25 Aprile 2024 16:00

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25 Aprile 2024 16:00

Imperia: ex Preside Ipsia Zappulla, illecita la sospensione dal lavoro. Il Tribunale condanna il Ministero dell’Istruzione

In breve: Condannata a 2 anni e 8 mesi di carcere per peculato, in sede civile l'ex Preside dell'Ipsia si è vista invece rimborsare tre mesi di stipendio in quanto la sospensione dal lavoro ritenuta illecita. Accolto il ricordo dell'avvocato Piera Poillucci.

Se sul fronte penale l’ex preside dell’Ipsia Anna Rita Zappulla ha dovuto fare i conti con una pesante condanna per peculato, per l’uso improprio dell’auto della scuola, sul fronte civile le cose sono andate molto diversamente, con la decisione, del Tribunale di Imperia, di annullare la sospensione dal servizio e riscarcire l’ex dirigente.

Il Giudice civile del Tribunale di Imperia, Francesca Siccardi, infatti, ha accolto il ricorso della Zappulla, condannando il Ministero dell’Istruzione a risarcire l’ex dirigente scolastica per la sospensione di tre mesi, considerata illecita, emessa a suo carico, nel marzo del 2020, dopo l’arresto per peculato (per l’uso illecito dell’auto della scuola.

Alla dirigente Anna Rita Zappulla dovranno essere rimborsati tre mesi di stipendio e le spese legali

L’ex dirigente dell’Ipsia di Imperia, condannata a due anni e otto mesi di carcere e all’interdizione perpetua dai pubblici, in sede civile era difesa dall’avvocato imperiese Piera Poillucci.

Aveva fatto ricorso contro la sospensione, evidenziando come la stessa non fosse legata al suo arresto con l’accusa di peculato, a causa dell’utilizzo privato dell’auto di proprietà dell’Istituto Marconi, e sottolineando come in merito a tale accusa il Ministero non avesse elevato a suo carico alcun addebito. E proprio su questo aspetto il giudice le ha dato ragione.

La sospensione, in base a quanto ricostruito in giudizio, era legata a due contestazioni, seguite ad esposti anonimi. In particolare, la presenza del marito negli uffici di presidenza e di segreteria (anche durante incontri con insegnanti e genitori) e l’annullamento, con proprio provvedimento, del giudizio di non ammissione alla classe successiva di un alunno con disturbi specifici di apprendimento. Il guidice ha ritenute entrambe le contestazioni non valide, senza neanche entrare nel merito, per la tardività delle dei provvedimenti disciplinari per violazione dell’articolo 55 bis, comma 4 del Testo Unico sul Pubblico Impiego.

Anna Rita Zappulla, nel ricorso, aveva anche segnalato che, a causa della disposta sospensione, le sarebbe stata preclusa la fruizione delle ferie residue del 2019, così come sarebbe stata respinta la sua richiesta di monetizzazione. Ma in questo caso il giudice ha respinto la contestazione della dirigente scolastica.

Il giudice ha quindi condannato il ministero dell’Istruzione a “corrispondere alla Zappulla quanto trattenuto e non erogato per effetto della predetta sanzione” e “a rimborsare alla ricorrente i residui 2/3 delle spese di lite, liquidate in euro 2.700 euro.

 

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