27 Aprile 2024 05:01

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27 Aprile 2024 05:01

L’avvocato risponde… In presenza di figli minorenni, posso tenere la mia casa dopo il divorzio? /Il parere

In breve: Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi che si trovano a dover affrontare

Questa settimana la rubrica di consulenze legali si occuperà di separazione coniugale, nello specifico come optare per una soluzione diversa dalla assegnazione della casa coniugale alla moglie. Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi che si trovano a dover affrontare.

La domanda

Vivo insieme a mia moglie e mio figlio di 6 anni nella casa familiare di cui sono il proprietario; negli ultimi mesi sono aumentate le incomprensioni con mia moglie e abbiamo deciso di fare la separazione. Volevo chiederle: dopo la separazione sono obbligato ad abbandonare la casa? C’è un modo per non lasciare la casa a mia moglie? La ringrazio”.

Il parere

Il nostro lettore ci chiede se nel procedimento di separazione coniugale sia possibile optare per una soluzione diversa dalla assegnazione della casa coniugale alla moglie con collocazione del figlio minore presso di lei. In linea di massima, la risposta alla domanda del nostro lettore è affermativa: potrebbe esserci un’altra soluzione possibile. Vediamo quali sono le condizioni.

Nella giurisprudenza di merito (v. Trib. Varese, decr. n. 158/2013) si sta affermando la pratica del c.d. affidamento con collocamento invariato ovvero la collocazione dei figli minori presso la casa familiare con turnazione dei genitori. Con questa soluzione, in buona sostanza, i figli minori restano nella stessa casa familiare alla quale sono abituati, mentre sono i genitori ad alternarsi secondo turni prestabiliti; inoltre, nel periodo di competenza, ognuno dei genitori eserciterà le scelte di ordinaria amministrazione sui figli minori e dovranno essere adottate congiuntamente solo le scelte di straordinaria amministrazione per il minore (ad esempio, in campo scolastico, sanitario e religioso).

Ovviamente, questa possibilità di collocamento invariato con turnazione dei genitori è realizzabile solo nei casi in cui non sia in contrasto con l’interesse dei figli minori e non vi sia conflittualità tra i coniugi; i genitori con questa sistemazione alloggiativa, infatti, hanno il compito di comunicare e collaborare in modo fattivo nell’interesse della prole, suddividendo le settimane di permanenza nella casa e rispettando un programma di turnazione.


A cura dell’Avv. Ramadan Tahiri, in collaborazione con l’avv. Sonia Fallico.

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