione, in apposito registro informatico o telematico tenuto presso l’ufficio della Direzione dell’Approdo.
Ciascun Utente può occupare l’ormeggio assegnato solo ed esclusivamente con l’unità denunciata alla firma del contratto ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione che deve preventivamente essere autorizzata dalla Direzione.
Le imbarcazioni non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto di ormeggio. Per il calcolo della lunghezza e della larghezza fuori tutto saranno considerate tutte le appendici (boma, bompressi, pulpiti, tangoni e/o quant’altro) qualora queste non possano essere rimosse o retratte durante la sosta nel Porto, nonché lo spessore di adeguati ed idonei mezzi di protezione (parabordi).
L’inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi da parte dell’Utente, comporta la facoltà per la Società alla rimozione coatta a spese dell’Utente, senza assunzione di responsabilità da parte della Società in caso di danni conseguenti allo spostamento.
L’occupazione non autorizzata di ormeggi, salvo maggiori e più gravi provvedimenti, che potranno essere adottati, conferisce alla Direzione la facoltà di procedere alla rimozione dell’unità con proprio personale a spese dell’Utente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l’occupazione dell’ormeggio cui sarà trasferito il natante, nonché la responsabilità per eventuali danni arrecati.
La Società non sarà in alcuno dei precedenti casi custode dell’imbarcazione, delle attrezzature, delle dotazioni dell’imbarcazione e di quanto in essa contenuto, così che ogni responsabilità, anche per eventuali furti o danneggiamenti, resterà comunque a carico dell’Utente.
L’Utente riconosce egualmente alla Società il diritto di spostare altrove l’imbarcazione, alle stesse condizioni, a seguito della risoluzione del contratto, per il caso in cui esso non abbia provveduto al suo immediato allontanamento.
La Società non sarà responsabile, qualora, per cause di forza maggiore, per la necessità di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria o per altre ragioni ad essa non imputabili, il posto barca dovesse diventare temporaneamente inagibile. Le spese e gli oneri di temporaneo ricollocamento dell’imbarcazione saranno a carico dell’Utente.
ARTICOLO 10
Ai fini dell’immediato riconoscimento, gli Utenti di ormeggi stanziali dovranno esporre sulla propria imbarcazione, in posizione ben visibile, oltre la bandiera o le bandiere prescritte, l’apposito guidone e/o adesivo distintivo della Go Imperia Srl.
ARTICOLO 11
Le imbarcazioni in transito, cioè di coloro che, non fruendo di posto fisso, intendono utilizzare la parte dell’Approdo riservata all’uso pubblico, che non abbiano preventivamente riservato un posto di ormeggio in detta parte dell’Approdo, possono attendere in prossimità dell’avanporto. Nel caso in cui la sosta dovesse prolungarsi nel tempo, le unità dovranno essere indirizzate verso l’area di fonda identificata nei regolamenti emanati dalla locale Autorità Marittima, fino a quando non abbiano ricevuto l’assegnazione del posto, se disponibile, o altre eventuali istruzioni e disposizioni.
A seguito dell’assegnazione del posto in transito, è fatto obbligo all’Utente di recarsi presso la reception del porto per procedere alla registrazione e al pagamento dello stazionamento, delle utenze e di eventuali altri servizi. All’unità in difetto non verrà riconosciuto alcun diritto e/o servizio e sarà allontanata a sua cura e spese previo pagamento del corrispettivo per indebita occupazione del posto barca.
L’imbarcazione che occupi un posto barca diverso da quello assegnatogli incorre nella rimozione coatta dell’imbarcazione con addebito delle relative spese, senza assunzione di responsabilità da parte della Società in caso di danni conseguenti allo spostamento.
Per le unità da diporto in transito la durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio. Tale durata non può essere superiore a 8 giorni in periodo invernale (1 ottobre – 30 aprile) e 5 giorni in periodo estivo (1 maggio – 30 settembre), salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore. In tal caso comprovata ulteriore disponibilità degli ormeggi, la durata può essere prorogata, a discrezione della Società.
Le unità da diporto in transito devono lasciare l’ormeggio entro le ore 12.00 del giorno stabilito per la ripartenza. Il ritardo in queste operazioni comporterà automaticamente l’addebito della tariffa giornaliera corrispondente alla classe di ormeggio. Se il ritardo persiste, la Società, oltre ad esercitare il diritto di rimozione, alle condizioni e modalità di cui all’articolo 9 comma 5, si riserva la facoltà di dare comunicazione dell’accaduto alla competente autorità marittima.
La Società può decidere di negare l’assegnazione di un posto di ormeggio in transito alle unità non in regola con l’adempimento degli obblighi di legge o anche per motivi di sicurezza, tutela sanitaria o ambientale ed esaurimento dei posti barca disponibili.
ARTICOLO 12
L’Utente che si assenti per un periodo superiore alle 24 ore deve darne comunicazione alla Direzione, indicando la data di partenza e quella di previsto ritorno.
ARTICOLO 13
Per gli Utenti con posto riservato la Società s’impegna a mantenere libero l’ormeggio nel caso di assenza dall’approdo per qualsiasi periodo di tempo.
L’Utente che intende concedere a terzi l’uso del proprio ormeggio è obbligato ad attenersi alle pattuizioni contenute nel contratto di utenza.
ARTICOLO 14
Tutte le manovre eseguite all’interno dell’approdo dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento e gli spostamenti che si rendessero necessari in caso di emergenza o per particolari motivate esigenze connesse con l’operatività dell’approdo (articolo 9 comma 6).
In caso di assenza del Proprietario e dei suoi dipendenti, o in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà, provvedervi direttamente con personale di propria fiducia a spese e rischio del proprietario.
ARTICOLO 15
L’entrata nell’approdo è autorizzata solamente alle unità da diporto in condizioni di effettuare la navigazione. Eventuali unità in difficoltà o in avaria potranno richiedere l’ausilio dell’approdo che provvederà, con i propri mezzi, a fornire l’assistenza necessaria per l’entrata nell’approdo e l’ormeggio. L’entrata nell’approdo a natanti che abbiano destinazione diversa da quella del diporto viene autorizzata solo in casi di forza maggiore, di particolari condizioni o pattuizioni con le Amministrazioni pubbliche; competenti ad autorizzare l’ingresso sono l’Autorità Marittima e/o la Direzione.
Durante le manovre di entrata e uscita dal porto e durante gli spostamenti all’interno del bacino, le imbarcazioni devono:
a) Mantenere una velocità non superiore a 3 nodi;
b) Rispettare le distanze di sicurezza;
c) Tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre imbarcazioni;
d) Dare la precedenza alle barche in uscita;
e) Osservare eventuali altre prescrizioni emanate dalla Capitaneria di Porto.
E’ fatto divieto navigare con la sola propulsione a vela all’interno dell’ambito portuale e a meno di 300 mt dall’imboccatura del porto.
ARTICOLO 16
È vietato a tutte le imbarcazioni, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le imbarcazioni debbono servirsi esclusivamente delle attrezzature di ormeggio presenti in porto; le imbarcazioni sono responsabili di ogni eventuale danno arrecato alle stesse.
È proibito l’impiego di gavitelli e l’impiego di collari di catena per l’ormeggio sulle bitte.
Ogni unità deve essere ormeggiata “di punta” e ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata.
È fatto obbligo agli Utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi. Tutti i parabordi devono essere ad un’altezza tale da garantire la migliore protezione delle fiancate, devono essere in buono stato di conservazione, non devono, in caso di contatto con l’unità adiacente, lasciare segni sulla fiancata, e devono essere gonfi in modo da poter lavorare in condizioni ottimali. Le dimensioni devono essere rapportate in base alla tipologia dell’unità sulla quale vanno impiegati e in quantità tale da proteggere la stessa su tutta la fiancata in caso di urti con le unità adiacenti, su entrambi i lati.
Qualora sia notato che una unità si trovi in stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente l’Utente o l’eventuale custode, affinché venga eliminato l’inconveniente. Se non provvede entro i termini stabiliti o comunque in caso di urgenza, l’unità sarà messa in sicurezza, a spese e rischio del proprietario.
Qualora una unità affondi all’interno dell’approdo, il proprietario è obbligato alla rimozione e allo smaltimento del relitto dopo aver ottenuto l’approvazione da parte della Direzione del porto, previo nulla-osta dell’Autorità Marittima, a spese e rischio del proprietario.
Per motivi di sicurezza, nel caso si renda necessario lo svuotamento di acqua dall’imbarcazione, l’operazione verrà effettuata dalla Società, con addebito delle spese all’Utente, senza necessità di autorizzazione da parte dello stesso.
ARTICOLO 17
È vietato lo sversamento delle acque di sentina, come anche l’abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili.
Il conferimento di rifiuti speciali dovrà essere concordato con la Direzione.
ARTICOLO 18
All’interno dell’approdo è vietato l’uso fonti luminose e sonore non strettamente necessari.
Durante lo stazionamento è vietato azionare i motori principali e/o quelli ausiliari delle imbarcazioni; è eccezionalmente consentito l’utilizzo dei motori, previa autorizzazione della Società, per prove tecniche o ricarica batterie, nelle sole ore diurne.
Sono vietati tutti i comportamenti che possano disturbare la quiete altrui.
È vietata la stesura di linee elettriche provvisorie senza l’autorizzazione e l’assistenza del personale preposto dalla Società.
Nell’ambito dell’approdo la Società potrà autorizzare l’esecuzione di lavori in conto terzi solo alle persone e/o ditte autorizzate ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione.
E’ vietato l’uso della fiamme libere, salvo autorizzazione dell’Autorità Marittima. Tutti i lavori di riparazione e manutenzione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Società.
E’ vietato l’uso di prodotti inquinanti.
Nelle acque dell’approdo ed all’imboccatura sono vietati la balneazione e qualsiasi tipo di pesca.
È vietato altresì immergersi per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attività sono assicurate da personale specializzato, riconosciuto dalla Società ed iscritto negli appositi registri tenuti dalla Autorità Marittima.
ARTICOLO 19
È vietato ingombrare banchine, moli e pontili con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, etc.), in particolare le passerelle delle unità all’ormeggio dovranno essere ritirate a bordo o comunque sollevate in maniera da non ostacolate il passaggio a terra.
Non è consentito apportare variazioni o comunque manomettere gli ormeggi, gli allacciamenti acqua, elettricità o altri servizi.
È vietato modificare in qualsiasi modo le strutture del bacino.
A tutte le unità è fatto obbligo di utilizzare correttamente e con materiali a norma gli impianti elettrici, idrici, telefonici, elettronici, ecc.
Al fine di evitare inutili sprechi di acqua, è fatto obbligo di utilizzare idonei sistemi di interruzione dell’erogazione (pistole, ecc.).
ARTICOLO 20
Tutti gli oggetti in evidente stato di abbandono saranno riposti in opportuno luogo a discrezione della Società.
ARTICOLO 21
Tutte le unità che entrino nell’approdo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalle competenti Autorità.
Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della Società.
La Direzione, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo dei natanti da parte della competente Autorità Marittima.
Prima di assentarsi dall’approdo – in particolare per periodo di consistente durata – gli Utenti che lascino la propria imbarcazione al posto di ormeggio loro riservato, debbono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell’assenza e che le unità siano ad una distanza di sicurezza tale da evitare urti sul pontile o sulla banchina in caso di condizioni meteo avverse.
ARTICOLO 22
Gli scali di alaggio realizzati nel bacino di Porto Maurizio in Via Scarincio e alla radice del Molo San Lazzaro hanno viabilità ed accesso libero. L’utilizzo di tali strutture è esente da qualsiasi pagamento.
