1 Dicembre 2024 18:42

Cerca
Close this search box.

1 Dicembre 2024 18:42

Covid, Liguria: Pasqua, divieto spostamenti verso seconde case. Ecco le Faq della Regione

In breve: Ecco le risposte alle domande più frequenti.

La Regione Liguria risponde alle domande più frequenti della cittadinanza a seguito dell’entrata in vigore dell‘ordinanza che vieta, dal 30 marzo al 5 aprile, in occasione delle festività pasquali, il raggiungimento delle seconde case anche sul territorio regionale.

Covid, Liguria: Pasqua, divieto spostamenti verso seconde case

Durante il periodo di vigenza dell’ordinanza 13/2021 (dal 00.00 del 30/3/2021 alle 24.00 del 5 aprile 2021) sono possibili gli spostamenti tra comuni nell’ambito del territorio regionale nei limiti delle disposizioni nazionali vigenti per le zone arancioni o rosse?

Si, fermo restando il divieto di raggiungere seconde case e assimilati, valgono le disposizioni nazionali vigenti e quindi:

– nelle giornate del 31 marzo, 1 e 2 aprile, zona arancione, ai sensi dell’art 35 del DPCM. 2/3/2021, fermi restando gli altri divieti stabiliti, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

– nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile, zona rossa, è’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell’art 1 del D.L.30/2021 che consente in ambito regionale lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi oltre ai minori di anni 14 e alle persone con disabilità o non autosufficienti.

Condividi questo articolo: