2 Maggio 2024 12:55

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2 Maggio 2024 12:55

Imperia: velox Poggi. “Omologazione non obbligatoria”, ecco perché il Tribunale ha accolto il ricorso del Comune

In breve: "Il provvedimento di omologazione dell'autovelox non è obbligatorio. Ne deriva il riconoscimento della fondatezza del motivo di appello proposto dal Comune". Così il giudice monocratico del Tribunale di Imperia, Maria Teresa De Sanctis.

“Il provvedimento di omologazione dell’autovelox non è obbligatorio. Ne deriva il riconoscimento della fondatezza del motivo di appello proposto dal Comune”. Così il giudice monocratico del Tribunale di Imperia, Maria Teresa De Sanctis, ha motivato il provvedimento con cui ha accolto il ricorso del Comune di Imperia contro la sentenza del Giudice di Pace (definita una “minchiata” dal Sindaco Claudio Scajola) che aveva accolto il reclamo di un motociclista contro la multa comminatagli dal velox ubicato sulla via Aurelia, all’incrocio con Poggi. 

Imperia: velox Poggi, ecco perché il Tribunale ha accolto il ricorso del Comune. Le motivazioni

“Il legislatore – si legge nella sentenza – non ritiene che si debba procedere sia all’approvazione che all’omologazione dei prototipi dei dispositivi per il rilevamento della velocità, tant’è che il Dgls n.360/1993 ha modificato l’art. 45 del Codice della Strada, sostituendo nel sesto comma le parole ‘approvazione ed omologazione’ con le parole ‘approvazione od omologazione‘”.

Successivamente il giudice entra nel merito del velox di Poggi e del ricorso: “Alcuna illegittimità per pretesa violazione della gerarchia delle fonti è ravvisabile nella specie, in quanto è incontestato che l’apparecchio utilizzato sia stato oggetto di approvazione (provvedimento prot. 1584 del 3.04.2014) a firma del direttore generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ing. Sergio Dondolini, di modo che, in primo luogo, la pretesa violazione […] non sussiste perché nella specie non viene in rilievo un decreto ministeriale recante norme regolamentari di esecuzioni e attuazione, ma un decreto di autorizzazione di un determinato prototipo di dispositivo, in secondo luogo non si tratta di fare applicazione del Decreto Ministeriale 282/2017, ma direttamente del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (Dor 495/1992) ed in particolare del comma 3 dell’art. 192″.

“Dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in atti – si legge ancora – che non sembra alla scrivente riguardare direttamente la questione del rapporto tra provvedimento di omologazione e provvedimento di approvazione, si evince che, posto l’obbligo […] di sottoporre le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, la prova da parte dell’Amministrazione della taratura periodica dello strumento, successiva alla omologazione o approvazione, non può essere fornita sulla base della sola attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest’ultimo fede privilegiata, ma producendo il certificato di taratura periodica. Nella specie è agli atti del fascicolo di primo grado certificato di taratura periodica successiva a quella iniziale, rilasciato da laboratorio accreditato da Accredia (accreditamento LA T n. 249) il 1.2.2022, sicchè le censure allegate dall’opponente in primo grado, peraltro genericamente, attraverso il richiamo astratto di massime giurisprudenziali, vanno rigettate”. 

“[…] l’accertamento dell’infrazione al codice della strada per cui è causa è valido in quanto risulta essere stato compiuto attraverso un mezzo di rilevamento a distanza capace di documentare mediante fotografia l’identificazione del veicolo […] cui la rilevazione della velocità è riferitaconclude il giudice –  A fronte della produzione della documentazione fotografica dell’individuazione del veicolo di cui è stata rilevata la velocità istantanea, non sono state fornite dall’opponente circostanze di fatto concrete a dimostrazione dell’errore del dispositivo anche in relazione alle condizoni del traffico.

Vanno dichiarate inammissibili le difese svolte dall’appellato nelle note conclusive depositate il 31.3.2023. con le quale viene allegato il fatto che la strada su cui è stato installato l’autovelox che ha rilevato la velocità non ha le caratteristiche dí strada urbana di scorrimento né di strada extraurbana secondaria, in quanto contenenti una domanda nuova, per diversità della causa petendi della domanda di annullamento del verbale di infrazione, rispetto ai motivi di opposizione proposti con il ricorso di primo grado ed alle conclusioni assunte in primo grado, il che contrasta con il disposto del comma 2 dell’art.. 437 c. .c.. secondo cui non sono ammesse nuove domande ed eccezioni in appello”.

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