ARTICOLO 23
All’interno dell’approdo gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco purché tenuti a guinzaglio. In ogni caso dovranno essere adottate tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali nell’ambito dell’approdo possa arrecare molestia e disagio agli Utenti dello stesso. Le norme di sicurezza e igienico-sanitarie riguardanti gli animali, in vigore nei luoghi pubblici, debbono altresì essere rispettate nell’ambito portuale. In difetto si applicheranno le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.
ARTICOLO 24
L’Approdo dispone di cave nautiche per il deposito di attrezzature nautiche.
Ogni Utente, dovrà consentire l’accesso ai locali utilizzati per tutte le ispezioni e i lavori necessari alle strutture ed agli impianti esistenti sia nell’interesse degli altri Utenti che nell’interesse della funzionalità del Porto.
Ogni Utente è tenuto a informare la Direzione dell’Approdo di qualsiasi guasto che si manifesti sia nei propri locali che nelle parti comuni della struttura.
Ciascun Utente dovrà osservare le norme di seguito esposte.
E’ vietato:
a) Apportare qualsiasi modifica interna ed esterna stabile o provvisoria alla cava nautica;
b) Collocare materiali o attrezzature esternamente che possano provocare qualsiasi danno, pericolo e molestia;
c) Ricoprire con vernici i portoni d’ingresso alla cava nautica;
d) Esporre targhe, insegne o tabelle reclamistiche;
e) Destinare i locali per uso di deposito di materie infiammabili, esplosive, o emananti esalazioni nocive o sgradevoli;
f) Destinare i locali a qualunque uso che sia contrario alla decenza, al buon nome, alla sicurezza, stabilità e tranquillità del molo o ad attività che possano turbare il pacifico godimento singolo o collettivo.
L’Utente è responsabile per i danni diretti od indiretti che potessero derivare a terzi, esonerando la Società da ogni responsabilità.

TITOLO III – ACCESSO E CIRCOLAZIONE IN PORTO

ARTICOLO 25
In conformità agli articoli 6, 7, 8, 9 della Convenzione Urbanistica stipulata in data 28 dicembre 2006 (n. 134998 di Repertorio – n. 30643 di Raccolta) tra il Comune di Imperia e la Società Porto di Imperia S.p.A., tutti i percorsi pedonali del porto, le passeggiate lungo i moli, le piste ciclabili, le banchine, sono di accesso ed uso pubblico.
Il solo accesso ai pontili ed alle banchine viene regolamentato dalla Direzione, al fine di contemperare le esigenze di comfort e di riservatezza dei titolari di posto barca, con la fruizione pubblica degli spazi portuali.
Per motivi di sicurezza, è vietato l’accesso al coronamento delle dighe di sopraflutto e sottoflutto, nonché alle scogliere che ne costituiscono la mantellata, nelle zone militari e nell’area dedicata al distributore di carburante.
ARTICOLO 26
L’accesso dalla viabilità esterna al porto turistico avviene mediante alcuni accessi principali:
a) accesso (al Molo Salvo) dalla strada “banchina Medaglie d’Oro”, all’altezza della sbarra controllo accessi posta tra la palazzina liberty e il monumento ai Capo Horniers
b) accesso (al Molo e banchina di San Lazzaro, area cantieristica, autorimessa e parcheggio di zona San Lazzaro) dalle apposite strade e rampe al confine con Lungomare Marinai d’Italia
c) accesso (a calata Anselmi, a zona denominata “Hall del Mare” e “Yachting Club”, autorimessa e parcheggio zona San Lazzaro) da Via San Lazzaro e da Lungomare Marinai d’Italia.
L’accesso veicolare alle aree di sosta interne (Molo Salvo, Molo San Lazzaro, autorimessa interrata zona San Lazzaro) è consentito al pubblico e disciplinato dalla società concessionaria. La Società si riserva di utilizzare dispositivi meccanici ed elettronici per disciplinare l’accesso e il controllo delle aree destinate al parcheggio. L’accesso è consentito in ragione della disponibilità dei posti-macchina.
L’accesso è consentito per esigenze di carico/scarico di mezzi o merci e per depositare persone, bagagli o attrezzature. Si può accedere con il proprio il proprio veicolo, rimorchio, altro veicolo trainante, al punto più vicino all’imbarcazione interessata, appositamente indicato dalla Direzione. Al termine delle operazioni, i veicoli dovranno essere posteggiati nelle zone destinate al parcheggio all’interno dell’area portuale, disciplinate nel loro utilizzo dalla società di concerto con l’Amministrazione Comunale.
Il traffico veicolare all’interno dell’approdo deve svolgersi nel rispetto dell’apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale.
ARTICOLO 27
La sosta dei veicoli dovrà avvenire soltanto nelle zone all’uopo destinate. Lo stazionamento in posizione irregolare o non consentita darà luogo all’immediata rimozione, senza preavviso alcuno, ad opera dell’Autorità competente.

TITOLO IV – SERVIZI

ARTICOLO 28
La Direzione cura l’espletamento dei seguenti servizi:
1. Rada protetta;
2. Informazioni radio;
3. Informazioni meteorologiche;
4. Fanaleria;
5. Pulizia dello specchio d’acqua portuale;
6. Pulizia delle aree a terra e raccolta dei rifiuti di bordo;
7. Vigilanza sulle parti di uso comune, sugli arredi ed impianti dell’approdo, nonché sulle imbarcazioni per assicurare l’osservanza delle norme di legge e del presente Regolamento;
8. Assistenza all’ormeggio ed al disormeggio delle unità di diporto;
9. Punti d’ormeggio e loro manutenzione;
10. Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, arredi, del verde e delle opere portuali;
11. Pubblica illuminazione nell’ambito dell’approdo turistico;
12. Controllo del rispetto da parte degli Utenti del presente Regolamento e delle norme del Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Navigazione Marittima;
13. Vigilanza e guardiania H24 degli accessi, anche, ove ritenuto opportuno, mediante idonee apparecchiature di video-sorveglianza.
Detti servizi godono della clausola di esclusiva di cui all’art. 1567 del Codice Civile.
Gli Utenti in transito potranno usufruire dei servizi predetti, come ogni altro servizio predisposto dalla Società, secondo le modalità all’uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle particolari tariffe fissate.
La modalità, i limiti ed i prezzi dei servizi portuali erogati a favore dell’Utente sono fissati dalla Società e s’intendono inscindibilmente inerenti e connessi con il diritto di godimento del posto d’ormeggio, al diritto di godimento delle cave nautiche e al diritto di godimento di tutte le unità immobiliari site all’interno del porto turistico.
ARTICOLO 29
L’Utente non potrà rinunziare ai servizi portuali forniti dalla Società di gestione o comunque rifiutare il pagamento di essi adducendone il mancato utilizzo.
ARTICOLO 30
Per la fornitura di carburanti ed affini, nonché per le prestazioni di conforto (ristorante, bar, boutique, etc.), per quelle di assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli Utenti devono corrispondere gli importi relativi ai servizi ricevuti direttamente agli assuntori dei servizi medesimi.
ARTICOLO 31
Il servizio di Bunkeraggio consiste nella fornitura agli Utenti di carburante e di acqua potabile.
ARTICOLO 32
Nell’area di approdo è presente una area adibita a servizi per la nautica. Questa area sarà di pertinenza esclusiva dei cantieri per poter garantire a chi ne faccia espressa richiesta un idoneo servizio di assistenza tecnica.
I servizi minimi garantiti sono il servizio di alaggio e varo oltre al servizio di carenaggio ed applicazione antivegetativa.
Il titolare/gestore del cantiere navale è obbligato a rispettare il presente Regolamento ed a corrispondere le tariffe che verranno quantificate dalla Società.
