3 Maggio 2024 22:33

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3 Maggio 2024 22:33

Imperia: morte Sandro Pezzulli, chiesti 6 mesi per l’imprenditore Renato Bersano. “Riqualificare reato da omicidio colposo a lesioni”

In breve: L’ex amministratore delegato della Clas Pesto di Chiusanico è accusato di omicidio colposo per la morte di un dipendente dello stabilimento, Sandro Pezzulli, deceduto nel 2018 a seguito di ustioni riportate in un incidente avvenuto sul lavoro.

Sei mesi di reclusione. Questa la richiesta di condanna avanzata ieri mattina, 27 novembre, in Tribunale a Imperia, dal Pubblico Ministero Enrico Cinnella Della Porta nell’ambito del processo che vede sul banco degli imputati l’ex amministratore delegato della Clas Pesto di Chiusanico Renato Bersano, accusato di omicidio colposo per la morte di un dipendente dello stabilimento, Sandro Pezzulli, deceduto nel 2018, dopo alcuni mesi di agonia, a seguito di ustioni riportate in un incidente avvenuto sul lavoro. Il Pubblico Ministero ha chiesto però una riqualificazione del reato in lesioni personali gravi aggravate dalla violazione delle normative anti infortunistiche. 

Alla richiesta di condanna si è associata la parte civile, rappresentata dall’avvocato Luigi Basso. Il legale ha formulato un risarcimento danni pari a 200 mila euro, ma si è detto in disaccordo con la riqualificazione del reato, chiedendo invece la conferma della contestazione di omicidio colposo.

I legali della difesa, Carlo Golda e Giuseppe Acquarone, hanno invece chiesto l’assoluzione “per non aver commesso il fatto”.

Pubblico Ministero Enrico Cinnella Della Porta

Ritengo che sia provata la penale responsabilità dell’imputato, ma con una riqualificazione del reato in lesioni personali gravi aggravate dalla violazione delle normative anti infortunistiche. 

Non è possibile sostenere la tesi dell’omicidio colposo. Questo perché, per quanto la morte del Pezzulli possa essere una conseguenza dell’incidente, non c’è certezza sufficiente. Il perito ha sostenuto che la causalità si può descrivere come possibile, probabile. Ma non sufficiente per sostenere il nesso causale a livello penale.

Invece il nesso causale tra l’incidente e le lesioni è evidente. Pezzulli stava lavorando oltre l’orario di lavoro portando oggetti da una parte all’altra del corridoio. Il transpallet condotto da Pezzulli va a sbattere contro il portellone del pastorizzatore. Sbatte sul portellone che contiene l’acqua a temperatura più elevata. Il portellone si rompe e l’acqua finisce su Pezzulli causandogli delle ustioni.

Siamo sicuri che ci sia stato un urto, come sostenuto dai testimoni. C’e una colpa del datore di lavoro? Si poteva evitare? Secondo l’Asl insiste una violazione della normativa anti infortunistica perché in prossimità dei pastorizzatori c’erano una serie di irregolarità dal punto di vista della sicurezza. Non erano indicate le vie di circolazione, non vi era una cartellonistica esaustiva e non vi erano impedimenti fisici per impedire l’urto contro il pastorizzatore.

Per quanto riguarda l’assenza di indicazione delle vie di circolazione, l’Asl sostiene che è una violazione, ma che non sarebbe bastatata l’indicazione delle vie di circolazione per salvare con certezza il Pezzulli. Anche l’eventuale ulteriore segnaletica non avrebbe cambiato le cose.

Invece Pezzulli non si sarebbe infortunato se vi fosse stato un sistema di protezione, uno sbarramento in prossimità degli sportelli del pastorizzatore. Bersano è responsabile per questo? La tesi della difesa è che sia stato un comportamentoabnorme, che la responsabilità sia di Pezzulli. Pezzulli avrà anche qualche colpa, perché l’incidente è nato per una manovra errata, in quanto camminava all’indietro per far prima. Ma era così imprevedibile un incidente del genere? Bisogna prevedere che una persona possa distrarsi e andare a sbattere. 

