25 Aprile 2024 12:39

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25 Aprile 2024 12:39

Elezioni Imperia, 2018: ecco il ricorso al Tar di Carlo Carpi per chiedere l’annullamento del voto/Il documento

In breve: Sono due gli atti

Il candidato Sindaco alle scorse elezioni comunali di Imperia, Carlo Carpi, presenterà giovedì prossimo al Tar Liguria di Genova il ricorso per chiedere l’annullamento delle elezioni comunali di Imperia che hanno visto l’elezione a Sindaco di Claudio Scajola. A poche ore dal deposito, ecco il ricorso dell’imprenditore genovese.

Elezioni 2018, Imperia: il ricorso al Tar di Carlo Carpi

Il ricorso di Carpi è contro i provvedimenti licenziati dalla Commissione Circondariale di Imperia e dalla Prefettura. Due gli atti di cui si chiede l’annullamento:

  • della Deliberazione avente ad oggetto: Approvazione della Candidatura a Sindaco di Alessandro Casano per la lista “Alternativa indipendente” quale atto presupposto e preparatorio al conseguente atto di proclamazione degli eletti.
  • della Deliberazione avente ad oggetto: Approvazione della Candidatura a Sindaco di Claudio Scajola per le
    liste “AreaAperta”,”Imperia Insieme”,”Obiettivo Imperia”, “Popolo della Famiglia” quale atto presupposto e preparatorio al conseguente atto di proclamazione degli eletti.

Elezioni 2018, Imperia: i punti cardine del ricorso al Tar di Carlo Carpi

  • Il Signor Claudio Scajola per tutte le liste a lui collegate presentava per via dei suoi delegati al
    Segretario Generale del Comune in data 12 Maggio 2018 unicamente il certificato di iscrizione
    nelle liste elettorali di Imperia (all. 3) ma non quella del godimento dei diritti politici, elemento
    formale dimostrativo imprescindibile per partecipare a qualunque elezione della Repubblica
    Italiana.
  • il Dott. Alessandro Casano depositava in data 12 Maggio 2018 per mezzo dei suoi delegati
    materiale assolutamente non idoneo secondo i dettami del Ministero degli Interni relativi
    all’ammissibilità della sua candidatura a Sindaco e della sua lista “Alternativa Indipendente” al
    Consiglio Comunale di Imperia: in particolar modo (all. 4) al posto dell’atto principale veniva presentato un “modello base”, in sostituzione dell’atto separato un “modello integrativo di presentazione della lista dei candidati e della collegata candidatura a Sindaco delle Elezioni comunali” senza che in esso fossero indicati i candidati alla carica di Sindaco, a quella di Consigliere Comunale, la data e il luogo delle elezioni oltre al simbolo della lista che risulta nell’originale essere un adesivo.
  • Le firme raccolte dalla lista “Alternativa Indipendente” non sembrano in alcun modo rispettare i
    criteri dell’autentica: ventuno fogli singoli formato A4 riportano delle griglie anonime completate da nominativi accompagnati nella maggioranza dei casi dalla dicitura “conoscenza personale” e pinzati tra di essi con un’unica autentica finale nella persona del Dott. Alessandro Casano, già Consigliere Comunale di Imperia, di 288 firme.
  • Nella maggioranza di liste ammesse (“Movimento Cinque Stelle”, “Potere al Popolo”, “Fratelli d’Italia”,”Imperia al Centro, “Laboratorio per Imperia”, “Progetto Imperia”) alle Amministrative della Città di Imperia del 10 Giugno 2018 i candidati al consiglio comunale non hanno presentato per tramite dei rispettivi di lista in data 12 Maggio 2018 al Segretario Generale del Comune di Imperia i rispettivi certificati di godimento dei diritti politici, ma solo quelli di iscrizione nelle liste elettorali dei rispettivi Comuni di residenza, in molti casi anche fuori Imperia, che possono se l’Ill. Corte riterrà, essere acquisiti direttamente.

Elezioni 2018, Imperia: ricorso al Tar di Carlo Carpi, le conclusioni

Si chiede di annullare le deliberazioni della Commissione Elettorare Circondariale di Imperia indicate e di dichiarare che “l’eliminazione ex post di una lista da una competizione elettorale determina un’insuperabile impossibilità di stabilire a chi quei voti sarebbero andati, non potendo accertare in quale modo il comportamento dei suoi elettori sarebbe mutato” e che “non può trarsi la dovuta conseguenza che da tale illegittima ammissione viene invalidato e travolto tutto il procedimento elettorale , complessivamente inteno” (sentenza del T.A.R. Piemonte n. 00066/2014 Rec. Prov. Coll. e ricorso n. 00555/2010 Reg. Ric. Elezioni Regionali Piemonte del 2010) dando ordine di rinnovare le suddette elezioni Amministrative.

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