26 Aprile 2024 23:49

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26 Aprile 2024 23:49

Coronavirus: Stop a sport all’aperto, nuova ordinanza del Governo. “Consentito in solitaria, vicino casa”/L’ordinanza

In breve: Il provvedimento si va aggiungere al resto delle misure previste per fronteggiare l'emergenza sanitaria nel paese e a quelle prese dai singoli comuni.

“Resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”. Lo stabilisce l’ordinanza, firmata poco fa dal ministro della Salute Roberto Speranza, contenente le nuove restrizioni per il contenimento del contagio da Coronavirus in Italia, che mette fine alle diatribe degli ultimi giorni sulla possibilità o meno di praticare sport all’aperto.

Il provvedimento si va aggiungere al resto delle misure previste per fronteggiare l’emergenza sanitaria nel paese e a quelle prese dai singoli comuni.

Il Sindaco Scajola, infatti, ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura di passeggiate, moli, parchi e molti altri luoghi pubblici.

Coronavirus Ecco l’ordinanza

Art.1 (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottàte, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Art. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

Per l’ordinanza completa

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