29 Marzo 2024 16:25

Cerca
Close this search box.

29 Marzo 2024 16:25

IMPERIA. SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA DI BORGO PRINO, IL CONSIGLIO DI STATO RESPINGE IL RICORSO DEL COMUNE. NO ALLA SOSPENSIVA/IL CASO

In breve: A seguito della sentenza del TAR, il Comune aveva disposto l'affidamento della spiaggia alla società, ma allo stesso tempo aveva dato mandato all'ufficio legale di presentare ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato...

borgspi

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Liguria, con la quale era stato accolto il ricorso dell’associazione Sea Beach&Sport (difesa dall’avv. Nicla Tallone) per essere stata inizialmente esclusa dal Comune di Imperia dalla gara per la gestione della spiaggia libera attrezzata Borgo Prino.

Il TAR aveva inoltre condannato il Comune alla restituzione della somma 1.198 euro versata dall’associazione Sea Beach&Sport a titolo di deposito cauzionale, al pagamento della somma di 15.548 euro a titolo di risarcimento del danno relativo alla mancata gestione della spiaggia nell’anno 2016, alla stipulazione del contratto con la Sea Beach&Sport per il periodo residuo, come da provvedimento di aggiudicazione definitiva, e al pagamento a favore della Sea Beach&Sport della complessiva somma di 2 mila euro per le spese legali.

A seguito della sentenza del TAR, il Comune aveva disposto l’affidamento della spiaggia alla società, ma allo stesso tempo aveva dato mandato all’ufficio legale di presentare ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato, dal quale è stato respinto. Nel dettaglio il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva, fissando la trattazione nel merito nel dicembre del 2017.

Si legge nella sentenza:“L’annullamento dell’aggiudicazione si basava su una presunta non veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, dichiarazioni rivelatesi invece veritiere con riferimento al periodo previsto dal bando di gara.

Il Tar ha ritenuto altresì fondata la domanda risarcitorie formulata dalla ricorrente ed ha disposto la sostituzione del ricorrente vittorioso al precedente aggiudicatario. Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare sulla sentenza che annullava l’aggiudicazione, considerando che l’istanza cautelare riguarda solo la condanna al risarcimento del danno (che ammonta a poco più di 15.000 euro). Considerata anche l’esigua entità dell’importo di cui si discute e la ripetibilità della somma all’esito del giudizio di merito, non sussiste il requisito del periculum in mora”.

 

Condividi questo articolo: