23 Aprile 2024 20:07

Cerca
Close this search box.

23 Aprile 2024 20:07

Imperia: elezioni comunali irregolari? Discusso al Tar il ricorso di Carlo Carpi. “Chiedo di invalidare esito del voto”/Foto e Video

In breve: Udienza movimentata questa mattina, a Genova, presso il Tar Liguria. I giudici sono riservati e nei prossimi giorni è attesa una decisione sul ricorso.

Udienza movimentata questa mattina, a Genova, presso il Tribunale amministrativo della Liguria, nell’ambito della discussione sul ricorso presentato nei mesi scorsi dal candidato sindaco Carlo Carpi per l’annullamento di alcuni atti propedeutici alla candidatura degli avversari politici Claudio Scajola, oggi sindaco di Imperia, e Alessandro Casano. 

Carpi e Casano, il medico imperiese era presente in aula, si sono resi protagonisti di un breve scambio di battute, anche in relazione alla querela per diffamazione presentata da Casano nei confronti di Carpi nelle scorse settimane. 

Dinnanzi ai tre giudici, Carpi ha esposto il proprio ricorso basandosi sulla presunta illegittimità del certificato di godimento dei diritti politici presentato da Claudio Scajola. Inoltre, Carpi ha sollevato dubbi sulle firme raccolte dal dott. Casano, in data 2 maggio 2018, (269 firme) e sulla documentazione presentata dallo stesso alla commissione elettorale. 

La difesa di Casano ha contestato a Carpi la mancata notifica del ricorso al sindaco Scajola e al Comune di Imperia. Dello stesso avviso l’avvocatura dello Stato che ha sollevato la mancata notifica al proprio ufficio chiedendo il rigetto del ricorso. 

I giudici del Tar si sono riservati e nei prossimi giorni è attesa una decisione sul ricorso.

Carlo Carpi

Nel mio ricorso ho citato il riferimento giurisprudenziale adottato da Mercedes Bresso in Piemonte.  Le elezioni si sono svolte il 28-29 marzo nel 2010 e il ricorso è stato depositato il 7 maggio, dunque ben oltre ai canonici 30 gg di tempo come prevede la Legge. Ritengo che il termine di 30 gg sia riferibile alla contestazione della quadratura dei conteggi e non all’impugnatura degli atti propedeutici. Ho impugnato l’atto di ammissione da parte della commissione elettorale delle liste di Casano e Scajola. 

Le liste, a mio avviso, hanno partecipato in termini irregolari e perciò prodotto un effetto distorsivo

Ho provveduto entro il termine indicato dal Tar a notificare gli atti al dott. Casano, a Scajola, al responsabile della commissione elettorale pro-tempore presso il palazzo del Governo di Imperia. 

La dott.ssa Broccoletti ha indicato il dott. Gatto in qualità di presidente e quindi notificato alla Prefettura come organo responsabile delle elezioni. 

Anche in base alla sentenza del Tar Piemonte ho contestato doglianze specifiche: l’erronea ammissione delle due liste per motivi differenti. 

– Per Scajola, il documento formale del godimento dei diritti politici, in originale, che manca all’atto della presentazione della lista. Io mi sono riferito al libretto del Ministero degli Interni per l’ammissione delle liste. Il certificato elettorale di per sé non è quel documento che garantisce la godibilità dei diritti politi. Una persona potrebbe essere iscritta alle liste elettorali, ma potrebbe non godere dei diritti politici a causa di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. 

Nel certificato di Scajola non risulta citato il godimento dei diritti politici. 

C’è stata un mancanza formale da parte della commissione elettorale. 

Per quanto riguarda la lista Casano, sempre citando il libretto elettorale, i sottoscrittori debbono essere iscritti nelle liste del comune e i modelli della lista devono avere i contrassegni e i nomi e i cognomi e le date di nascita dei candidati. 

Per ogni atto separato devono essere presenti gli atti separati che contengono massimo 17 firme.

Casano ha presentato un modello base ‘cucito’ agli atti presentati. Ha raccolto le firme e ha applicato l’adesivo del simbolo, non si sa quando lo ha fatto, e poi ha autenticato alla fine della raccolta delle firme. Infine ha applicato il timbro del Comune di Imperia dandogli una continuità. 

Faccio presente che in origine l’errore è del Comune di Imperia. Un politico o un delegato  potrebbe organizzarsi in maniera autonoma e i Comuni offrono un servizio di informazioni. La prassi è di pubblicare una modulistica che non fa che riprendere il Ministero degli Interni. L’ufficio elettorale di Imperia ha pubblicato una documentazione sbagliata. Ho chiamato il segretario comunale e mi ha riferito che aveva verificato e proceduto alla correzione. Avrebbe potuto Casano correggere la documentazione, ma non lo ha fatto. La commissione non avrebbe dovuto accettare un modello formalmente non corretto. 

Nel modello manca l’indicazione del luogo e della data, c’è il simbolo di Casano, non c’è però tutta la lista dei consiglieri. 

Tutte le firme sono state autenticate il 2 di maggio. Casano ne ha autenticato 269 in un solo giorno. L’autenticatore per legge deve essere presente al momento della autentica. Nel modello corretto, per ogni atto separato, composto da 17 firme, l’autenticatore dovrebbe essere sempre presente per autenticare. 

Si sostiene che Casano abbia raccolto il 2 maggio ben 269 firme. Contando dai 2 ai 3 minuti per ogni firma sarebbe dovuto essere con persone in fila indiana dalle 10 alle 14 ore per farlo. 

Personalmente ritengo che queste firme non siano valide, autenticate in maniera corretta. Il dott. Casano è un medico ospedaliero, sicuramente conosciuto, ma a mio modo di vedere in una data infrasettimanale è davvero improbabile. Io contesto a Claudio Scajola di non aver presentato il godimento dei diritti politici. 

É vero che non sono stato eletto, ma metto in dubbio la modalità. 

Al dott. Casano è stato attribuito il 2% dei voti e non sapendo a chi sarebbero stati assegnati in caso di una sua esclusione, l’esito del voto sarebbe potuto cambiare così coma la composizione del consiglio comunale. 

Chiedo di annullare le deliberazioni della Commissione Elettorare Circondariale di Imperia e di dichiarare che ‘l’eliminazione ex post di una lista da una competizione elettorale determina un’insuperabile impossibilità di stabilire a chi quei voti sarebbero andati, non potendo accertare in quale modo il comportamento dei suoi elettori sarebbe mutato‘ e che ‘non può trarsi la dovuta conseguenza che da tale illegittima ammissione viene invalidato e travolto tutto il procedimento elettorale , complessivamente intero’ (sentenza del T.A.R. Piemonte n. 00066/2014 Rec. Prov. Coll. e ricorso n. 00555/2010 Reg. Ric. Elezioni Regionali Piemonte del 2010) dando ordine di rinnovare le suddette elezioni Amministrative”.

Il  presidente della sezione fa verbalizzare: 

“Il sig. Carpi ha dichiarato che le modalità di raccolta delle firme di supporto alla candidatura del dott. Alessandro Casano sono state tali da porre dubbi sulla correttezza del procedimento seguito nonché sulla corrispondenza stessa delle sottoscrizioni alle persone che le avrebbero date”.

Avv. Michele Casano: 

Carpi non ha notificato gli atti a Claudio Scajola, il ricorso è tardivo. Come se non bastasse non risulta la notifica al comune delle elezioni quale ente. Ci sono profili di inammissibilità del ricorso, doveva essere notificato all’Ente. Per quanto riguarda il ricorso, è inconsistente, le doglianze non hanno la dignità di motivi del ricorso. Non ha allegato alcunché, nessuna prova. 

Citare il Tar Piemonte è ingiurioso e diffamatorio, in quel caso erano le firme erano false. 

Il ricorso è inconsistente. Il vero contro interessato è Scajola Claudio e non Casano. Abbiamo evidenziato che questi moduli erano stati messi a disposizione dei candidati. Il simbolo era stato apposto prima della raccolta. Le autentiche sono state fatte in qualità di consigliere comunale. 

Il nostro cliente non è stato eletto e non ha un particolare interesse. Deve difendere però la propria correttezza e onorabilità. Chiediamo che Carpi venga condannato alle spese di lite”.

Avvocatura dello Stato: 

“L’amministrazione dello Stato impone che la notifica venga fatta all’avvocatura dello Stato. Non ci risulta che sia stata fatta a Scajola. Il provvedimento della Commissione fa riferimento al certificato di iscrizione elettorale. Chiediamo il rigetto del ricorso in epigrafe”. 

Condividi questo articolo: