25 Aprile 2024 02:53

Cerca
Close this search box.

25 Aprile 2024 02:53

IN ESTATE A IMPERIA SI PERDE DI TUTTO, DALLE TARGHE AI DOCUMENTI INPS, DAGLI SMARTPHONE ALLE BICI/ECCO DOVE RITROVARLI

In breve: Il Comune di Imperia ha reso noto l’elenco degli oggetti smarriti nel corso del mese di luglio 2018.

Schermata 2018-08-09 alle 10.49.13

Il Comune di Imperia ha reso noto l’elenco degli oggetti smarriti nel corso del mese di luglio 2018. Gli oggetti in questione sono stati consegnati all’ufficio economato in viale Matteotti 157, dove sono attualmente a disposizione del pubblico per l’eventuale ritiro in caso di riconoscimento.

Ecco l’elenco degli oggetti ritrovati

  • PATENTE DI GUIDA
  • PORTAFOGLIO COLOR NERO CONTENENTE DOCUMENTI
  • PORTAFOGLIO DA DONNA COLOR NERO CONTENENTE DOCUMENTI
  • DOCUMENTAZIONE INPS
  • N.2 CHIAVI SCOOTER
  • DOCUMENTAZIONE ASL
  • DOCUMENTI VARI
  • DOCUMENTI VARI – CARTE DI CREDITO
  • DOCUMENTI VARI
  • N.1 CHIAVE “NISSAN” CON PORTACHIAVI A FORMA DI FARFALLA COLOR VERDE
  • N.3 CHIAVI CON PORTACHIAVI “MADONNINA DI MEDUGORJE”
  • N.2 DOCUMENTI D’IDENTITA’
  • TARGA AUTOMOBILISTICA
  • SMARTPHONE
  • SMARTPHONE
  • SMARTPHONE
  • SMARTPHONE
  • PORTAFOGLIO DA DONNA
  • CELLULARE
  • BICICLETTA
  • SMARTPHONE

Cosa prevede il regolamento

Art. 927 (Cose ritrovate)
Chi trova una cosa mobile deve restituire al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (647c.p.).

Art. 928 (Pubblicazione del ritrovamento)
Il Sindaco rende noto la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata)
Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata.

Art.930 (premio dovuto al ritrovatore)
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. S tale somma o prezzo eccede le diecimila lire (€ 5,17), il premio per il sovrappiù e solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, a misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Condividi questo articolo: