26 Aprile 2024 11:15

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26 Aprile 2024 11:15

Imperia: appalto rifiuti, Tar boccia ricorso Docks Lanterna. Ecco le motivazioni/La sentenza

In breve: "Le scelte discrezionali dell’amministrazione sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per profili di palese irragionevolezza, che nel caso di specie non è dato rilevare".

Il Tar Liguria ha respinto il ricorso della Docks Lanterna contro l’assegnazione, da parte del Comune di Imperia, alla De Vizia Transfer, del nuovo servizio di gestione dei rifiuti urbani.

A distanza di alcuni giorni sono state rese note le motivazioni dei giudici.

Imperia: appalto rifiuti, Tar respinge ricorso Docks Lanterna. Rese note le motivazioni

Precedenti penali

La Docks Lanterna contestava l’omissione, da parte della De Vizia di “informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

In particolar modo, la società ricorrente ha fatto riferimento a un procedimento penale che vedeva rinviati a giudizio, con l’accusa di truffa e frode in pubbliche forniture, presso il Tribunale di Latina, i legali rappresentanti della De Vizia.

A riguardo, il Tar scrive che ” all’atto della dichiarazione, il procedimento penale non era più ‘pendente’, per essere stato già dichiarato estinto (non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ndr), ciò esclude che la relativa informazione dovesse ritenersi ‘dovuta’ ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

La Docks Lanterna, inoltre, contestava che la De Vizia non avesse comunicato alla stazione appaltante di essere stata esclusa, in precedenza, da due gare d’appalto per “aver dichiarato circostanze non veritiere” (Covar 14, il 17 gennaio 2020, e Comune di Monza, il 29 gennaio 2020).

Su questo punto, il Tar scrive che “è noto che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, è escluso che la concorrente sia tenuta a dichiarare nelle successive gare le precedenti esclusioni comminate nei suoi confronti per aver dichiarato circostanze non veritiere, poiché, al di là dei provvedimenti sanzionatori spettanti all’Anac in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, tale causa di esclusione si riferisce – e si conchiude all’interno della procedura di gara in cui è maturata”.

Punteggio

  • In un primo tempo, in esito alla riparametrazione dei punteggi, la Docks Lanterna conseguiva 87,76 punti per l’offerta tecnica, che, unitamente al punteggio per l’offerta economica, l’avrebbe classificata al primo posto in graduatoria;
  • successivamente, l’amministrazione si avvedeva che la piattaforma telematica denominata Appalti&Contratti e-Procurement aveva applicato la formula relativa alla riparametrazione contenuta nel disciplinare di gara ai singoli punteggi dei sub-criteri previsti nel disciplinare, anziché alla loro somma per ciascuno dei quattro criteri;
  • pertanto, l’amministrazione provvedeva ad una seconda riparametrazione, all’esito della quale la Docks Lanterna conseguiva 87,44 punti, che, sommati ai punti per l’offerta economica, la posizionavano al secondo posto in graduatoria (con punti 94,54), alle spalle del RTI De Vizia Transfer (con punti 94,57).

La Docks Lanterna contesta al Comune di Imperia le modalità di riparametrazione dei punteggi.

A riguardo, il Tar scrive che “la discrezionalità che compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisibvo anche sul punto della c.d. riparametrazione, che, avendo la funzione di preservare l’equilibro fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell’offerta (e perciò di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla stazione appaltante), non può che dipendere dalla stessa volontà e rientrare, quindi, già per sua natura, nel potere di disposizione ex ante della stessa amministrazione”.

“La censura – prosegue il Tar – finisce per attingere – inammissibilmente – il merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione, che sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per profili di palese irragionevolezza, che nel caso di specie non è dato rilevare”.

“La stazione appaltante – conclude il Tar – non ha in alcun modo modificato le valutazioni dell’offerta tecnica ed i punteggi attribuiti discrezionalmente dai commissari, giacché la seconda riparametrazione si è sostanziata in un’operazione puramente aritmetica di rideterminazione dei punteggi sulla base della formula all’uopo prevista nel disciplinare. Ne consegue che non è stato violato il principio che impone di operare le valutazioni discrezionali prima della conoscenza dell’offerta economica”.

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