Non è un evento abnorme. Non è un evento fuori dall’ordinario. Si sostiene anche che sia colpa di chi ha progettato il pastorizzatore senza mettere delle protezioni ai boccaporti. Se il pastorizzatore però viene inserito in un contesto in cui c’è un corridoio che viene usato per il pasaggio di mezzi, occorre mettere una protezione e non si può addebitare alla produttrice. Era una protezione da mettere al corridoio e non al pastorizzatore e spettava all’azienda.

Un incidente analogo a quello del Pezzulli era avvenuto anche negli anni precedenti. In quel caso fortunatamente l’acqua era fredda e non ci furono feriti. Non fu presa nessuna precauzione. E non fu presa neanche dopo l’incidente e dopo la morte del Pezzulli. Nessun intervento per migliorare la sicurezza. Chiedo una condanna a 6 mesi di reclusione”.

Luigi Basso, parte civile

“Ci sono state sistematiche violazioni in materia di sicurezza. Non si può parlare di fatalità, di evento imprevedibile. Quello che è accaduto è il punto di caduta di tutta questa serie di violazioni. C’era l’accettazione del rischio di infortuni su quel luogo di lavoro. La condotta del datore di lavoro è inescusabile.

Dopo il primo infortunio nulla è stato fatto e non è stato fatto nulla neanche dopo che c’è scappato il morto. Questo inchioda alle proprie responsabilità Bersano. C’è stata una totale trascuratezza in materia di norme di sicurezza.

Non c’è stato alcun comportamento abnorme da parte del Pezzulli che stava svolgendo il suo lavoro nel modo per altro in cui era stato formato. Questa parte civile è in disaccordo con il Pubblico Ministero sul nesso di causalità tra l’incidente e la morte del Pezzulli. Ritengo sia necessaria una nuova consulenza medico legale che tenga presenti le risultanze dell’istruttoria dibattimentale”.

Avvocato difesa Carlo Golda

L’accusa di omicidio colposo è stata portata avanti per ragioni speculative. Il perito ha detto cose chiarissime. Non vi è nessuna prova che colleghi il decesso di un compianto lavoratore alle lesioni subite nell’infortunio. Guidare senza guardare dove si va, all’indietro, rientra nella condotta abnorme. Non si può addebitare un comportamento simile al datore di lavoro.

Il lavoratore era libero di andare al ritmo e alla velocita che voleva. Il concetto di abnormità non riguarda una condotta volontaria di violazione. E’ stato sollevato perché il Giudice ci dica se comportamenti individuali non anticipabili che provocano un incidente possano essere attribuibili al datore di lavoro. Nemmeno i periti dell’assicurazione hanno mai eccepito nulla su un’eventuale esposizione al rischio maggiorato.

Non c’è stata alcuna violazione delle norme antinfortunistiche, non è mai emerso dai sopralluoghi dell’Asl. Chiediamo l’assoluzione per il reato omicidiario per non aver commesso il fatto e per il reato di lesioni per non aver commesso il fatto. Chiediamo il respingimento di qualunque domanda risarcitoria. Bersano non ha mai avuto problemi salariali, sindacali, è uno dei pochi imprenditori a non aver mai delocalizzato l’azienda. Di questo va tenuto conto”.

Avvocato difesa Giuseppe Acquarone

“Davvero vogliamo ritenere Bersano colpevole per responsabilità di altri soggetti? Il problema è che il nostro sistema giuridico non prevede colpa presunta, invece qui stiamo andando verso un colpa presunta. Non siamo in presenza di un datore che non ha garantito sicurezza ai propri dipendenti. Davvero è stato prudente il signor Pezzulli? Non stiamo parlando di una persona di nessuna esperienza, ma di una persona da molti anni dedita a quella attività. Era in grado tranquillamente, a nostro avviso, di evitare l’impatto, anche per la formazione che aveva ricevuto.

Bersano non poteva prevedere un impatto in un contesto simile. Un impatto forte dovuto, a nostro avviso, a come è stato condotto il transpallet. Qui stiamo parlando di un caso fortuito. Di un lavoratore addestrato, che aveva partecipato a molti corsi di formazione. Le persone formate sapevano condurre con prudenza il transpallet, invece in questo caso è stato condotto in maniera imprudente”.

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