26 Aprile 2024 14:55

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26 Aprile 2024 14:55

IMPERIA. DEPURATORE, SENTENZA DEL TAR INGUAIA IL COMUNE: “ENTRO 30 GIORNI PAGHI 390 MILA EURO AI GESTORI”. SCATTA LA VARIAZIONE DI BILANCIO/LA SENTENZA

In breve: Nuova grana "giudiziaria" per il Comune di Imperia. Il Tar Liguria, infatti, ha accolto il ricorso presentato dagli ex gestori, Veolia Water Technologies Italia, con il quale si chiedeva...

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Nuova grana “giudiziaria” per il Comune di Imperia. Il Tar Liguria, infatti, ha accolto il ricorso presentato dagli ex gestori, Veolia Water Technologies Italia, con il quale si chiedeva l’immediata esecutività della sentenza emessa dallo stesso Tar nel 2016  e relativa alla contestazione nei confronti di svariati atti emessi dal Comune di Imperia nell’ambito dei contenziosi sulla gestione del depuratore, in particolare l’ordinanza contingibile e urgente firmata da Giuseppe Zagarella il 12 novembre del 2015.

“Le ricorrenti – si legge nella sentenza – evidenziano come la statuizione della sentenza, che ha condannato il Comune al pagamento della somma di €. 30605, 49 oltre IVA per ogni mese di gestione dell’impianto di depurazione successivo al 5 novembre 2015 fino al momento di rilascio dell’impianto stesso, sia stata totalmente disattesa dal Comune e così pure la statuizione relativa al pagamento delle spese legali”.

“Deve essere disattesa la richiesta di rinvio della decisione della causa ad un momento successivo alla decisione dell’appello avverso la sentenza – proseguono i giudici – Infatti, in presenza dell’opposizione del ricorrente e in assenza di sospensione della sentenza da parte del giudice d’appello non sussistono giustificazioni giuridiche al rinvio della decisione della causa”.

“Non è in contestazione l’inottemperanza del Comune alla sentenza onde deve ordinarsi allo stesso di prestare esecuzione alla sentenza nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza. La perdurante inottemperanza giustifica altresì la nomina di un commissario ad acta” concludono i giudici.

Per ottemperare alla sentenza ed evitare la nomina di un Commissario ad Acta, il Comune di Imperia, con una delibera di Giunta licenziata questa mattina e presentata dall’assessore all’Ambiente Giuseppe De Bonis, ha approvato una variazione di bilancio. Ora la pratica dovrà passare al vaglio del consiglio comunale, per la definitiva approvazione, passaggio necessario per poi procedere alla liquidazione.

“Non rischiamo alcun commissariamento – spiega De Bonis a ImperiaPost – Il Comune questi soldi li aveva già previsti nel bilancio di previsione proprio per il depuratore. Li preleveremo da questo apposito capitolo, in modo tale da ottemperare alla sentenza del Tar. Oggi abbiamo approvato la variazione di bilancio e dunque la questione è chiusa, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dal Comune. Per la cifra esatta, abbiamo calcolato dal 5 novembre 2015 sino al giorno in cui rescinderemo il contratto con la Veolia, affidando il depuratore a Rivieracqua, ovvero, secondo le previsioni, l’1 luglio. Se così non fosse, comunque, abbiamo la disponibilità economica per impegnare un’ulteriore spesa sino al passagio di consegne dell’impianto di depurazione”.

LA SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 99 del 2017, proposto da:
S.P.A. Ferrero Attilio Costruzioni in Liquidazione, S.P.A., Veolia Water Technologies Italia, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Bormioli, Elisabetta Sordini, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Bormioli in Genova, piazza Dante 9/14;

contro

Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Panero e Loriano Maccari, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria del TAR Liguria;
Carlo Capacci, Giuseppe Zagarella, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Panero e Loriano Maccari, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria del TAR Liguria;
Ministero dell’Interno non costituito in giudizio;

nei confronti di

Rivieracqua S.C.P.A. non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

della sentenza del TAR Liguria, Sezione II, n. 894 del 27/07/2016, resa tra le parti, notificata al Comune di Imperia con formula esecutiva, unitamente a diffida, in data 12/08/2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Imperia e di Carlo Capacci e di Giuseppe Zagarella;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 3 febbraio 2017 e depositato l’8 febbraio 2017 le società in epigrafe hanno chiesto l’esecuzione della sentenza del TAR Liguria, Sezione II, n. 894 del 27/07/2016.

Le ricorrenti evidenziavano come la statuizione della sentenza, che aveva condannato il Comune al pagamento della somma di €. 30605, 49 oltre IVA per ogni mese di gestione dell’impianto di depurazione successivo al 5 novembre 2015 fino al momento di rilascio dell’impianto stesso, fosse stata totalmente disattesa dal Comune e così pure la statuizione relativa al pagamento delle spese legali.

Le ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio il Comune di Imperia nonché il Sindaco e il Vicesindaco.

Alla camera di consiglio del 6 aprile 2017 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è finalizzato ad ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Liguria, Sezione II, n. 894 del 27/07/2016.

Il ricorso è fondato.

Deve essere disattesa la richiesta di rinvio della decisione della causa ad un momento successivo alla decisione dell’appello avverso la sentenza. Infatti, in presenza dell’opposizione del ricorrente e in assenza di sospensione della sentenza da parte del giudice d’appello non sussistono giustificazioni giuridiche al rinvio della decisione della causa.

Nel merito il ricorso è fondato.

Non è in contestazione l’inottemperanza del Comune alla sentenza onde deve ordinarsi allo stesso di prestare esecuzione alla sentenza nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza.

La perdurante inottemperanza giustifica altresì la nomina di un commissario ad acta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al Comune di Imperia di eseguire la sentenza del TAR Liguria, Sezione II, n. 894 del 27/07/2016 nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Prefetto di Imperia che provvederà in sostituzione dell’amministrazione.

Fissa in €. 1000, 00 (mille/00) il compenso del commissario ad acta.

Condanna il Comune di Imperia al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di giudizio che liquida in complessivi €. 4000, 00 (quattromila/00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

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