7 Dicembre 2024 13:37

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7 Dicembre 2024 13:37

Porto di Imperia Spa: decadenza concessione, Consiglio di Stato respinge ricorso per revocazione/La sentenza

In breve: Il Consiglio di Stato ha dichiarato "inammissibile" il ricorso per revocazione presentato dalla curatela fallimentare della Porto di Imperia Spa.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato “inammissibile” il ricorso per revocazione presentato dalla curatela fallimentare della Porto di Imperia Spa contro la sentenza emessa dalla stesso organo nel novembre del 2017.

Il fallimento della Porto di Imperia Spa è stato anche condannato al pagamento di 3 mila euro di spese legali in favore del Comune di Imperia, costituitosi in giudizio.

Sentenza con la quale, lo ricordiamo, il Consiglio di Stato aveva confermato la decisione del Tarrespingendo il ricorso presentato contro il provvedimento di decadenza della concessione demaniale in capo alla Porto di Imperia Spa disposto nel gennaio del 2013 dal dirigente del settori porti del Comune di Imperia Pierre Marie Lunghi.

Porto di Imperia Spa: Consiglio di Stato respinge ricorso per revocazione

Le motivazioni del ricorso

Nel ricorso, i legali della Curatela scrivono che “il Comune di Imperia ha dichiarato la decadenzadella concessione de qua per avere il Fallimento (all’epoca la Porto di Imperia in concordato preventivo) mancato di corrispondere i canoni per gli anni 2011 e 2012“, specificando però che “il motivo testé compendiato è l’unico ad essere stato ritenuto legittimo nei due gradi di giudizio, mentre tutte le altre ragioni addotte dall’Amministrazione sono state ritenute infondate dal TARprima e dal Consiglio di Stato poi”.

In merito ai canoni non pagati, i legali precisano che “in corso di appello, il Comune di Imperia ha stipulato una transazione con Generali Assicurazioni volta all’incasso di una serie di polizze. Orbene, l’ecc.mo Collegio di seconde cure ha ritenuto che tra queste polizze non fosse compresala n. 263625489 del 21 dicembre 2006, a copertura dei canoni concessori. Si annota che la circostanza non era stata oggetto di contraddittorio, poiché il Comune di Imperia non ha mai contestato l’esistenza della transazione”.

Proprio questa transazione, secondo i legali, avrebbe cambiato diametralmente gli scenari sotto il profilo giuridico.

“La vicenda – scrivono – se correttamente ricostruita, sarebbe stata dirimente ai fini della decisione: l’avvenuto incasso della garanzia libera anche il Fallimento da qualsiasi pretesa creditoria del Comune”.

Ricorso “inammissbile”

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso “inammissibile”.

“La circostanza relativa all’inclusione o meno della polizza n. 263625849 del 21 dicembre 2006 – scrivono i giudici – quelle effettivamente escusse dal Comune di Imperia e poi oggetto di transazione – circostanza su cui, secondo la ricorrente, il Giudicante sarebbe incorso in un errore di fatto, integrante causa di revocazione – risulta irrilevante rispetto al rapporto di causalità con la decisione stessa, trattandosi di aspetto che, seppur trattato in sentenza, non costituisce l’unica ragione sulla quale si basa la decisione.

Come si evince dalla piena lettura della sentenza –  proseguono i giudici – a giustificare il rigetto delle censure svolte dal Fallimento vale come autonoma ed indipendente ragione la considerazione che nelle ipotesi in cui sia stata rilasciata una polizza fideiussoria in favore della pubblica amministrazione a garanzia dell’adempimento di obbligazioni relative a corrispettivi di diritto pubblico al cui inadempimento siano collegate conseguenze sanzionatorie (quale, nel caso di specie, la decadenza dalla concessione), l’amministrazione non risulta affatto privata del potere di sanzionare l’inadempimento delle obbligazioni da parte del debitore principale, con conseguente infondatezza della tesi, sostenuta dalla difesa del Fallimento nei motivi aggiunti, per cui la scelta dell’amministrazione di provvedere all’escussione della garanzia le avrebbe precluso l’esercizio dei poteri sanzionatori previsti dalla legge in caso di inadempimento all’obbligazione principale.

Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso risulta inammissibile, posto che l’eventuale errore di fatto in cui sarebbe in ipotesi incorsa la sentenza non è affatto determinate ai fini della decisione (‘l’errore deve essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa’, Cons. Stato, Sez. IV, 14 giugno 2018, n. 3671)”.

 

 

 

 

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