24 Aprile 2024 22:39

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24 Aprile 2024 22:39

Porto Imperia Spa: decadenza concessione, Tar boccia ricorso Argirò e condanna l’ex manager a pagare le spese processuali. “Ragioni manifestamente infondate”

In breve: Respinto il ricorso presentato da Giuseppe Argirò, nelle vesti di ex amministratore unico della Porto Spa, contro la decadenza  della concessione demaniale.

“Sussistono i gravi motivi ex art. 94 c.p.c. per condannare personalmente l’amministratore unico dott. Giuseppe Argirò al pagamento delle spese di giudizio, in considerazione del fatto che egli ha agito in asserita rappresentanza della società fallita, in difetto dei necessari presupposti processuali, e facendo valere ragioni manifestamente infondate, dunque senza la normale prudenza”.  E’ una sentenza durissima quella con cui il Tar Liguria ha respinto il ricorso presentato da Giuseppe Argirò, nelle vesti di ex amministratore unico della Porto Spa, contro l’atto di decadenza della concessione demaniale in capo alla Porto di Imperia Spa, formalizzato dal Comune nel dicembre 2014, richiamando l’art.100 del Decreto Rilancio di agosto del Governo Conte, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, relativo a “Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale”.

Porto Imperia Spa: decadenza concessione, Tar respinge ricorso ex manager Argirò

Nel dettaglio, l’ex Manager della Porto di Imperia Spa, ha richiamato nel proprio ricorso l’art. 100 del Decreto Rilancio per quel che riguarda la sospensione, fino al 15 dicembre 2020, di tutti i procedimenti e i provvedimenti pendenti o già adottati, oggetti di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni.

In quanto il Comune firmò l’atto di decadenza della concessione in capo alla Porto di Imperia Spa proprio per il mancato pagamento dei canoni demaniali, i legali dell’ex manager hanno interpellato il Tar per verificare se la nuova normativa sia o meno applicabile.

La sentenza del Tar è tranchant. Non solo respinge il ricorso, ma condanna anche Argirò, personalmente, al pagamento delle spese processuali.

“Il ricorso, che è stato proposto dalla società Porto di Imperia Spa, in fallimento in persona dell’amministratore unico Giuseppe Argirò, è innanzitutto inammissibile per difetto di legittimazione processuale” scrivono i giudici del Tribunale Amministrativo. 

“La società ricorrente – – si legge ancora – non soltanto non ha allegato e provato l’assoluto disinteresse della curatela […], cioè la condizione negativa per il sorgere della propria legittimazione, ma, addirittura, non ha provveduto neppure a notificare doverosamente il ricorso alla curatela alla quale intende eccezionalmente surrogarsi, verosimilmente proprio per non provocare l’eccezione, da parte della curatela, del difetto di capacità processuale, e/o la sua motivata opposizione: eventualità che le avrebbero comunque e definitivamente precluso di agire in giudizio in nome proprio”.

“Il ricorso, oltre che inammissibile per difetto di capacità processuale del fallito, sarebbe pure palesemente infondato nel merito, ciò che esonera questo giudice dal disporre ex art. 102 comma 2 c.p.c. l’integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela […] – conclude il Tar – Difatti, la domanda di parte ricorrente è fondata sulle recenti disposizioni dell’art. 100 commi 5 e ss. del D.L. 14.8.2020, n. 104, che però riguardano i soli provvedimenti di decadenza della concessione per mancato versamento del canone concessorio sfociati in un contenzioso, e i relativi procedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (15.8.2020), con la sicura esclusione dei rapporti giuridici definitivamente esauriti, come quello di specie”.

La sentenza del Tar Liguria arriva a poche ore dalla decisione della Cassazione di confermare il fallimento della Porto di Imperia Spa.

 

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