Egli non potrà in alcun modo ingombrare le strade di accesso al Porto, se non limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni relative agli spostamenti e dietro preventiva comunicazione alla Direzione, che vigilerà sulle operazioni di cui sopra e, ove sia il caso, darà opportune disposizioni cui è fatto obbligo di attenersi da parte di tutti gli Utenti. Non è consentito l’ingresso in porto di alcun mezzo mobile, oltre a quelli espressamente autorizzati dalla Direzione.
E’ comunque vietato l’ingresso nell’approdo di qualsiasi mezzo di sollevamento che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione.
La Società rimane comunque estranea ai rapporti che intercorrono elusivamente tra le parti.
ARTICOLO 33
La direzione della Società gestisce il traffico ed i movimenti portuali. Il personale addetto gestisce l’ordine d’accesso ai posti barca dell’approdo ed è a disposizione per supportare in qualsiasi modo il traffico marittimo.
ARTICOLO 34
La Società tramite suoi operatori o di società terze eserciterà la vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento, nonché la vigilanza sull’espletamento delle attività da parte delle imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento.
A tal fine la Società potrà richiedere ogni necessario elemento di giudizio ed effettuare ispezioni o sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle attività.
ARTICOLO 35
L’ attività di assistenza e manutenzione delle imbarcazioni può essere affidata a terzi, nel rispetto dell’Atto di Concessione, delle disposizioni di Legge e senza pregiudizio dei diritti dell’ Amministrazione Marittima.
Su richiesta dell’ Utente, la Direzione previa verifica dei requisiti può autorizzare lo svolgimento delle prestazioni oggetto della richiesta, restando la Società in ogni caso del tutto estranea ai rapporti direttamente intercorsi tra le parti.

TITOLO V – NORME ANTINCENDIO
ED ANTINQUINAMENTO
ARTICOLO 36
La Società, dotata di impianto antincendio fisso e mobile, avrà cura di predisporre un piano di intervento, in caso di incendio o di grave inquinamento.
In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.
Le imbarcazioni ormeggiate dovranno osservare le seguenti disposizioni:
1. In caso di sversamento di idrocarburi sul piano d’acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino in luogo;
2. Prima della messa in moto del motore a benzina l’Utente deve provvedere all’areazione del vano motore;
3. Ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite degli stessi in acqua;
4. Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
5. Il rifornimento di carburante all’imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini esistenti nell’approdo; è assolutamente vietata, nell’ambito dell’approdo, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema; in caso di assoluta necessità – mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, etc. – l’interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione, per qualsiasi quantità o prestazione;
6. I compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
7. Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
8. In caso di principio di incendio a bordo di una imbarcazione, è dovere del personale di bordo adoperarsi per lottare contro le fiamme avvisando tempestivamente la Direzione, che avrà cura di segnalare l’emergenza, alle competenti Autorità ed agli organi di pronto intervento; al riguardo devono essere usati gli appositi avvisatori di incendio; resta nella facoltà della Direzione di disormeggiare immediatamente l’imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal porto.
Le spese relative agli interventi operati in conseguenza di incendio o di inquinamento, sono a carico dell’Utente responsabile dell’evento, oltre all’eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi cose o persone.
Qualora la Direzione ravvisasse l’inosservanza delle disposizioni impartire, potrà richiederne la verifiche da parte dell’Autorità competente.

TITOLO VIII – NORME FINALI
ARTICOLO 37
Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni e dalle norme del presente Regolamento, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto nei contratti di utenza che dovranno essere sottoscritti da ogni singolo Utente con la Società di gestione.
ARTICOLO 38
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione o nell’esecuzione del presente Regolamento, per quanto attiene ai rapporti privatistici, sarà devoluta all’esame dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Imperia.
ARTICOLO 39
La sicurezza della navigazione interna agli specchi acquei verrà disciplinata dalla Capitaneria di Porto di Imperia competente in materia.

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