Pubblicato il 20/05/2020

N. 00304/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00787/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 787 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Docks Lanterna s.r.l., in proprio ed in qualità di mandataria capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la società Idealservice Soc. Coop., e dalla società mandante Idealservice Soc. Coop., rappresentate e difese dagli avvocati Daniela Anselmi e Giulio Bertone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniela Anselmi in Genova, via Corsica, 19/10;

contro

Comune di Imperia, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Cuocolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

De Vizia Transfer s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Gennaro Macri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Barra in Genova, via Macaggi 21/5;

per l'annullamento

degli atti della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016, indetta dal Comune di Imperia per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati con annessi servizi accessori con ridotto impatto ambientale, e, segnatamente, della determinazione dirigenziale n. 1282 del 7 ottobre 2019, di aggiudicazione alla controinteressata società De Vizia Transfer s.p.a..


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Imperia e della società De Vizia Transfer s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2020 il dott. Angelo Vitali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 31.10.2019 e depositato il successivo 11.11.2019 la società Docks Lanterna s.r.l., in proprio ed in qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese insieme alla società mandante Idealservice Soc. Coop., ha impugnato tutti gli atti della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016, indetta dal Comune di Imperia per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati con annessi servizi accessori con ridotto impatto ambientale, e, segnatamente, la determinazione dirigenziale n. 1282 del 7 ottobre 2019, di aggiudicazione alla controinteressata società De Vizia Transfer s.p.a., capogruppo del costituendo RTI insieme alla società Urbaser.

Espone in fatto: - che, in un primo tempo, in esito alla riparametrazione dei punteggi, conseguiva 87,76 punti per l’offerta tecnica, ciò che, unitamente al punteggio per l’offerta economica, l’avrebbe classificata al primo posto in graduatoria; - che, successivamente, l’amministrazione si avvedeva che la piattaforma telematica denominata Appalti&Contratti e-Procurement aveva applicato la formula relativa alla riparametrazione contenuta nel disciplinare di gara ai singoli punteggi dei sub-criteri previsti nel disciplinare, anziché alla loro somma per ciascuno dei quattro criteri; - che, pertanto, l’amministrazione provvedeva ad una seconda riparametrazione, all’esito della quale conseguiva 87,44 punti, che, sommati ai punti per l’offerta economica, la posizionavano al secondo posto in graduatoria (con punti 94,54), alle spalle del RTI De Vizia Transfer (con punti 94,57).

A sostegno del gravame ha dedotto tre motivi di ricorso, come segue.

1. Sull’illegittimità degli atti impugnati laddove non hanno disposto l’esclusione dell’RTI De Vizia Transfer. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e c-bis) del D.lgs. n. 50/2016. Violazione delle norme e dei principi in materia di requisiti generali e morali per la partecipazione ai pubblici appalti. Violazione del punto 6 del disciplinare di gara. Violazione delle Lenee Guida ANAC n. 6/2016 n. 1293, aggiornate con delibera n. 1008/2017. Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, e in particolare per violazione del principio di lealtà e affidabilità professionale in relazione alla partecipazione a pubbliche gare. Violazione del principio di par condicio, difetto di istruttoria e motivazione.

Il R.T.I. controinteressato avrebbe dovuto essere escluso per carenza, in capo alla capogruppo società De Vizia Transfer, dei requisiti generali e morali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

La società De Vizia dichiarava infatti nel DGUE di non essersi resa responsabile di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del codice dei contratti pubblici, laddove invece, in gare d’appalto analoghe a quella di cui si discute, indette dal Consorzio valorizzazione rifiuti 14 – Co.Va.R. 14, una serie di arresti giurisprudenziali amministrativi avrebbero accertato e statuito la carenza dei requisiti di integrità morale e professionale in capo alla Soc. De Vizia, pronunciandone l’esclusione dalla gara (il riferimento è alle sentenze del TAR Piemonte n. 119/2018, confermata con sentenza del Consiglio di Stato n. 5142/2018, ed alla sentenza del TAR Piemonte n. 959/2019).

In particolare, le sentenze amministrative avrebbero accertato un contesto sia di gravità oggettiva delle fattispecie penali in cui erano incorsi i vertici della società De Vizia (il riferimento è alla sentenza del Tribunale di Benevento 27.11.2006, n. 169, di condanna dell’amministratore delegato per il reato di cui all’art. 51, comma 1 e 3 del D. Lgs. 22/1997 per fatti riferibili a gestione di rifiuti non autorizzata, nonché al rinvio a giudizio disposto il 27.3.2014 dal Tribunale di Latina nei confronti dei legali rappresentanti e del responsabile di cantiere per fatti ascrivibili ai reati di cui agli artt. 356 e 640 c.p. – frode in pubbliche forniture e truffa - commessi in occasione della illecita gestione di un appalto affidato dal Comune di Ponza), sia in ordine al comportamento omissivo tenuto in sede di gara, finalizzato ad omettere una compiuta conoscenza di tali fatti alla stazione appaltante.

Il non aver dichiarato nella gara indetta dal Comune di Imperia la circostanza che i giudici amministrativi avevano, poco tempo prima, accertato a suo carico la commissione di un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) renderebbe indiscutibilmente non veritiera la dichiarazione resa da De Vizia nell’ambito della gara in questione, e comporterebbe la sua esclusione automatica, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f- bis) e c-bis).

2. Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara, in particolare ai punti 20.1 e 20.2.. Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di riparametrazione delle offerte tecniche nelle pubbliche gare. Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida ANAC n. 2 del 21 settembre 2016. Violazione del principio di par condicio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento.

Il disciplinare di gara, pur prevedendo soltanto quattro criteri per l’offerta tecnica (criterio A: max 26 punti; criterio B: max 15 punti; criterio C: max 30 punti; - criterio D: max 19 punti), in realtà li scomponeva in sub-punteggi riferiti a una serie di specifici parametri di valutazione (cfr. la tabella dell’art. 20.1 del disciplinare), sicché la riparametrazione andava correttamente operata prendendo a riferimento i singoli sub-punteggi relativi ai vari profili di valutazione in cui erano stati scomposti i quattro sub-criteri, e non sui totali dei quattro criteri.

In subordine, impugna il disciplinare di gara, laddove dovesse interpretarsi ed applicarsi nel senso operato dalla commissione.

Censura inoltre specificamente i punteggi inferiori a quello massimo attribuiti alla propria offerta per i sub-criteri C.1.3 (qualità dei mezzi che si prevede di utilizzare per i servizi sul territorio comunale sulla base della percentuale di mezzi con motorizzazione Euro 6 sul totale dei mezzi impiegati, inclusi eventuali mezzi con alimentazione a basso impatto ambientale quali elettrica, metano, gpl, ibrida - max 5 punti) e A.1.7 (anticipazione in orario notturno dell'avvio del servizio giornaliero di raccolta - ad esclusione della raccolta del vetro - nelle aree di cui all'all. XVII - 2 punti per ogni ora di anticipazione - max 6 punti).

Ove i relativi punteggi fossero stati correttamente attribuiti, il R.T.I. ricorrente avrebbe conseguito il punteggio maggiore, anche sulla base della nuove modalità di riparametrazione.

3. In subordine. Violazione e falsa applicazione del principio di par condicio. Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di valutazione delle offerte tecniche. Sviamento.

La seconda riparametrazione sarebbe illegittima anche perché operata allorquando erano già conosciute le offerte economiche, in violazione del principio di segretezza dell’offerta economica.

Si sono costituiti in giudizio il comune di Imperia e la controinteressata De Vizia Transfer s.p.a., controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.

Con atto notificato in data 26.11.2019 la controinteressata De Vizia Transfer s.p.a. ha proposto ricorso incidentale, impugnando la determinazione dirigenziale del 23 settembre 2019, con la quale è stata disposta la riammissione alla gara della costituenda ATI tra Docks Lanterna s.p.a. e Idealservice Soc. Coop..

A sostegno del gravame incidentale ha dedotto violazione della lex specialis di gara (art. 18 del disciplinare), violazione del principio che vieta la disapplicazione delle disposizioni della lex specialis di gara, violazione dei principi in tema di autotutela e del principio del contrarius actus, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità della motivazione.

La commissione avrebbe dovuto dichiarare l’esclusione dell’A.T.I. ricorrente principale, in quanto la dichiarazione, prescritta a pena di esclusione dal disciplinare di gara, recante l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le offerenti si sarebbero conformate alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sarebbe stata erroneamente inserita nella busta contenente la documentazione amministrativa anziché nella busta dell’offerta economica.

Con atto di motivi aggiunti notificato in data 31.1.2020 la società Docks Lanterna s.r.l. ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5 e comma 10-bis del D.lgs. n. 50/2016, nonché del principio in materia di pubbliche gare relativo al mantenimento dei requisiti generali.

Lamenta l’illegittimità del provvedimento in relazione alla emanazione di due provvedimenti sopravvenuti, segnatamente: 1) il provvedimento assunto in data 17 gennaio 2020 dal commissario ad acta nominato dal T.A.R. Piemonte nell’ambito del giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 119/2018, di esclusione della società De Vizia Transfer dalla partecipazione alla gara indetta dal Co.Va.R. 14; 2) il provvedimento 29.1.2020 del comune di Monza, di esclusione della società De Vizia Transfer dalla partecipazione alla gara d’appalto per la raccolta dei rifiuti urbani.

Alla pubblica udienza del 13 maggio 2020 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono infondati, per le motivazioni che seguono.

1. Diversamente da quanto erroneamente affermato dalla ricorrente, la società De Vizia Transfer, nel dichiarare nel DGUE (doc. 24 delle produzioni 11.11.2019 di parte ricorrente - p. 9/50) di non essersi resa colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del codice dei contratti pubblici, ha fatto riferimento ad un’allegata dichiarazione integrativa (doc. 35 delle produzioni 25.11.2019 di parte ricorrente), nella quale è specificamente indicata, tra le altre, la sentenza 27.11.2006 del Tribunale di Benevento, con la precisazione che era stata concessa la riabilitazione con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli n. 5301/2018 del 7.11.2018 (doc. 3 delle produzioni De Vizia del 25.11.2019).

Dunque, anche a voler prescindere – ma non si vede come - dall’intervenuta formale estinzione degli effetti della condanna a seguito della riabilitazione in data antecedente a quella della dichiarazione, è pacifico che nel caso di specie la società De Vizia – diversamente da quanto accaduto nella gara indetta dal Covar 14, oggetto delle sentenze del T.A.R. Piemonte - non abbia affatto “omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” (art. 80 comma 5 lett. c-bis D. Lgs. n. 50/2016), ma, anzi, le abbia compiutamente portate a conoscenza della stazione appaltante, affinché questa potesse compiere la sue scelte circa l’integrità ed affidabilità del raggruppamento, in piena consapevolezza.

Quanto invece al rinvio a giudizio disposto il 27.3.2014 dal Tribunale di Latina nei confronti dei legali rappresentanti e del responsabile di cantiere per fatti ascrivibili ai reati di cui agli artt. 356 e 640 c.p. – frode in pubbliche forniture e truffa –, provvedimento che non compare nella dichiarazione integrativa al DGUE, è dirimente il rilievo che, con sentenza 11.3.2019, n 782, quel Tribunale ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione (doc. 4 delle produzioni 25.11.2019 di parte controinteressata).

Se dunque, come accertato dal T.A.R. Piemonte nella sentenza n. 119/2018, al tempo della presentazione della domanda di partecipazione alla gara indetta dal Covar 14 l’impresa De Vizia risultava coinvolta in indagini penali per comportamenti illeciti commessi nel corso dello svolgimento di contratti analoghi, sicché tale circostanza - ancorché non ancora oggetto di una sentenza penale di condanna - avrebbe dovuto essere dichiarata, altrettanto non può dirsi nella presente vicenda, in cui, all’atto della dichiarazione, il procedimento penale non era più “pendente”, per essere stato già dichiarato estinto, ciò che esclude che la relativa informazione dovesse ritenersi “dovuta” ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Del resto, il motivo si basa su di una errata lettura di tutta la vicenda conosciuta dal T.A.R. Piemonte.

Diversamente da quanto erroneamente dedotto dalla ricorrente, né la sentenza del T.A.R. Piemonte n. 119/2018, né tantomeno quella del Consiglio di Stato n. 5142/2018 hanno mai accertato e/o statuito la carenza dei requisiti di integrità morale e professionale in capo alla società De Vizia, pronunciandone l’esclusione dalla gara.

Tutt’al contrario, nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5142/2018 è dato leggere che “ben ha fatto il giudice di primo grado (al punto 17.1 della sentenza) a rimettere a Co.va.r. 14 di riprendere la procedura di gara dall’esame delle pregresse condotte della San Germano s.r.l. e della De Vizia Transfer s.p.a. ai fini della valutazione sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico, senza interferire con poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.. L’omessa dichiarazione di informazioni rilevanti – accertata all’esito dell’odierno giudizio – costituisce “grave errore professionale” che conduce all’espulsione del concorrente solo se la stazione appaltante – e non altri – lo reputi idoneo a compromettere l’affidabilità e l’integrità dell’operatore. Non v’è una espulsione automatica, come ritenuto dall’appellante, ma invece, una doverosa valutazione sulla professionalità dell’operatore economico che, con adeguata motivazione, dia conto delle ragioni dell’esclusione ovvero della sua ammissione”.

Tanto ciò è vero che l’esclusione della ditta De Vizia Transfer s.p.a. dalla gara indetta dal Covar 14 è stata disposta soltanto in data 17.1.2020, in sede di ottemperanza - in cui il giudice è, com’è noto, fornito di giurisdizione “di merito” - all’esito delle valutazioni rimesse al commissario ad acta (cfr. la sentenza del T.A.R. Piemonte 23.8.2019, n. 959, peraltro annullata da Cons. di St., V, 12.3.2020, n. 1771, e il doc. 44 delle produzioni 24.1.2020 di parte ricorrente) su di una dichiarazione resa in data 15.11.2016.

Ciò che rileva, peraltro – vale la pena di ribadirlo – è che la legittimità del provvedimento di ammissione della ditta De Vizia Transfer s.p.a. alla gara de qua agitur dev’essere valutata - in virtù del principio tempus regit actum – al tempo della dichiarazione circa l’insussistenza di motivi di esclusione (26.7.2019), e sulla base di tale dichiarazione e dello stato di fatto e di diritto esistente a quel momento, mentre, per tutto quanto detto sopra, nella presente controversia non è ravvisabile l’omissione di informazioni doverose sanzionata dal T.A.R. Piemonte con la sentenza n. 119/2018.

E’ noto del resto che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, è escluso che la concorrente sia tenuta a dichiarare nelle successive gare le precedenti esclusioni comminate nei suoi confronti per aver dichiarato circostanze non veritiere, poiché, al di là dei provvedimenti sanzionatori spettanti all’Anac in caso di dolo o colpa grave nel mendacio (con l’iscrizione del concorrente nel casellario informatico, e la preclusione della partecipazione alle gare per un periodo massimo di due anni), tale causa di esclusione si riferisce – e si conchiude - all’interno della procedura di gara in cui è maturata (cfr. Cons. di St., V, 27.9.2019, n. 6490; id., 24.1.2019, n. 597; T.A.R. Marche, I, 17.6.2019, n. 411).

La circostanza che l’esclusione dell’impresa De Vizia Transfer s.p.a. dalla gara indetta dal Covar 14 sia stata dichiarata dal commissario ad acta soltanto il 17.1.2020 in relazione a dichiarazioni rese nell’anno 2016 priva di qualsiasi fondamento giuridico le censure della ricorrente.

Lo stesso è a dirsi – a più forte ragione – per il provvedimento di esclusione adottato in data 29.1.2020 dal comune di Monza, il quale, per il principio tempus regit actum, non può costituire parametro di legittimità del provvedimento di ammissione alla gara impugnato in questa sede.

2. Quanto alle modalità di riparametrazione del punteggio tecnico, il motivo non tiene in alcun conto le chiare disposizioni dell’art. 20.2 del disciplinare di gara, che, nel disciplinare le operazioni di prima riparametrazione (II fase), impone l’applicazione della formula X = (Pp * SPmax/Ppa), chiarendo espressamente che SPmax = ponderazione max attribuibile al sottocriterio (26, 15, 30, 19), cioè che la ponderazione andava effettuata sui quattro criteri (A, B, C e D), e non su ogni singolo sub-criterio.

E’ noto, per il resto, come la discrezionalità che compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione, che, avendo la funzione di preservare l'equilibro fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta (e perciò di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla stazione appaltante), non può che dipendere dalla stessa volontà e rientrare, quindi, già per sua natura, nel potere di disposizione ex ante della stessa amministrazione (così Cons. di St., III, 24.10.2017, n. 4903; T.A.R. Emilia Romagna, I, 6.7.2017, n. 510).

Con il che, la censura finisce per attingere – inammissibilmente - il merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione, che sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per profili di palese irragionevolezza, che nel caso di specie non è dato rilevare.

Sotto altro profilo, quanto alle censure che si appuntano sui punteggi relativi ai sub-criteri C.1.3 e A.1.7, osserva il collegio come la censura, oltre che infondata, sia inammissibile.

L’articolazione del motivo parte infatti da una premessa errata, e cioè che i sub-criteri C.1.3 (qualità dei mezzi che si prevede di utilizzare per i servizi sul territorio comunale sulla base della percentuale di mezzi con motorizzazione Euro 6 sul totale dei mezzi impiegati, inclusi eventuali mezzi con alimentazione a basso impatto ambientale quali elettrica, metano, gpl, ibrida -max 5 punti) e A.1.7 (anticipazione in orario notturno dell'avvio del servizio giornaliero di raccolta - ad esclusione della raccolta del vetro - nelle aree di cui all'all. XVII - 2 punti per ogni ora di anticipazione; max 6 punti) fossero di tipo quantitativo.

In realtà, il disciplinare di gara prevedeva al punto 20.2 che tutti i punti venissero attribuiti esprimendo un giudizio cui corrispondono coefficienti variabili tra 0 e 1 (laddove inadeguato = 0, molto scadente = 0.1, scadente = 0.2, mediocre = 0.3, appena sufficiente = 0.4, sufficiente = 0.5, più che sufficiente = 0.6, discreto = 0.7, buono = 0.8, molto buono = 0.9 e ottimo = 1), ovvero – indiscutibilmente - su base qualitativa.

Pertanto, anche alla luce degli articolati criteri motivazionali che accompagnavano i sub-criteri C.1.3 e A.1.7, non è predicabile che l’offerta che avesse previsto l’impiego esclusivo di mezzi con motorizzazione Euro 6 (sub-criterio C.1.3), o tre ore di anticipazione in orario notturno dell'avvio del servizio giornaliero di raccolta nelle aree di cui all'all. XVII (A.1.7), dovesse necessariamente conseguire il punteggio massimo (rispettivamente, 5 e 6 punti).

Con il che, la censura finisce per attingere le valutazioni di merito e i punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche, cioè valutazioni sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove affette da macroscopici errori di fatto o illogicità e/o irragionevolezza manifesta nella gestione, che nel caso di specie però non si ravvisano.

Del resto, qualora i due sub-criteri in questione fossero effettivamente – come predicato dalla ricorrente – di tipo quantitativo, la censura sarebbe allora inammissibile per difetto di interesse, non avendo la ricorrente fornito la prova di resistenza, e cioè che, in esito alla corretta attribuzione dei punteggi per i due sub-criteri e della riparametrazione dei quattro criteri sulla base della formula contenuta nel disciplinare di gara, essa avrebbe sopravanzato la controinteressata nel punteggio finale.

3. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, peraltro dedotto in subordine.

La stazione appaltante non ha infatti in alcun modo modificato le valutazioni dell’offerta tecnica ed i punteggi attribuiti discrezionalmente dai commissari, giacché la seconda riparametrazione si è sostanziata in un’operazione puramente aritmetica di rideterminazione dei punteggi sulla base della formula all’uopo prevista nel disciplinare.

Ne consegue che non è stato violato il principio che impone di operare le valutazioni discrezionali prima della conoscenza dell’offerta economica.

L’infondatezza del ricorso principale dispensa il collegio dall’esame del ricorso incidentale.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Lo rigetta.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato versato per il ricorso incidentale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020, mediante collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Peruggia, Presidente FF

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

Alessandro Enrico Basilico, Referendario

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Angelo VitaliPaolo Peruggia
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO